26.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 22/47


Ricorso proposto il 16 novembre 2007 — Mirto Corporación Empresarial/UAMI — Maglificio Barbara (Mirtillino)

(Causa T-427/07)

(2008/C 22/89)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Mirto Corporación Empresarial, S.L. (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv. E. Armijo Chávarri)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Maglificio Barbara Srl

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 29 agosto 2007 pronunciata nel procedimento n. R 875/2006-2 e condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Maglificio Barbara Srl.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «Mirtillino» per prodotti delle classi 3, 18 e 25 (domanda n. 3252467).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Creaciones Mirto, S.A.; la ricorrente dopo la cessione dei marchi su cui si fonda l'opposizione.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo «MIRTO» (marchio comunitario n. 1653351) per prodotti delle classi 3, 18 e 25 e molti altri marchi nazionali denominativi e figurativi «MIRTO».

Decisione della divisione di opposizione: opposizione parzialmente accolta.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto della opposizione.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), dato che tra i marchi in conflitto sussiste un rischio di confusione.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).