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Document 62006CA0524

Causa C-524/06: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 16 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Germania) — Heinz Huber/Bundesrepublik Deutschland (Protezione dei dati personali — Cittadinanza europea — Divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza — Direttiva 95/46/CE — Nozione di necessità — Trattamento generale di dati personali riguardanti cittadini dell'Unione aventi la nazionalità di un altro Stato membro — Registro centrale degli stranieri)

GU C 44 del 21.2.2009, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/5


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 16 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Germania) — Heinz Huber/Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-524/06) (1)

(Protezione dei dati personali - Cittadinanza europea - Divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza - Direttiva 95/46/CE - Nozione di «necessità» - Trattamento generale di dati personali riguardanti cittadini dell'Unione aventi la nazionalità di un altro Stato membro - Registro centrale degli stranieri)

(2009/C 44/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Parti

Ricorrente: Heinz Huber

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein — Westfalen — Interpretazione degli artt. 12, n. 1, 17, 18, n. 1 e 43, n. 1 CE, nonché dell'art. 7, lett. e), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31) — Normativa nazionale che prevede il trattamento generale di dati personali dei cittadini degli altri Stati membri nel registro centrale nazionale degli stranieri, differenziandosi dalla normativa nazionale relativa ai dati personali dei cittadini dello Stato in questione, che sono trattati unicamente nei registri comunali di dichiarazione di domicilio

Dispositivo

1)

Un sistema di trattamento di dati personali relativi ai cittadini dell'Unione non aventi la nazionalità dello Stato membro interessato, quale il sistema istituito dalla legge 2 settembre 1994, sul registro centrale degli stranieri (Gesetz über das Ausländerzentralregister), come modificata dalla legge 21 giugno 2005, finalizzato a coadiuvare le autorità nazionali incaricate dell'applicazione della normativa sul diritto di soggiorno soddisfa il requisito di necessità di cui all'art. 7, lett. e), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, interpretato alla luce del divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità, soltanto se:

contiene unicamente i dati necessari per l'applicazione, da parte di tali autorità, di detta normativa, e

il suo carattere centralizzato consente un'applicazione più efficace di tale normativa per quanto riguarda il diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione non aventi la nazionalità di detto Stato membro.

Spetta al giudice del rinvio verificare tali elementi nella fattispecie di cui alla causa principale.

In ogni caso, la conservazione e il trattamento di dati personali nominativi a fini statistici nell'ambito di un registro come il registro centrale degli stranieri non possono essere considerati necessari ai sensi dell'art. 7, lett. e), della direttiva 95/46.

2)

L'art. 12, primo comma, CE deve essere interpretato nel senso che osta all'istituzione da parte di uno Stato membro, per finalità di lotta alla criminalità, di un sistema di trattamento di dati personali riguardante specificamente i cittadini dell'Unione non aventi la nazionalità di tale Stato membro.


(1)  GU C 56 del 10.3.2007.


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