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Document 62011TN0624

Causa T-624/11: Ricorso proposto il 30 novembre 2011 — Yueqing Onesto Electric/UAMI — Ensto (ONESTO)

GU C 32 del 4.2.2012, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/38


Ricorso proposto il 30 novembre 2011 — Yueqing Onesto Electric/UAMI — Ensto (ONESTO)

(Causa T-624/11)

2012/C 32/76

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Yueqing Onesto Electric Co. Ltd (Zhejiang, Cina) (rappresentante: avv. B. Piepenbrink)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ensto Oy (Porvoo, Finlandia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 20 settembre 2011, procedimento R 2535/2010-2; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «ONESTO», per prodotti della classe 9 — domanda di marchio comunitario n. W00909305

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione comunitaria n. 1980242 del marchio figurativo «ENSTO», per prodotti delle classi 7, 9 e 11; registrazione comunitaria n. 40600 del marchio denominativo «ENSTO», per prodotti delle classi 7, 9, 11 e 16; registrazione finlandese n. 218071 del marchio denominativo «ENSTO», per prodotti delle classi 7, 9 e 11

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto integrale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione contestata e rigetto della domanda di marchio comunitario

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente dichiarato la sussistenza di un rischio di confusione tra il marchio anteriore e il marchio comunitario richiesto.


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