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Document 62014TN0652

Causa T-652/14: Ricorso proposto l’ 8 settembre 2014 — AF Steelcase/UAMI

GU C 380 del 27.10.2014, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 380/21


Ricorso proposto l’8 settembre 2014 — AF Steelcase/UAMI

(Causa T-652/14)

2014/C 380/28

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: AF Steelcase, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: S. Rodríguez Bajón, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell’8 luglio 2014 dell’UAMI relativa all’esclusione della AF Steelcase nel procedimento di gara d’appalto di cui trattasi;

annullare tutte le ulteriori decisioni connesse dell’UAMI in relazione alla gara d’appalto in questione, incluse, eventualmente, quelle di aggiudicazione del contratto oggetto del procedimento di cui trattasi, disponendo il ripristino del procedimento di gara d’appalto nella situazione in cui si trovava al momento antecedente all’esclusione della AF Steelcase, affinché la sua offerta sia valutata;

in subordine, nel caso in cui tale ripristino non fosse possibile, condannare l’UAMI a risarcire la ricorrente per l’importo di EUR 20  380, a titolo di danni materiali causati alla AF Steelcase dalla decisione di esclusione. Condannare inoltre l’UAMI a risarcire la ricorrente per l’importo di EUR 24  000 a titolo di danni morali causati alla AF Steelcase dalla decisione di esclusione; e

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro l’esclusione dell’offerta presentata dalla ricorrente nella gara d’appalto pubblica indetta per la fornitura e l’installazione di mobili ed accessori (lotto 1) e segnaletica (lotto 2) presso le sedi dell'UAMI (GU 214/S 023-035020, del 01.02.2014).

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul difetto di motivazione e cambiamento di orientamento nella decisione di esclusione della AF Steelcase dalla gara d’appalto pubblica di cui trattasi.

Si afferma a tale riguardo che, indipendentemente dalla scarsa motivazione della decisione di esclusione, si deve constatare un cambiamento di orientamento nell’amministrazione che ha causato una grave violazione dei diritti della difesa della ricorrente, giacché, se fosse stato indicato fin dall’inizio che il motivo di esclusione dell’offerta era che si considerava che la modifica della casella 20 rendeva l’offerta incompleta, gli argomenti per la richiesta dell’esame complementare sarebbero stati differenti, in base a siffatta motivazione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi di buona amministrazione e proporzionalità che disciplinano l’azione dell’amministrazione europea.

Si afferma a tale riguardo che, nella fattispecie in esame, spettava all’UAMI, avendo constatato la divergenza di formato dell’Allegato 20, mettersi in contatto con la AF Steelcase affinché chiarisse quanto di sua competenza, dato che si sarebbe potuto pretendere dall’UAMI un’azione diligente, ancorché prudente, al momento dell’esame e della valutazione dell’offerta in questione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione.

Si afferma a tale riguardo che l’UAMI ha omesso di richiedere alla AF Steelcase, conformemente all’articolo 158, paragrafo 3, di detto regolamento, i chiarimenti necessari, che, come ricorre nella fattispecie, non pregiudicavano sostanzialmente i termini dell’offerta.


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