This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62007CA0173
Case C-173/07: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 10 July 2008 (reference for a preliminary ruling from the Oberlandesgericht Frankfurt am Main — Germany) — Emirates Airlines Direktion für Deutschland v Diether Schenkel (Carriage by air — Regulation (EC) No 261/2004 — Compensation for passengers in the event of cancellation of a flight — Scope — Article 3(1)(a) — Concept of flight )
Causa C-173/07: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Frankfurt am Main — Germania) — Emirates Airlines — Direktion für Deutschland/Diether Schenkel (Trasporto aereo — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Compensazione pecuniaria per i passeggeri in caso di cancellazione del volo — Ambito di applicazione — Art. 3, n. 1, lett. a) — Nozione di volo )
Causa C-173/07: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Frankfurt am Main — Germania) — Emirates Airlines — Direktion für Deutschland/Diether Schenkel (Trasporto aereo — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Compensazione pecuniaria per i passeggeri in caso di cancellazione del volo — Ambito di applicazione — Art. 3, n. 1, lett. a) — Nozione di volo )
GU C 223 del 30.8.2008, p. 14–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 223/14 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Frankfurt am Main — Germania) — Emirates Airlines — Direktion für Deutschland/Diether Schenkel
(Causa C-173/07) (1)
(Trasporto aereo - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Compensazione pecuniaria per i passeggeri in caso di cancellazione del volo - Ambito di applicazione - Art. 3, n. 1, lett. a) - Nozione di «volo»)
(2008/C 223/21)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Frankfurt am Main
Parti
Ricorrente: Emirates Airlines — Direktion für Deutschland
Convenuto: Diether Schenkel
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Frankfurt am Main — Interpretazione dell'art. 3, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1) — Nozione di «partenza» — Biglietto andata/ritorno da uno Stato membro ad uno Stato terzo — Annullamento del ritorno
Dispositivo
L'art. 3, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica alla situazione di un viaggio di andata e ritorno nella quale i passeggeri inizialmente partiti da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro assoggettato alle disposizioni del Trattato CE ritornano a tale aeroporto con un volo in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo. La circostanza che il volo di andata e il volo di ritorno siano oggetto di un'unica prenotazione è priva di rilevanza ai fini dell'interpretazione di tale disposizione.