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Document 62017TN0488

Causa T-488/17: Ricorso proposto il 3 agosto 2017 — Ghost — Corporate Management/EUIPO (Dry Zone)

GU C 309 del 18.9.2017, p. 40–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 309/40


Ricorso proposto il 3 agosto 2017 — Ghost — Corporate Management/EUIPO (Dry Zone)

(Causa T-488/17)

(2017/C 309/53)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Ghost — Corporate Management SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentante: S. de Barros Araújo, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio denominativo «Dry Zone» — Domanda di registrazione n. 15 498 322

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 giugno 2017 nel procedimento R 0683/2017-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere il presente ricorso e, pertanto, annullare integralmente la decisione della seconda commissione di ricorso del 5 giugno 2017 e, di conseguenza, sostituire la decisione impugnata con un’altra che consideri la presentazione del ricorso n. R 683/2017-2, MUE n. 015498322 Dry Zone avvenuta entro i termini, di modo che lo svolgimento del procedimento prosegua;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Primo motivo: violazione dell’articolo 60 del regolamento (CE) n. 207/2009, del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1) e della regola 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1), modificato dal regolamento (UE) n. 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU 2015, L 341, pag. 21);

secondo motivo: violazione delle garanzie processuali della ricorrente, non essendo stata verificata l’esistenza di fatti che non rientrano nella sua sfera di controllo o che configurano ipotesi di forza maggiore, con conseguente violazione del principio di proporzionalità;

terzo motivo: violazione dei principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto.


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