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Document 62011CA0607

Causa C-607/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 marzo 2013 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] — ITV Broadcasting Limited e a./TV Catch Up Limited (Direttiva 2001/29/CE — Articolo 3, paragrafo 1 — Diffusione via Internet, da parte di un terzo, dei programmi di emittenti televisive commerciali — «Live streaming» — Comunicazione al pubblico)

GU C 123 del 27.4.2013, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 123/6


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 marzo 2013 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] — ITV Broadcasting Limited e a./TV Catch Up Limited

(Causa C-607/11) (1)

(Direttiva 2001/29/CE - Articolo 3, paragrafo 1 - Diffusione via Internet, da parte di un terzo, dei programmi di emittenti televisive commerciali - «Live streaming» - Comunicazione al pubblico)

2013/C 123/08

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrenti: ITV Broadcasting Ltd, ITV 2 Ltd, ITV Digital Channels Ltd, Channel 4 Television Corporation, 4 Ventures Ltd, Channel 5 Broadcasting Ltd, ITV Studios Ltd

Convenuta: TV Catch Up Limited

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (Chancery Division) — Interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10) — Nozione di «comunicazione al pubblico» — Autorizzazione, da parte dei titolari del diritto, alla trasmissione televisiva di loro opere sulla rete terrestre gratuita sull’intero territorio di uno Stato membro ovvero su una zona geografica limitata di quest’ultimo — Servizio di trasmissione continua, garantito da un organismo di radiodiffusione terzo, per gli abbonati individuali che hanno versato un canone audiovisivo e che possono così ricevere in diretta le trasmissioni in streaming su Internet

Dispositivo

1)

La nozione di «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretata nel senso che essa riguarda una ritrasmissione delle opere incluse in una radiodiffusione televisiva terrestre

che sia effettuata da un organismo diverso dall’emittente originale,

mediante un flusso Internet messo a disposizione degli abbonati di tale organismo che possono ricevere detta ritrasmissione connettendosi al server di quest’ultimo,

sebbene tali abbonati si trovino nell’area di ricezione di detta radiodiffusione televisiva terrestre e la possano ricevere legalmente su un apparecchio televisivo.

2)

Sulla risposta alla prima questione non incide il fatto che una ritrasmissione come quella in esame nel procedimento principale sia finanziata dalla pubblicità e abbia così carattere lucrativo.

3)

Sulla risposta alla prima questione non incide il fatto che una ritrasmissione quale quella di cui trattasi nel procedimento principale sia effettuata da un organismo che si trova in concorrenza diretta con l’emittente originale.


(1)  GU C 65 del 3.3.2012.


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