Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CN0561

    Causa C-561/08 P: Impugnazione proposta il 19 dicembre 2008 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 15 ottobre 2008 , causa T-160/04, Potamianos/Commissione

    GU C 44 del 21.2.2009, p. 37–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.2.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 44/37


    Impugnazione proposta il 19 dicembre 2008 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 15 ottobre 2008, causa T-160/04, Potamianos/Commissione

    (Causa C-561/08 P)

    (2009/C 44/62)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)

    Altra parte nel procedimento: Gerasimos Potamianos

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 15 ottobre 2008, causa T-160/04;

    dichiarare irricevibile il ricorso del sig. Potamianos;

    disporre che ciascuna parte sopporti le proprie spese relative al presente procedimento e a quello proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

    Motivi e principali argomenti

    Con la sua impugnazione la Commissione contesta la qualificazione attribuita dal Tribunale alla comunicazione inviata al convenuto per informarlo in merito al mancato rinnovo del suo contratto di assunzione come agente temporaneo. Infatti, il Tribunale avrebbe dovuto interpretare tale comunicazione come una decisione distinta dell'autorità abilitata a concludere contratti di assunzione. Ora, risulterebbe chiaramente dalla giurisprudenza della Corte e, più in particolare, dalla sentenza 14 settembre 2006, causa C-417/05 P, Fernández Gómez, che una siffatta comunicazione ha valore meramente informativo, mentre unicamente la disposizione contrattuale in cui si dichiara che il contratto non verrà rinnovato alla sua scadenza costituisce un atto che arreca un pregiudizio. Il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare il ricorso irricevibile in quanto tale contratto non è stato impugnato nei termini statutari.

    Ignorando tale giurisprudenza il Tribunale creerebbe, pertanto, una situazione di incertezza del diritto sia per il Tribunale della funzione pubblica che per la Commissione e per le altre istituzioni che hanno concluso contratti simili a quello oggetto del presente procedimento.


    Top