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Document 62009TN0233

    Causa T-233/09: Ricorso proposto il 12 giugno 2009 — Access Info Europe/Consiglio

    GU C 205 del 29.8.2009, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.8.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 205/40


    Ricorso proposto il 12 giugno 2009 — Access Info Europe/Consiglio

    (Causa T-233/09)

    2009/C 205/75

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Access Info Europe (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti O. Brouwer e J. Blockx, lawyers)

    Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare la decisione impugnata;

    condannare il Consiglio al pagamento delle spese del ricorrente ai sensi dell’art. 87 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, ivi comprese le spese di eventuali parti intervenienti.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente chiede l’annullamento, ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1), della decisione del Consiglio di negare il pieno accesso al documento 16338/08, una nota del Segretariato Generale al Gruppo di lavoro sull’informazione in merito alla proposta di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Il Consiglio avrebbe consentito alla ricorrente unicamente l’accesso ad una versione riadattata di tale documento, che non comprende quelle parti che consentono di identificare le delegazioni che propongono emendamenti.

    La ricorrente chiede che la decisione impugnata sia annullata per i seguenti motivi:

    In primo luogo la ricorrente fa valere che il Consiglio ha violato l’art. 4, n. 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001 in quanto

    (a)

    non ha indicato in quale modo la rivelazione dei nomi delle delegazioni potrebbe pregiudicherebbe seriamente il processo decisionale dell’istituzione;

    (b)

    non ha dimostrato il rischio che le delegazioni non presenterebbero più opinioni scritte né perché ciò pregiudicherebbe seriamente il processo decisionale dell’istituzione; e in quanto

    (c)

    non ha tenuto in considerazione il prevalente interesse pubblico alla rivelazione dell’identità delle delegazioni nazionali.

    In secondo luogo la ricorrente afferma che il Consiglio è venuto meno all’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 253 CE e dagli artt. 7, n. 1, e 8, n. 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001.


    (1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).


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