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Document 62009CA0155

Causa C-155/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 20 gennaio 2011 — Commissione europea/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Artt. 12 CE, 18 CE, 39 CE e 43 CE — Artt. 4, 28 e 31 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo — Normativa tributaria — Presupposti per l’esenzione dall’imposta sulle cessioni in occasione del primo acquisto di un bene immobile — Esenzione riservata ai soli residenti nel territorio nazionale nonché ai cittadini di origine greca che non risiedono in quest’ultimo alla data dell’acquisto)

GU C 80 del 12.3.2011, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 80/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 20 gennaio 2011 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-155/09) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Artt. 12 CE, 18 CE, 39 CE e 43 CE - Artt. 4, 28 e 31 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo - Normativa tributaria - Presupposti per l’esenzione dall’imposta sulle cessioni in occasione del primo acquisto di un bene immobile - Esenzione riservata ai soli residenti nel territorio nazionale nonché ai cittadini di origine greca che non risiedono in quest’ultimo alla data dell’acquisto)

2011/C 80/04

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e D. Triantafyllou, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: P. Mylonopoulos e V. Karra, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 18, 39 e 43 CE — Esenzione dall’imposta sulle cessioni in occasione dell’acquisto di un primo bene immobile — Esenzione limitata alle persone che risiedono già nel paese nonché ai cittadini greci che non vi risiedono al momento dell’acquisto

Dispositivo

1)

La Repubblica ellenica:

esentando dall’imposta sulle cessioni di beni immobili, in applicazione dell’art. 1, nn. 1 e 3, primo comma della legge 1078/1980, unicamente i residenti permanenti sul territorio nazionale, mentre i non residenti che hanno l’intenzione di installarsi in futuro su tale territorio non sono esentati dall’imposta in parola, e

esentando, a determinate condizioni, dalla medesima imposta unicamente i cittadini greci o le persone di origine greca in occasione dell’acquisto di una prima residenza sul territorio nazionale,

è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi degli artt. 12 CE, 18 CE, 39 CE e 43 CE nonché degli artt. 4, 28 e 31 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 167 del 18.7.2009.


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