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Document 62011TN0274

    Causa T-274/11 P: Impugnazione proposta il 25 maggio 2011 da VE (*) avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 15 marzo 2011 , causa F-28/10, VE (*)/Commissione

    GU C 232 del 6.8.2011, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.8.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 232/32


    Impugnazione proposta il 25 maggio 2011 da  VE (*1) avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 15 marzo 2011, causa F-28/10,  VE (*1)/Commissione

    (Causa T-274/11 P)

    (2011/C 232/57)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: VE (*1) (rappresentante: L. Vogel, avvocato)

    Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare integralmente la decisione impugnata, resa il 15 marzo 2011 dalla seconda Sezione del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea, notificata in plico raccomandato del 15 marzo 2011, con cui è stato respinto il ricorso proposto dal ricorrente il 7 maggio 2010;

    condannare la convenuta alle spese di procedimento, in applicazione dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, comprese le spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento, in particolare le spese di domiciliazione, di trasferta e di soggiorno, nonché gli onorari di avvocato, in applicazione dell’art. 91, lett. b), del regolamento di procedura.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

    1)

    Primo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 4, dell’allegato VII allo Statuto, nonché sullo snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Il ricorrente addebita al Tribunale della funzione pubblica, da un lato, di disconoscere i documenti prodotti con i numeri 22, 23, 24, 25 del suo fascicolo, decidendo, al punto 31 della sua sentenza, che la sua presenza in Francia tra il 1999 e il 2000 non poteva essere assimilata ad una volontà del ricorrente di spostare il centro dei suoi interessi nel suo paese natale e, dall’altro, di compiere una valutazione incoerente della nozione di residenza abituale ai punti 29, 31 e 33 della sentenza impugnata.

    2)

    Secondo motivo, vertente sullo snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e sul difetto di motivazione, in quanto il Tribunale giustifica la soppressione tardiva del beneficio dell’indennità di dislocazione «per un equivoco relativo al luogo in cui il ricorrente aveva ottenuto il suo diploma di maturità». Il ricorrente addebita al Tribunale di non avere preso in considerazione il documento 15 del suo fascicolo, di non aver risposto al punto 31 del suo ricorso e di aver quindi compiuto considerazioni viziate di inesattezza materiale manifesta.


    (*1)  Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.


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