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Document 62015CA0466

Causa C-466/15: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'Etat — Francia) — Jean-Michel Adrian e a./Primo Ministro, Ministro delle Finanze e del Bilancio, Ministro per il Decentramento e la Funzione pubblica (Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione dei lavoratori — Funzionari nazionali distaccati in seno a un’istituzione o a un organo dell’Unione — Pensione di anzianità — Diritto di opzione — Sospensione o mantenimento dell’iscrizione al regime pensionistico nazionale — Limitazione del cumulo della pensione maturata a titolo del regime pensionistico nazionale con quella maturata a titolo del regime pensionistico dell’Unione)

GU C 441 del 28.11.2016, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 441/4


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'Etat — Francia) — Jean-Michel Adrian e a./Primo Ministro, Ministro delle Finanze e del Bilancio, Ministro per il Decentramento e la Funzione pubblica

(Causa C-466/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione dei lavoratori - Funzionari nazionali distaccati in seno a un’istituzione o a un organo dell’Unione - Pensione di anzianità - Diritto di opzione - Sospensione o mantenimento dell’iscrizione al regime pensionistico nazionale - Limitazione del cumulo della pensione maturata a titolo del regime pensionistico nazionale con quella maturata a titolo del regime pensionistico dell’Unione))

(2016/C 441/05)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'Etat

Parti

Ricorrenti: Jean-Michel Adrian, Frédéric Baron, Catherine Blanchin, Marc Bouillaguet, Anne-Sophie Chalhoub, Denis d'Ersu, Laurent Gravière, Vincent Cador, Roland Moustache, Jean-Richard de la Tour, Anne Schneider, Bernard Stamm, Éléonore von Bardeleben

Convenuti: Primo Ministro, Ministro delle Finanze e del Bilancio, Ministro per il Decentramento e la Funzione pubblica

Dispositivo

L’articolo 45 TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella in questione nel procedimento principale, in forza della quale un funzionario nazionale distaccato in seno a un’istituzione o a un organo dell’Unione europea, il quale scelga di rimanere iscritto al regime pensionistico nazionale per la durata del suo distacco, perde in tutto o in parte i benefici corrispondenti alla sua iscrizione a quest’ultimo regime qualora compia il periodo di dieci anni al servizio dell’Unione, che gli dà diritto a una pensione a titolo del regime pensionistico dell’Unione.


(1)  GU C 381 del 16.11.2015.


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