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Document 62018CN0270
Case C-270/18: Request for a preliminary ruling from the Conseil d’État (France) lodged on 19 April 2018 — UPM France v Premier ministre, Ministre de l’Action et des Comptes publics
Causa C-270/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 19 aprile 2018 — UPM France / Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics
Causa C-270/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 19 aprile 2018 — UPM France / Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics
GU C 211 del 18.6.2018, p. 18–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Causa C-270/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 19 aprile 2018 — UPM France / Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 19 aprile 2018 — UPM France / Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics
(Causa C-270/18)
2018/C 211/22Lingua processuale: il franceseGiudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: UPM France
Resistenti: Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics
Questioni pregiudiziali
1) |
se le disposizioni dell’articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva ( 1 ) debbano interpretarsi nel senso che l’esenzione che, in forza delle predette disposizioni, gli Stati membri sono autorizzati a introdurre in favore dei piccoli produttori di elettricità, purché tassino i prodotti energetici utilizzati per la produzione di tale elettricità, può derivare da una situazione come quella descritta al punto 7 della presente decisione per il periodo anteriore al 1o gennaio 2011, durante il quale la Francia, come autorizzata dalla direttiva, non aveva ancora istituito l’imposta interna sul consumo finale di elettricità né, di conseguenza, alcuna esenzione da tale imposta a favore dei piccoli produttori; |
2) |
in caso di risposta affermativa alla prima questione, in che modo debbano combinarsi fra loro le disposizioni dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva e quelle del suo articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, per i piccoli produttori che consumano l’elettricità che essi producono per le esigenze della loro attività. In particolare, se esse implichino una tassazione minima derivante o dalla tassazione dell’elettricità prodotta con esenzione del gas naturale utilizzato, o dall’esenzione dall’imposta sulla produzione di elettricità, nel qual caso lo Stato è allora tenuto a tassare il gas naturale utilizzato. |
( 1 ) Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283, pag. 51).