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Document 62006CA0215

    Causa C-215/06: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 3 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda (Inadempimento di uno Stato — Assenza di valutazione dell'impatto ambientale di progetti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/337/CEE — Regolarizzazione a posteriori)

    GU C 260 del 11.10.2008, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.10.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 260/3


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 3 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

    (Causa C-215/06) (1)

    (Inadempimento di uno Stato - Assenza di valutazione dell'impatto ambientale di progetti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/337/CEE - Regolarizzazione a posteriori)

    (2008/C 260/03)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Lawunmi e D. Recchia, agenti)

    Convenuta: Irlanda (rappresentanti: D. O'Hagan, agente, J. Connolly SC e G. Simons BL)

    Oggetto

    Inadempimento di uno Stato — Artt. 2, 4 e da 5 a 10 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40) — Mancata adozione di misure volte a garantire che progetti rientranti nel campo di applicazione della direttiva vengano sottoposti ad uno studio d'impatto

    Dispositivo

    1)

    Non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie ad assicurare che:

    prima di essere eseguiti in tutto in parte, i progetti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nella sua versione precedente o successiva alle modifiche intervenute con la direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, vengano esaminati al fine di stabilire se occorra effettuare una valutazione d'impatto ambientale e, se per essi si prevede un notevole impatto ambientale per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, vengano sottoposti ad una valutazione del loro impatto conformemente agli artt. 5-10 della direttiva 85/337, e

    il rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione di una centrale eolica e alle attività connesse a Derrybrien, nella contea di Galway, nonché l'esecuzione dei lavori, fossero preceduti da una valutazione dell'impatto ambientale del progetto, in conformità agli artt. 5-10 della direttiva 85/337, nella sua versione precedente o successiva alle modifiche intervenute con la direttiva 97/11, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 2, 4 e 5-10 della suddetta direttiva.

    2)

    L'Irlanda è condannata alle spese.


    (1)  GU C 178 del 29.7.2006.


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