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Document 32019R0460

Regolamento delegato (UE) 2019/460 della Commissione, del 30 gennaio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei soggetti esonerati (Testo rilevante ai fini del SEE.)

C/2019/791

OJ L 80, 22.3.2019, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/460/oj

22.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/8


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/460 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei soggetti esonerati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al e nel Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sul recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, a meno che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, non decida all'unanimità di prorogare tale periodo.

(2)

L'accordo sul recesso, quale convenuto tra i negoziatori, contiene le modalità di applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione al e nel Regno Unito oltre la data in cui i trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito. Se l'accordo entra in vigore, il regolamento (UE) n. 648/2012, in particolare l'esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), di detto regolamento, si applicherà al e nel Regno Unito durante il periodo di transizione conformemente a tale accordo e cesserà di applicarsi alla fine di tale periodo.

(3)

In assenza di disposizioni speciali, il recesso del Regno Unito dall'Unione avrebbe come conseguenza che l'esenzione dei membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e di altri enti pubblici degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe nonché degli altri enti pubblici dell'Unione incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012 non sarà più applicabile alla banca centrale del Regno Unito o ad altri enti pubblici britannici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima.

(4)

La Commissione ha effettuato una valutazione del trattamento internazionale riservato alle banche centrali e agli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima dalle leggi che sarebbero applicabili nel Regno Unito dopo il suo recesso dall'Unione e ha presentato le sue conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione ha effettuato in particolare un'analisi comparata di tale trattamento nonché degli standard di gestione del rischio applicabili alle operazioni su derivati concluse da detti enti e dalle banche centrali nel Regno Unito.

(5)

Nella valutazione la Commissione ha concluso che la banca centrale del Regno Unito e gli enti pubblici britannici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima dovrebbero essere esonerati dagli obblighi di compensazione e di segnalazione e dall'obbligo di applicare tecniche di attenuazione del rischio alle operazioni non compensate di cui al regolamento (UE) n. 648/2012.

(6)

Le autorità del Regno Unito hanno fornito rassicurazioni sullo status, i diritti e gli obblighi dei membri del SEBC, in particolare sull'intenzione di concedere ai membri del SEBC e agli altri enti degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe nonché agli altri enti pubblici dell'Unione incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima un'esenzione analoga a quella di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012.

(7)

Di conseguenza, la banca centrale del Regno Unito e gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima nel Regno Unito dovrebbero essere inclusi nell'elenco dei soggetti esonerati di cui al regolamento (UE) n. 648/2012.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 648/2012.

(9)

La Commissione continua a monitorare regolarmente il trattamento delle banche centrali e degli enti pubblici esonerati dagli obblighi di compensazione e di segnalazione inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012. L'elenco può essere aggiornato alla luce dello sviluppo della regolamentazione in tali paesi terzi e tenendo conto di eventuali nuove fonti di informazione. Il riesame potrebbe comportare l'esclusione di taluni paesi terzi dall'elenco dei soggetti esonerati.

(10)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e dovrebbe applicarsi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (UE) n. 648/2012 cessa di applicarsi al e nel Regno Unito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012 è aggiunto il seguente punto ix):

«ix)

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (UE) n. 648/2012 cessa di applicarsi al e nel Regno Unito.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.


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