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Document 62013TN0112

    Causa T-112/13: Ricorso proposto il 19 febbraio 2013 — Cadbury Holdings/UAMI — Société des produits Nestlé (forma di una tavoletta di cioccolato a quattro barre)

    GU C 123 del 27.4.2013, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.4.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 123/19


    Ricorso proposto il 19 febbraio 2013 — Cadbury Holdings/UAMI — Société des produits Nestlé (forma di una tavoletta di cioccolato a quattro barre)

    (Causa T-112/13)

    2013/C 123/32

    Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Cadbury Holdings Ltd (Uxbridge, Regno Unito) (rappresentanti: T. Mitcheson, P. Walsh e S. Dunstan, avvocati)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Svizzera)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione R 513/2011-2 della seconda commissione di ricorso, dell’11 dicembre 2012, fatta eccezione per la parte in cui la commissione di ricorso ha concluso che il marchio è privo di intrinseco carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b);

    condannare l’UAMI alle spese del presente ricorso e condannare la controinteressata alle spese del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento e alla commissione di ricorso.

    Motivi e principali argomenti

    Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio tridimensionale che raffigura la forma di una tavoletta di cioccolato a quattro barre per prodotti rientranti nella classe 30 — Marchio comunitario n. 2 632 529

    Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

    Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

    Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la motivazione della domanda di dichiarazione di nullità è quella di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c), d) ed e), punto ii), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.

    Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità del marchio comunitario

    Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione controversa

    Motivi dedotti: violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), punto ii), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.


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