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Document 62019TN0319

    Causa T-319/19: Ricorso proposto il 24 maggio 2019 — Gollnisch/Parlamento

    GU C 255 del 29.7.2019, p. 45–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.7.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 255/45


    Ricorso proposto il 24 maggio 2019 — Gollnisch/Parlamento

    (Causa T-319/19)

    (2019/C 255/58)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Bruno Gollnisch (Villiers-le-Mahieu, Francia) (rappresentante: B. Bonnefoy-Claudet, avvocato)

    Convenuto: Parlamento europeo

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione adottata dall’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo il 10 dicembre 2018, unitamente alla decisione del 26 marzo 2019 del Presidente del Parlamento europeo, recante rigetto del ricorso amministrativo presentatogli avverso tale decisione;

    invalidare tutti gli atti, le modifiche, le notifiche, le decisioni e i prelievi adottati a seguito di tale decisione;

    concedere al ricorrente l’importo di EUR 6 500 a titolo di rimborso delle spese sostenute per la preparazione del presente ricorso;

    condannare il Parlamento europeo alla totalità delle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 27 dello statuto dei deputati. Detta disposizione impedirebbe la violazione da parte dell’Ufficio dei diritti acquisiti o in corso di acquisizione da parte dei parlamentari.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 76, paragrafo 3, delle misure di attuazione dello statuto dei deputati. Secondo il ricorrente, il citato articolo 27 dello statuto dei deputati avrebbe l'effetto di garantire l'integrità delle disposizioni delle misure di attuazione dello statuto relative al fondo pensioni, impedendo qualsiasi modifica della loro economia.

    3.

    Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 223, paragrafo 2, TUE e sull'incompetenza dell'Ufficio di presidenza, in quanto quest’ultimo avrebbe istituito un'imposta sul pagamento delle pensioni degli ex deputati mentre non era legittimato a farlo, dato che le decisioni in materia di tassazione dei parlamentari rientrano nelle competenze del Consiglio.

    4.

    Quarto motivo, vertente sulla violazione dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento. L'atto impugnato sarebbe stato adottato in violazione di impegni e testi che costituiscono assicurazioni e garanzie attendibili a non apportare ulteriori modifiche al regime del fondo pensione volontario.

    5.

    Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità. Il Parlamento, che è l'unico responsabile della situazione finanziaria creatasi, avrebbe adottato misure insufficienti e ingiuste con il pretesto di risolverla.

    6.

    Sesto motivo, vertente sulla violazione del principio di uguaglianza. La decisione impugnata creerebbe una disparità di trattamento tra i deputati contribuenti e i non contribuenti, nonché tra i deputati già beneficiari della pensione e quelli che non lo sono.


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