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Document 62017CN0273

Causa C-273/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) il 10 maggio 2017 — Sol Gas Primari Srl/Autorità per l'energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

GU C 309 del 18.9.2017, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 309/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) il 10 maggio 2017 — Sol Gas Primari Srl/Autorità per l'energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

(Causa C-273/17)

(2017/C 309/25)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parti nella causa principale

Ricorrente: Sol Gas Primari Srl

Resistente: Autorità per l'energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

Questioni pregiudiziali

1)

Se le previsioni della direttiva 2009/72/CE (1), e in particolare l’art. 3, nn. 5) e 6), e l’art. 28, debbano essere interpretati nel senso che costituisca necessariamente una rete elettrica, e quindi un «sistema di distribuzione», ai sensi della stessa direttiva, un sistema costituito e gestito da un soggetto privato, al quale siano allacciate un numero limitato di unità di produzione e consumo, e che sia connesso a sua volta con la rete pubblica, senza la possibilità di escludere da tale classificazione i sistemi privati con tali caratteristiche costituiti prima dell’entrata in vigore della direttiva e nati originariamente per finalità di autoproduzione;

2)

in caso di risposta affermativa al precedente quesito, se l’unica possibilità offerta dalla direttiva per valorizzare le peculiarità di una rete elettrica privata sia quella di ascriverla alla categoria degli SDC di cui all’art. 28 della stessa direttiva, ovvero se sia consentito al legislatore nazionale individuare una diversa categoria di sistemi di distribuzione soggetti a una disciplina semplificata, diversa da quella dettata per gli SDC;

3)

indipendentemente dalle precedenti questioni, se la direttiva debba essere interpretata nel senso che ai sistemi di distribuzione chiusi di cui all’art. 28 sia imposto in ogni caso l’obbligo di connessione di terzi;

4)

indipendentemente dalle precedenti questioni, se la classificazione di una rete elettrica privata come sistema di distribuzione chiuso, ai sensi dell’art. 28 della direttiva 2009/72/CE, consenta al legislatore nazionale di prevedere, in favore di tale sistema, soltanto le deroghe al regime generale dei sistemi di distribuzione espressamente contemplate dall’art. 28 e dall’art. 26, paragrafo 4 della stessa direttiva, ovvero se — alla luce di quanto espresso nei «considerando» (29) e (30) della direttiva — sia permesso ovvero imposto allo Stato membro di prevedere ulteriori eccezioni all’applicazione della disciplina generale dei sistemi di distribuzione, in modo da assicurare il perseguimento degli obiettivi indicati nei suddetti «considerando»;

5)

nel caso in cui la Corte ritenga possibile o doveroso, da parte dello Stato membro, dettare una disciplina che tenga in considerazione la specificità dei sistemi di distribuzione chiusi, se osti alle previsioni della direttiva 2009/72/CE — e in particolare ai «considerando» (29) e (30); all’art. 15, paragrafo 7; all’art. 37, paragrafo 6, lett. b); all’art. 26, paragrafo 4 — una normativa nazionale, quale quella rilevante nel presente giudizio, che sottoponga i sistemi di distribuzione chiusi a una disciplina in materia di dispacciamento e unbundling del tutto analoga a quella dettata per le reti pubbliche e che, in materia di oneri generali di sistema elettrico, preveda che la corresponsione di tali corrispettivi sia in parte commisurata anche all’energia consumata all’interno del sistema chiuso.


(1)  Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211, pag. 55).


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