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Document 62007CA0161

    Causa C-161/07: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria (Inadempimento di uno Stato — Art. 43 CE — Normativa nazionale che fissa le condizioni per l'iscrizione delle società su domanda dei cittadini dei nuovi Stati membri — Procedimento di accertamento dello status di lavoratore autonomo)

    GU C 44 del 21.2.2009, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.2.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 44/9


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

    (Causa C-161/07) (1)

    (Inadempimento di uno Stato - Art. 43 CE - Normativa nazionale che fissa le condizioni per l'iscrizione delle società su domanda dei cittadini dei nuovi Stati membri - Procedimento di accertamento dello status di lavoratore autonomo)

    (2009/C 44/14)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Traversa e G. Braun, agenti)

    Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentante: D. Kriaučiūnas, agente)

    Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentanti: C. Pesendorfer e M. Winkler, agenti)

    Oggetto

    Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 43 CE — Normativa nazionale che fissa le condizioni per l'iscrizione delle società di cui siano titolari cittadini di Stati terzi, parimenti applicabile ai cittadini cechi, estoni, lettoni, lituani, ungheresi, polacchi, sloveni e slovacchi — Obbligo previsto per tutti i soci di società di persone e per tutti i soci di minoranza di società a responsabilità limitata, che forniscono prestazioni di lavori proprie di un'attività dipendente, di assolvere un procedimento specifico diretto a verificare lo status di lavoratore autonomo del richiedente, procedimento nel corso del quale quest'ultimo deve dimostrare la propria partecipazione alle decisioni della società di cui chiede l'iscrizione nello Stato membro medesimo

    Dispositivo

    1)

    Avendo imposto, ai fini dell'iscrizione di società nei registri commerciali su domanda di cittadini degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004 — eccezion fatta per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta —, soci di una società di persone o soci di minoranza di una società a responsabilità limitata, l'accertamento del loro status di lavoratore autonomo da parte dell'Arbeitsmarktservice o la presentazione di un attestato di esenzione dal permesso di lavoro, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 43 CE.

    2)

    La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.


    (1)  GU C 140 del 23.6.2007.


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