Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CA0226

    Causa C-226/18: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Krohn & Schröder GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen [Rinvio pregiudiziale — Unione doganale — Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Articolo 212 bis — Procedure di importazione — Obbligazione doganale — Esenzione — Dumping — Sovvenzioni — Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese — Regolamenti di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e (UE) n. 1239/2013 che istituiscono un dazio antidumping e un dazio compensativo — Esenzioni]

    GU C 255 del 29.7.2019, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.7.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 255/13


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Krohn & Schröder GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen

    (Causa C-226/18) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Unione doganale - Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Articolo 212 bis - Procedure di importazione - Obbligazione doganale - Esenzione - Dumping - Sovvenzioni - Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese - Regolamenti di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e (UE) n. 1239/2013 che istituiscono un dazio antidumping e un dazio compensativo - Esenzioni)

    (2019/C 255/16)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Finanzgericht Hamburg

    Parti

    Ricorrente: Krohn & Schröder GmbH

    Resistente: Hauptzollamt Hamburg-Hafen

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 212 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, deve essere interpretato nel senso che esso si applica alle esenzioni dai dazi antidumping e dai dazi compensativi, rispettivamente previste dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, e dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese.

    2)

    L’articolo 212 bis del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, deve essere interpretato nel senso che, quando si applica a un’obbligazione doganale sorta ai sensi dell’articolo 204, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92, come modificato, per superamento del termine fissato all’articolo 49, paragrafo 1, di tale regolamento, la condizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione n. 1239/2013 non è soddisfatta quando la società collegata a quella indicata nell’elenco di cui all’allegato alla decisione di esecuzione 2013/707/UE della Commissione, del 4 dicembre 2013, relativa alla conferma dell’accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive, la quale ha prodotto, spedito e fatturato le merci considerate, non ha operato quale importatore di tali merci né le ha immesse in libera pratica, sebbene avesse avuto intenzione di agire in tal senso e abbia effettivamente ottenuto la fornitura di dette merci.


    (1)  GU C 268 del 30.7.2018.


    Top