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Document 62017CN0184

    Causa C-184/17 P: Impugnazione proposta l’11 aprile 2017 dall’International Management Group (IMG) avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 2 febbraio 2017 nella causa T-381/15, IMG/Commissione

    GU C 168 del 29.5.2017, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.5.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 168/29


    Impugnazione proposta l’11 aprile 2017 dall’International Management Group (IMG) avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 2 febbraio 2017 nella causa T-381/15, IMG/Commissione

    (Causa C-184/17 P)

    (2017/C 168/38)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: International Management Group (rappresentante: L. Levi, avvocato)

    Altra parte nel procedimento: Commissione europea

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare la sentenza del Tribunale del 2 febbraio 2017, causa T-381/15;

    Accogliere, quindi, le conclusioni formulate in primo grado dalla ricorrente, come riviste e, di conseguenza:

    annullare la decisione della Commissione dell’8 maggio 2015 di rifiutare all’IMG la qualità di organizzazione internazionale ai sensi del regolamento finanziario,

    condannare la convenuta al risarcimento del danno materiale e morale stimato, rispettivamente, in EUR 28 milioni e in EUR 1,

    condannare la convenuta alle spese.

    Condannare la convenuta alla totalità delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce cinque motivi, vertenti:

    il primo, sulla violazione del regolamento di procedura del Tribunale, delle norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale e dei diritti di difesa; sulla violazione dell’obbligo di motivazione della convenuta; sulla violazione dell’obbligo di motivazione del giudice di primo grado e sullo snaturamento del fascicolo;

    il secondo, sulla violazione del regolamento finanziario del 2012 e del regolamento finanziario delegato, sulla violazione dell’errore manifesto di valutazione, sulla violazione dell’obbligo di motivazione del primo giudice e sullo snaturamento del fascicolo;

    il terzo, sulla violazione dei diritti di difesa; sulla violazione dell’obbligo di motivazione del primo giudice e sullo snaturamento del fascicolo;

    il quarto, sulla violazione del principio di proporzionalità; sulla violazione dell’obbligo di motivazione del primo giudice e sullo snaturamento del fascicolo;

    il quinto, sulla violazione del principio di certezza del diritto; sulla violazione da parte del primo giudice del suo obbligo di motivazione e sulla violazione dell’articolo 61 del regolamento finanziario del 2012;

    Inoltre, la ricorrente contesta la decisione del Tribunale di respingere la sua domanda di risarcimento per assenza di colpa.

    Infine, la ricorrente critica la decisione del Tribunale di dichiarare irricevibile e di non inserire nel fascicolo un parere del servizio giuridico della Commissione.


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