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Document 62010CB0020

    Causa C-20/10: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 11 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Trani) — Vino Cosimo Damiano/Poste Italiane SpA (Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Clausole 3 e 8 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato — Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico — Primo o unico contratto — Obbligo di indicare i motivi oggettivi — Abrogazione — Riduzione del livello generale di tutela dei lavoratori — Principio di non discriminazione — Artt. 82 CE e 86 CE)

    GU C 63 del 26.2.2011, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.2.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 63/14


    Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 11 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Trani) — Vino Cosimo Damiano/Poste Italiane SpA

    (Causa C-20/10) (1)

    (Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Clausole 3 e 8 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato - Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico - Primo o unico contratto - Obbligo di indicare i motivi oggettivi - Abrogazione - Riduzione del livello generale di tutela dei lavoratori - Principio di non discriminazione - Artt. 82 CE e 86 CE)

    2011/C 63/26

    Lingua processuale: l’italiano

    Giudice del rinvio

    Tribunale di Trani

    Parti

    Ricorrente: Vino Cosimo Damiano

    Convenuta: Poste Italiane SpA

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Trani — Interpretazione delle clausole 3 e 8, punto 3, dell’allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) — Compatibilità di una normativa statale che accoglie nell’ordinamento giuridico nazionale una clausola che non specifica la causa dell’impiego a tempo determinato per l'assunzione di lavoratori presso la società Poste Italiane SpA

    Dispositivo

    1)

    La clausola 8, punto 3, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che compare in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale, quale quella prevista dall’art. 2, comma 1 bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES, la quale, a differenza del regime giuridico applicabile prima dell’entrata in vigore di questo decreto, consente a un’impresa, quale la Poste Italiane SpA, di concludere, rispettando determinate condizioni, un primo o unico contratto di lavoro a tempo determinato con un lavoratore, quale il sig. Vino, senza dover indicare le ragioni obiettive che giustifichino il ricorso a un contratto concluso per una siffatta durata, dal momento che questa normativa non è collegata all’attuazione di detto accordo quadro. A questo proposito è irrilevante il fatto che lo scopo perseguito da tale normativa non sia degno di una protezione almeno equivalente alla tutela dei lavoratori a tempo determinato, cui mira detto accordo quadro.

    2)

    La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a risolvere la quarta questione pregiudiziale proposta dal Tribunale di Trani.

    3)

    La quinta questione proposta dal Tribunale di Trani è manifestamente irricevibile.


    (1)  GU C 134 del 22.5.2010.


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