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Document 62011FA0124

Causa F-124/11: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 30 settembre 2013 — Possanzini/Frontex (Funzione pubblica — Personale di Frontex — Agente temporaneo — Rapporto di valutazione di carriera contenente valutazioni negative del vidimatore non comunicate all’interessato — Mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato — Decisione basata sul parere del vidimatore — Diritti della difesa — Violazione — Controversia di natura pecuniaria — Competenza estesa al merito)

GU C 71 del 8.3.2014, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/30


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 30 settembre 2013 — Possanzini/Frontex

(Causa F-124/11) (1)

(Funzione pubblica - Personale di Frontex - Agente temporaneo - Rapporto di valutazione di carriera contenente valutazioni negative del vidimatore non comunicate all’interessato - Mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato - Decisione basata sul parere del vidimatore - Diritti della difesa - Violazione - Controversia di natura pecuniaria - Competenza estesa al merito)

(2014/C 71/57)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Daniele Possanzini (Pisa, Italia) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (Frontex) (rapresentanti: S. Vuorensola e H. Caniard, agenti, assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di revocare la decisione di rinnovare il contratto di agente temporaneo del ricorrente

Dispositivo

1)

La decisione del 28 marzo 2011 di non rinnovare il contratto di agente temporaneo del sig. Possanzini, adottata dal direttore esecutivo dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, è annullata.

2)

L’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea è condannata a versare al sig. Possanzini la somma di EUR 5 000 a titolo di risarcimento danni.

3)

L’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. Possanzini.


(1)  GU C 25 del 28.1.2012, pag. 72.


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