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Document 62007CA0397

Causa C-397/07: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 9 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Società di capitali — Direttiva 69/335/CEE — Artt. 2, nn. 1 e 3, 4, n. 1, e 7 — Imposta sui conferimenti — Esenzione — Presupposti — Trasferimento della sede della direzione effettiva o della sede statutaria da uno Stato membro in un altro Stato membro — Imposta sui conferimenti del capitale destinato alle attività commerciali svolte in uno Stato membro da succursali o da centri permanenti di attività di società stabilite in un altro Stato membro)

GU C 205 del 29.8.2009, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 205/4


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 9 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-397/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Imposte indirette sulla raccolta di capitali - Società di capitali - Direttiva 69/335/CEE - Artt. 2, nn. 1 e 3, 4, n. 1, e 7 - Imposta sui conferimenti - Esenzione - Presupposti - Trasferimento della sede della direzione effettiva o della sede statutaria da uno Stato membro in un altro Stato membro - Imposta sui conferimenti del capitale destinato alle attività commerciali svolte in uno Stato membro da succursali o da centri permanenti di attività di società stabilite in un altro Stato membro)

2009/C 205/06

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Gippini Fournier e M. Alfonso, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentanti: B. Plaza Cruz e M. Muñoz Pérez, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25) — Trasferimento della sede di una società — Normativa nazionale che prevede la tassazione in occasione del trasferimento di sede nel caso in cui la società interessata non sia assoggettata all'imposta sui conferimenti nello Stato membro di origine — Condizioni per l'applicazione delle esenzioni obbligatorie

Dispositivo

1)

Il Regno di Spagna:

subordinando alle condizioni poste all’art. 96 della seconda disposizione aggiuntiva del testo consolidato della legge relativa all’imposta sulle società (Disposición Adicional Segunda del texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades), promulgata con regio decreto legge 5 marzo 2004, n. 4, l’esenzione dall’imposta sui conferimenti per le operazioni di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata con direttive del Consiglio 9 aprile 1973, 73/79/CEE, 9 aprile 1973, 73/80/CEE, e 10 giugno 1985, 85/303/CEE;

assoggettando ad imposta sui conferimenti il trasferimento, da uno Stato membro alla Spagna, della sede della direzione effettiva o della sede statutaria delle società di capitali che non siano state assoggettate ad imposta analoga nello Stato membro di origine; e

assoggettando ad imposta sui conferimenti il capitale destinato alle attività commerciali svolte nel territorio spagnolo dalle succursali o dai centri permanenti di attività di società stabilite in uno Stato membro che non riscuote un tributo simile;

è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della direttiva 69/335, come modificata con direttive 73/79, 73/80 e 85/303.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


(1)  GU C 269 del 10.11.2007.


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