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Document 52005AE1059

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo COM(2005) 47 def. — 2005/0007 (COD)

    GU C 24 del 31.1.2006, p. 12–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    31.1.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 24/12


    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo

    COM(2005) 47 def. — 2005/0007 (COD)

    (2006/C 24/03)

    Il Consiglio, in data 8 aprile 2005, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 71 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla: proposta di cui sopra.

    La sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 1o settembre 2005, sulla base del progetto predisposto dal relatore CABRA de LUNA.

    Il Comitato economico e sociale europeo, in data 28 settembre 2005, nel corso della 420a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 160 voti favorevoli, 2 voti contrari e 1 astensione.

    1.   Introduzione

    1.1

    La Commissione ha presentato una proposta di regolamento relativo ai diritti delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo allo scopo di garantire alle persone con disabilità e a quelle a mobilità ridotta pari opportunità nel trasporto aereo rispetto al resto della popolazione.

    1.2

    La Commissione ritiene che il trasporto aereo sia uno degli strumenti utili per l'integrazione e la partecipazione attiva delle persone con disabilità alla vita economica e sociale.

    1.3

    La Commissione inserisce l'iniziativa nel contesto delle sue politiche di «non discriminazione», fondate sul principio generale sancito espressamente nell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Inoltre l'articolo 13 del Trattato CE consente alla Comunità europea di combattere le discriminazioni fondate tra l'altro sugli handicap.

    1.4

    Il regolamento mira a garantire che tutti i passeggeri possano beneficiare allo stesso modo delle opportunità offerte dalla creazione di un mercato unico dei servizi nel trasporto aereo.

    1.5

    La proposta della Commissione costituisce il primo atto legislativo mirato specificamente ai disabili nel diritto comunitario europeo, sebbene avrà ripercussioni positive anche per molte persone anziane e per i passeggeri a mobilità temporaneamente ridotta.

    1.6

    La proposta, intesa a prevenire i trattamenti iniqui, è basata su alcuni principi fondamentali:

    ai passeggeri a mobilità ridotta non si può rifiutare il trasporto, tranne nei casi in cui è necessario negare l'imbarco per ragioni di sicurezza,

    si dovrebbe fornire un'adeguata assistenza gratuita ai passeggeri a mobilità ridotta,

    i passeggeri a mobilità ridotta dovrebbero beneficiare di un servizio di elevata qualità nel corso di tutto il viaggio, da determinati punti di arrivo in aeroporto a determinati punti di partenza,

    un sistema di assistenza centralizzato,

    sanzioni efficaci in caso di mancato rispetto del regolamento.

    1.7

    Gli accordi volontari assunti dai vettori aerei e dagli aeroporti negli ultimi anni devono essere considerati come un primo passo positivo verso l'eliminazione del trattamento iniquo e la garanzia di un'assistenza di qualità alle persone a mobilità ridotta. Tali accordi si sono tuttavia rivelati insufficienti ed è necessario definire chiare responsabilità e regole in questo settore chiave.

    2.   Osservazioni generali

    2.1

    Il Comitato accoglie con favore l'iniziativa della Commissione e sostiene pienamente i principi fondamentali della proposta.

    2.2

    Il regolamento contribuisce chiaramente a rimuovere le barriere al trasporto aereo per le persone a mobilità ridotta. È anche collegato al recente regolamento adottato dall'UE in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (1), che contribuisce a rafforzare i diritti dei passeggeri.

    2.3

    Inoltre il Comitato ha evidenziato nei suoi recenti pareri (2) la necessità di una legislazione che vada al di là del settore dell'occupazione e riguardi gli ostacoli che devono superare i disabili in altri ambiti. La mobilità è un settore chiave per l'inclusione sociale delle persone con disabilità.

    2.4

    Il Comitato si duole che la legislazione non contempli disposizioni relative all'accessibilità, per i disabili, delle infrastrutture aeroportuali, dei veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri e degli aeromobili. Osserva che solo tali misure garantiranno le pari opportunità nel trasporto aereo. Esorta pertanto la Commissione europea a proporre ulteriori norme per garantire che tutte le nuove infrastrutture e i mezzi di trasporto siano accessibili e che le barriere esistenti vengano gradualmente soppresse.

    2.5

    Il Comitato sottoscrive il quadro generale del regolamento e approva in particolare la disposizione che prevede un unico ente centralizzato gestore del servizio negli aeroporti, dato che un tale sistema rappresenta il modo più affidabile per garantire l'assunzione di responsabilità, la coerenza e l'elevata qualità dell'assistenza ai passeggeri a mobilità ridotta.

    2.6

    Il Comitato ritiene tuttavia che alcune disposizioni dovrebbero essere rafforzate per realizzare al meglio l'obiettivo generale.

