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Document 62013CN0131

    Causa C-131/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Radd der Nederlanden (Paesi Bassi) il 18 marzo 2013 — Staatssecretaris van Financiën/Schoenimport «Italmoda» Mariano Previti

    GU C 171 del 15.6.2013, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.6.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 171/12


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Radd der Nederlanden (Paesi Bassi) il 18 marzo 2013 — Staatssecretaris van Financiën/Schoenimport «Italmoda» Mariano Previti

    (Causa C-131/13)

    2013/C 171/24

    Lingua processuale: l'olandese

    Giudice del rinvio

    Hoge Radd der Nederlanden

    Parti

    Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

    Resistente: Schoenimport «Italmoda» Mariano Previti

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se le autorità nazionali amministrative e giurisdizionali debbano rifiutare in forza del diritto dell’Unione europea di applicare l’esenzione relativa ad una cessione intracomunitaria, un diritto alla detrazione di IVA per l’acquisto di merci che dopo l’acquisto sono state spedite in un altro Stato membro, o il rimborso dell’IVA derivante dall’applicazione dell’articolo 28ter, parte A, paragrafo 2, seconda frase, della sesta direttiva (1), allorché, sulla base di dati oggettivi, è accertato che riguardo alle merci in questione è stata evasa l’IVA e il soggetto passivo sapeva, o avrebbe dovuto sapere, di partecipare all’evasione, se la legge nazionale non prevede in siffatte circostanze il diniego dell’esenzione, della detrazione o del rimborso.

    2)

    In caso di risposta affermativa alla domanda che precede, se l’esenzione, la detrazione o il rimborso di cui sopra debbano essere negati anche se l’evasione fiscale dell’IVA ha avuto luogo in uno Stato membro diverso (da quello di spedizione delle merci) e il soggetto passivo era consapevole di detta evasione o avrebbe dovuto esserlo, mentre il soggetto passivo nello Stato membro di spedizione ha soddisfatto tutte le condizioni (formali) imposte dalla normativa nazionale all’esenzione, alla detrazione o al rimborso, ed egli ha sempre fornito alle autorità tributarie di questo Stato membro tutti i dati necessari relativi alle merci, alla spedizione e agli acquirenti nello Stato membro di destinazione delle merci.

    3)

    In caso di risposta negativa alla prima questione, cosa si debba intendere all’articolo 28ter, parte A, paragrafo 2, (fine della) prima frase, della sesta direttiva per «sottoposto all’imposta»: «denunciato» sulla dichiarazione IVA prescritta dalla legge per il relativo acquisto intracomunitario nello Stato membro di destinazione, o — in mancanza di detta denuncia — anche «oggetto di provvedimenti» da parte delle autorità tributarie nello Stato membro di destinazione al fine di regolarizzare la questione. Se ai fini della risposta a questa questione sia rilevante se l’operazione di cui si tratta faccia parte di una serie di operazioni volta ad evadere l’IVA nel paese di destinazione e il soggetto passivo ne sia consapevole o avrebbe dovuto esserlo.


    (1)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).


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