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Document 62018TN0415
Case T-415/18: Action brought on 4 July 2018 — Silgan Closures and Silgan Holdings v Commission
Causa T-415/18: Ricorso proposto il 4 luglio 2018 — Silgan Closures e Silgan Holdings / Commissione
Causa T-415/18: Ricorso proposto il 4 luglio 2018 — Silgan Closures e Silgan Holdings / Commissione
GU C 294 del 20.8.2018, p. 62–63
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Causa T-415/18: Ricorso proposto il 4 luglio 2018 — Silgan Closures e Silgan Holdings / Commissione
Ricorso proposto il 4 luglio 2018 — Silgan Closures e Silgan Holdings / Commissione
(Causa T-415/18)
2018/C 294/77Lingua processuale: il tedescoParti
Ricorrenti: Silgan Closures GmbH (Monaco, Germania) e Silgan Holdings Inc. (Stamford, Connecticut, Stati Uniti) (rappresentanti: D. Seeliger, Y. Gürer, R. Grafunder e V. Weiss, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione d’ispezione C(2018) 2173 final del 6 aprile 2018, notificata in data 24 aprile 2018; |
— |
annullare ogni misura adottata sulla base dell’ispezione che è stata condotta in virtù di tale decisione illegittima; |
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condannare in particolare la Commissione a restituire tutte le copie dei documenti formati e prelevati nell’ambito dell’ispezione, pena la dichiarazione di nullità, da parte del Tribunale, della futura decisione della Commissione, e |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono i seguenti motivi.
1. |
Violazione di fondamentali diritti della difesa e di principi procedurali Nell’ambito del primo motivo di ricorso, le ricorrenti deducono in particolare che il Bundeskartellamt [Autorità tedesca garante della concorrenza] ha trasmesso alla Commissione informazioni che le ricorrenti, nell’ambito della loro cooperazione, avevano messo a disposizione dell’Autorità suddetta nel procedimento nazionale pendente dal 2014, e che pertanto non avrebbero dovuto essere comunicate nel corso dello scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 1/2003 del Consiglio ( 1 ). |
2. |
Erronea motivazione della decisione di ispezione e descrizione eccessivamente ampia e non specifica dell’oggetto dell’ispezione («fishing expedition»), nonché assenza di indizi sufficienti |
3. |
Violazione del principio di proporzionalità Al riguardo, le ricorrenti sostengono che l’ordine di procedere a un’ispezione non era né necessario né adeguato alla luce delle indagini e dello stato del procedimento del Bundeskartellamt. |
4. |
Sviamento di potere Nell’ambito del quarto motivo di ricorso, le ricorrenti fanno valere che l’ordine di procedere a un’ispezione si fonda su considerazioni non pertinenti. Si tratterebbe di un’illegittima interazione tra il Bundeskartellamt e la Commissione, per consentire a quest’ultima di imporre a delle imprese una sanzione, che non avrebbe potuto forse essere applicata a livello nazionale a causa di lacune legislative. |
5. |
Incompetenza della Commissione e violazione del principio di sussidiarietà Al riguardo le ricorrenti affermano che non consta che il Bundeskartellamt non fosse in grado di portare regolarmente a termine il procedimento pendente dinanzi ad esso, né constano le ragioni per cui il procedimento, a causa della sua portata o dei suoi effetti, dovesse, in una fase così avanzata, essere meglio realizzato a livello dell’Unione. |
( 1 ) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).