    2.7

    Il Comitato insiste anche sulla necessità di procedere ad un'ampia consultazione delle organizzazioni rappresentative all'interno della società civile, per fare in modo che nel settore del trasporto aereo vengano garantiti i diritti di tutti i cittadini, anche di quelli a mobilità ridotta. Inoltre, per garantire un'attuazione ottimale del regolamento, è importante instaurare un dialogo — che comprenda anche le norme di sicurezza — fra gli aeroporti, i prestatori di servizi, le compagnie aeree e le organizzazioni rappresentative dei disabili e delle persone a mobilità ridotta, all'interno del comitato degli utenti aeroportuali.

    Il Comitato approva il fatto che i costi dell'assistenza non saranno addebitati alle persone con disabilità, ma respinge la proposta secondo cui l'assistenza dovrebbe essere finanziata in modo da ripartire i costi equamente fra tutti i passeggeri che utilizzano un aeroporto, come indicato nel considerando 7 della proposta di regolamento della Commissione. Il Comitato ribadisce che la tassa per l'assistenza dovrà essere ripartita fra i vettori aerei che utilizzano un determinato aeroporto in proporzione al numero di passeggeri trasportati da e verso l'aeroporto in questione e che, in ogni caso, questa tassa non dovrebbe determinare un aumento delle tariffe applicate ai passeggeri.

    2.8

    Il Comitato osserva che la deroga, di cui all'articolo 4, al principio più importante contenuto nell'articolo 3 (divieto di rifiutare il trasporto), in base alla quale è consentito negare il trasporto per rispettare gli obblighi di sicurezza, dovrebbe essere chiarita ulteriormente per evitare rifiuti arbitrari. Occorre definire un quadro a livello europeo che specifichi e definisca gli obblighi di sicurezza sotto forma di allegato al regolamento in questione o di regolamento di attuazione. Attualmente tali norme sono definite dai trasportatori o mediante disposizioni legislative e, di conseguenza, sono molto diverse e talvolta contraddittorie. La proposta della Commissione europea in base alla quale gli obblighi di sicurezza dovrebbero essere definiti dalla legislazione nazionale non risolverebbe il problema. Inoltre le informazioni sugli obblighi di sicurezza dovrebbero essere fornite a tutti i passeggeri e non solo su richiesta.

    2.9

    Il Comitato rileva anche che manca una disposizione esplicita che obblighi la compagnia aerea a rimborsare il volo o ad offrire un itinerario alternativo e a prestare assistenza alla persona alla quale è stato negato l'imbarco ai sensi del regolamento, analogamente a quanto prescrive il regolamento in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

    2.10

    Il Comitato evidenzia anche la necessità di rafforzare le disposizioni sull'obbligo di fornire assistenza, di cui all'articolo 5. La responsabilità del gestore aeroportuale dovrebbe essere estesa anche ai passeggeri trasferiti o in transito in un aeroporto, a condizione che la richiesta di assistenza sia stata notificata 24 ore prima. L'attuale formulazione della proposta («compie tutti gli sforzi ragionevoli») non è soddisfacente. Tuttavia si può tener conto di circostanze eccezionali, indipendenti dal gestore.

    2.11

    Il Comitato ritiene che tutti gli aeroporti europei dovrebbero fissare standard coerenti e di elevata qualità per i passeggeri a mobilità ridotta oltre a quelli previsti dall'Allegato I del regolamento. La soglia di due milioni di passeggeri all'anno prevista dall'attuale proposta dispenserebbe un notevole numero di aeroporti europei da tale obbligo. Inoltre, il Comitato ritiene che anche per i piccoli aeroporti con meno di un milione di passeggeri all'anno vadano stabiliti standard di qualità (adeguati alle loro dimensioni) definiti a livello locale in stretta cooperazione con le organizzazioni dei disabili e delle persone a mobilità ridotta.

    2.12

    Il Comitato evidenzia anche che è necessario prevedere una formazione specifica del personale alle questioni relative alla disabilità per garantire un'assistenza di qualità, adeguata ai bisogni della persona. L'applicazione delle nuove tecnologie, per es. gli SMS o i pager, potrebbero agevolare il trasferimento di passeggeri a mobilità ridotta (quali ad es. le persone con disabilità uditive o visive).

    2.13

    Si dovrebbe prendere in considerazione la necessità di disporre di una procedura semplice e gratuita per notificare la richiesta di assistenza. Tale notifica avviene di norma quando vengono prenotati i biglietti e viene ricevuta dalla compagnie aeree. È pertanto essenziale che vi sia un trasferimento affidabile di informazioni dalle compagnie aeree agli aeroporti, per garantire servizi della migliore qualità possibile. Quando i passeggeri notificano la necessità di assistenza andrebbe dato loro un codice di conferma. Inoltre, in caso di controversia, l'onere della prova della mancata notifica dovrebbe spettare ai vettori aerei e/o all'operatore turistico responsabile della prenotazione.

    2.14

    Le procedure di notifica dovrebbero inoltre tener conto degli obblighi di accessibilità. Dovrebbero essere disponibili modi alternativi di comunicazione, quali il telefono e Internet. I siti web dovrebbero essere conformi all'iniziativa WAI (3) e la notifica telefonica dovrebbe essere gratuita.

