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Document 62007TN0427
Case T-427/07: Action brought on 16 November 2007 — Mirto Corporación Empresarial v OHIM — Maglificio Barbara (Mirtillino)
Causa T-427/07: Ricorso proposto il 16 novembre 2007 — Mirto Corporación Empresarial/UAMI — Maglificio Barbara (Mirtillino)
Causa T-427/07: Ricorso proposto il 16 novembre 2007 — Mirto Corporación Empresarial/UAMI — Maglificio Barbara (Mirtillino)
GU C 22 del 26.1.2008, p. 47–48
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 22/47 |
Ricorso proposto il 16 novembre 2007 — Mirto Corporación Empresarial/UAMI — Maglificio Barbara (Mirtillino)
(Causa T-427/07)
(2008/C 22/89)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Mirto Corporación Empresarial, S.L. (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv. E. Armijo Chávarri)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Maglificio Barbara Srl
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 29 agosto 2007 pronunciata nel procedimento n. R 875/2006-2 e condannare l'UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Maglificio Barbara Srl.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «Mirtillino» per prodotti delle classi 3, 18 e 25 (domanda n. 3252467).
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Creaciones Mirto, S.A.; la ricorrente dopo la cessione dei marchi su cui si fonda l'opposizione.
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo «MIRTO» (marchio comunitario n. 1653351) per prodotti delle classi 3, 18 e 25 e molti altri marchi nazionali denominativi e figurativi «MIRTO».
Decisione della divisione di opposizione: opposizione parzialmente accolta.
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto della opposizione.
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), dato che tra i marchi in conflitto sussiste un rischio di confusione.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).