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Document 62017CA0512

Causa C-512/17: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Poznań — Stare Miasto w Poznaniu — Polonia) — procedimento promosso da HR (Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Articolo 8, paragrafo 1 — Residenza abituale del minore — Neonato — Circostanze determinanti per stabilire il luogo di tale residenza)

GU C 294 del 20.8.2018, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201808030322050142018/C 294/165122017CJC29420180820IT01ITINFO_JUDICIAL20180628121321

Causa C-512/17: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Poznań — Stare Miasto w Poznaniu — Polonia) — procedimento promosso da HR (Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Articolo 8, paragrafo 1 — Residenza abituale del minore — Neonato — Circostanze determinanti per stabilire il luogo di tale residenza)

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C2942018IT1210120180628IT0016121132

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Poznań — Stare Miasto w Poznaniu — Polonia) — procedimento promosso da HR

(Causa C-512/17) ( 1 )

«(Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Articolo 8, paragrafo 1 — Residenza abituale del minore — Neonato — Circostanze determinanti per stabilire il luogo di tale residenza)»

2018/C 294/16Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy Poznań — Stare Miasto w Poznaniu

Parti

Ricorrente: HR

Con l’intervento di: KO, Prokuratura Rejonowa Poznań Stare Miasto w Poznaniu

Dispositivo

L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, dev’essere interpretato nel senso che la residenza abituale del minore, ai sensi di tale regolamento, corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita. Spetta al giudice nazionale determinare il luogo in cui si trovava tale centro al momento della proposizione della domanda concernente la responsabilità genitoriale nei confronti del minore, sulla base di un complesso di elementi di fatto concordanti. Al riguardo, in un caso come quello di specie, alla luce dei fatti accertati da detto giudice, costituiscono, congiuntamente, circostanze determinanti:

il fatto che il minore, dalla nascita fino alla separazione dei genitori, abbia generalmente abitato con questi ultimi in un determinato luogo;

la circostanza che il genitore che esercita di fatto, dopo la separazione della coppia, la custodia del minore continui a vivere quotidianamente con quest’ultimo in tale luogo e ivi eserciti la sua attività professionale, la quale si inserisce nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e

il fatto che il minore, in questo luogo, abbia contatti regolari con l’altro genitore, che continua a risiedere nel medesimo luogo.

Per contro, in un caso come quello di specie, non possono essere considerate circostanze determinanti:

i soggiorni che, in passato, il genitore che esercita la custodia effettiva del minore ha effettuato con quest’ultimo nel territorio dello Stato membro di cui detto genitore è originario nell’ambito dei suoi congedi o dei periodi festivi;

le origini del genitore in questione, i conseguenti legami culturali del minore con questo Stato membro e i suoi rapporti con la famiglia che risiede in detto Stato membro, e

l’eventuale intenzione di detto genitore di stabilirsi in futuro con il minore in questo stesso Stato membro.


( 1 ) GU C 412 del 4.12.2017.

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