    2.15

    A giudizio del Comitato, nel testo del regolamento andrebbe inserito anche un riferimento alla direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, al fine di garantire che venga tutelata la vita privata e che le informazioni richieste siano limitate a quanto necessario per adempiere agli obblighi di assistenza previsti dal regolamento e non vengano utilizzate contro il passeggero che ha chiesto il servizio.

    2.16

    Il Comitato teme che la designazione di diversi organi responsabili dei reclami a livello nazionale possa impedire l'efficacia delle procedure di infrazione e la possibilità per i passeggeri di accedervi. Il Comitato evidenzia la necessità di designare un organo facilmente accessibile che sia responsabile di ricevere i reclami e di monitorare l'attuazione e l'applicazione del regolamento. Ritiene che in ogni Stato membro si potrebbe designare un unico organo per semplificare il sistema previsto nella proposta. Data l'internazionalizzazione del settore dei trasporti aerei e il crescente numero di passeggeri che si spostano fra paesi diversi dal loro paese di residenza, il CESE reputa opportuna l'istituzione di un organo a livello europeo.

    2.17

    Il CESE sostiene la necessità che le persone a mobilità ridotta abbiano diritto ad un completo indennizzo in caso di danni o perdita delle attrezzature necessarie alla loro mobilità. Si devono tenere in debito conto le importanti conseguenze per la mobilità, l'autonomia e la sicurezza del passeggero. Il CESE ritiene altresì che la responsabilità di maneggiare a terra le attrezzature destinate alla mobilità dovrebbe essere attribuita al vettore aereo per garantire coerenza con il quadro normativo internazionale in materia di responsabilità dei vettori aerei sancito dalla convenzione di Montreal.

    2.18

    Il Comitato desidera anche sottolineare la necessità di definire esplicitamente, nel regolamento, chiare responsabilità — anche finanziarie — in caso di incidente o di trattamento inadeguato di passeggeri bisognosi di assistenza in aeroporto o al momento dell'imbarco, in linea con la convenzione di Varsavia così come modificata dalle convenzioni dell'Aia e di Montreal (4).

    2.19

    Il Comitato vorrebbe altresì affrontare alcune questioni relative all'assistenza a bordo degli aeromobili. A tale riguardo propone di sopprimere la proposta intesa a limitare a cinque ore la durata del trasporto di cani guida, dato che tale limitazione non esiste nella pratica. Il regolamento dovrebbe anche prevedere l'obbligo per i vettori aerei di informare i passeggeri in merito alle restrizioni relative al trasporto a bordo delle attrezzature per la mobilità. Le disposizioni sull'accessibilità delle informazioni riguardanti i voli andrebbero estese alle misure di sicurezza.

    2.20

    Il Comitato è preoccupato anche poiché il regolamento non affronta tutti gli ostacoli ai viaggi aerei. In particolare, è cruciale che tutti i nuovi aeroporti siano accessibili alle persone a mobilità ridotta e che gli aeroporti esistenti eliminino gradualmente le barriere alla parità di accesso.

    2.21

    Il Comitato vorrebbe inoltre raccomandare ai vettori aerei che acquistano o noleggiano nuovi aeromobili di scegliere modelli che soddisfino le norme di accessibilità.

    3.   Conclusione

    3.1

    Il CESE sostiene fermamente la proposta, ma raccomanda di apportarvi una serie di modifiche descritte al punto 2, al fine di garantire una maggiore coerenza ed efficacia nel soddisfare la necessità di pari opportunità nel trasporto aereo per i passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta.

    Bruxelles, 28 settembre 2005

    La Presidente

    del Comitato economico e sociale europeo

    Anne-Marie SIGMUND


    (1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 40 del 17.2.2004, pag. 1) - Parere CESE, GU C 241 del 7.10.2002, pag. 29.

    (2)  Cfr. il parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema Integrare i disabili nella società (GU C 241 del 7.10.2002, pag. 89) e il parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Pari opportunità per le persone con disabilità - un piano d'azione europeo (GU C 110 del 30.4.2004, pag. 26).

    (3)  L'iniziativa WAI (Web Accessibility Initiative) consiste in orientamenti accettati a livello internazionale in materia di accessibilità dei siti web, dei browser e degli strumenti di authoring, e intesi a semplificare l'uso di Internet da parte delle persone con disabilità (p.es. fisiche, visive, uditive, cognitive o neurologiche). Per ulteriori informazioni cfr. http://www.w3.org/WAI e la comunicazione della Commissione europea, del 25 settembre 2001, sul miglioramento dell'accessibilità dei siti Internet delle amministrazioni pubbliche.

    (4)  Cfr. articolo 17 della convenzione, che fissa le responsabilità del vettore in caso di incidente prodotto a bordo dell'aeromobile o durante l'imbarco o lo sbarco di un passeggero.


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