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Document 62007CA0263

    Causa C-263/07: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 29 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Recepimento inesatto — Direttiva 96/61/CE — Art. 9, n. 4 — Art. 13, n. 1 — Allegato I — Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento — Nozioni di ricorso alle migliori tecniche disponibili e di riesame periodico delle condizioni di autorizzazione all'utilizzo degli impianti )

    GU C 22 del 26.1.2008, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.1.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 22/17


    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 29 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

    (Causa C-263/07) (1)

    (Inadempimento di uno Stato - Recepimento inesatto - Direttiva 96/61/CE - Art. 9, n. 4 - Art. 13, n. 1 - Allegato I - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Nozioni di «ricorso alle migliori tecniche disponibili» e di «riesame periodico delle condizioni di autorizzazione all'utilizzo degli impianti»)

    (2008/C 22/33)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e J.-B. Laignelot, agenti)

    Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentante: C. Schiltz, agente)

    Oggetto

    Inadempimento di uno Stato — Inesatto recepimento degli artt. 9, n. 4, e 13, n. 1, nonché dell'allegato I della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257, pag. 26) — Nozioni di ricorso alle «migliori tecniche disponibili»e di «riesame periodico»delle condizioni di autorizzazione all'utilizzo degli impianti industriali.

    Dispositivo

    1)

    Il Granducato di Lussemburgo, non avendo correttamente recepito gli artt. 9, n. 4, e 13, n. 1, nonché l'allegato I della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

    2)

    Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.


    (1)  GU C 211 dell'8.9.2007.


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