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Document 62007CA0173

Causa C-173/07: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Frankfurt am Main — Germania) — Emirates Airlines — Direktion für Deutschland/Diether Schenkel (Trasporto aereo — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Compensazione pecuniaria per i passeggeri in caso di cancellazione del volo — Ambito di applicazione — Art. 3, n. 1, lett. a) — Nozione di volo )

GU C 223 del 30.8.2008, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 223/14


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Frankfurt am Main — Germania) — Emirates Airlines — Direktion für Deutschland/Diether Schenkel

(Causa C-173/07) (1)

(Trasporto aereo - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Compensazione pecuniaria per i passeggeri in caso di cancellazione del volo - Ambito di applicazione - Art. 3, n. 1, lett. a) - Nozione di «volo»)

(2008/C 223/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Parti

Ricorrente: Emirates Airlines — Direktion für Deutschland

Convenuto: Diether Schenkel

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Frankfurt am Main — Interpretazione dell'art. 3, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1) — Nozione di «partenza» — Biglietto andata/ritorno da uno Stato membro ad uno Stato terzo — Annullamento del ritorno

Dispositivo

L'art. 3, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica alla situazione di un viaggio di andata e ritorno nella quale i passeggeri inizialmente partiti da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro assoggettato alle disposizioni del Trattato CE ritornano a tale aeroporto con un volo in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo. La circostanza che il volo di andata e il volo di ritorno siano oggetto di un'unica prenotazione è priva di rilevanza ai fini dell'interpretazione di tale disposizione.


(1)  GU C 155 del 7.7.2007.


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