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Document 62009CA0208
Case C-208/09: Judgment of the Court (Second Chamber) of 22 December 2010 (reference for a preliminary ruling from the Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Ilonka Sayn-Wittgenstein v Landeshauptmann von Wien (European citizenship — Freedom to move and reside in the Member States — Law of a Member State with constitutional status abolishing the nobility in that State — Surname of an adult, a national of that State, obtained by adoption in another Member State, in which that adult resides — Title of nobility and nobiliary particle forming part of the surname — Registration by the authorities of the first Member State in the register of civil status — Correction of the entry by the authorities on their own initiative — Removal of the title of nobility and nobiliary particle)
Causa C-208/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Ilonka Sayn-Wittgenstein/Landeshauptmann von Wien (Cittadinanza europea — Libertà di circolare e di soggiornare negli Stati membri — Legge di rango costituzionale di uno Stato membro che dispone l’abolizione della nobiltà in quest’ultimo — Cognome di una persona maggiorenne, cittadina di tale Stato, ottenuto tramite adozione in un altro Stato membro, nel quale essa risiede — Titolo di nobiltà e particella nobiliare facenti parte del cognome — Iscrizione nel registro dello stato civile da parte delle autorità del primo Stato membro — Rettifica d’ufficio di tale iscrizione — Soppressione del titolo e della particella nobiliari)
Causa C-208/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Ilonka Sayn-Wittgenstein/Landeshauptmann von Wien (Cittadinanza europea — Libertà di circolare e di soggiornare negli Stati membri — Legge di rango costituzionale di uno Stato membro che dispone l’abolizione della nobiltà in quest’ultimo — Cognome di una persona maggiorenne, cittadina di tale Stato, ottenuto tramite adozione in un altro Stato membro, nel quale essa risiede — Titolo di nobiltà e particella nobiliare facenti parte del cognome — Iscrizione nel registro dello stato civile da parte delle autorità del primo Stato membro — Rettifica d’ufficio di tale iscrizione — Soppressione del titolo e della particella nobiliari)
GU C 63 del 26.2.2011, p. 4–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 63/4 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Ilonka Sayn-Wittgenstein/Landeshauptmann von Wien
(Causa C-208/09) (1)
(Cittadinanza europea - Libertà di circolare e di soggiornare negli Stati membri - Legge di rango costituzionale di uno Stato membro che dispone l’abolizione della nobiltà in quest’ultimo - Cognome di una persona maggiorenne, cittadina di tale Stato, ottenuto tramite adozione in un altro Stato membro, nel quale essa risiede - Titolo di nobiltà e particella nobiliare facenti parte del cognome - Iscrizione nel registro dello stato civile da parte delle autorità del primo Stato membro - Rettifica d’ufficio di tale iscrizione - Soppressione del titolo e della particella nobiliari)
2011/C 63/06
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti nella causa principale
Ricorrente: Ilonka Sayn-Wittgenstein
Convenuto: Landeshauptmann von Wien
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione dell’art. 18 CE — Legge costituzionale di uno Stato membro avente ad oggetto l’abolizione della nobiltà in tale Stato e che vieta ai suoi cittadini di portare titoli nobiliari stranieri — Rifiuto delle autorità di tale Stato membro di iscrivere nel registro delle nascite un titolo di nobiltà e una particella nobiliare facenti parte di un cognome che un adulto, cittadino di tale Stato, ha ottenuto in un altro Stato membro, in cui esso risiede, in seguito alla sua adozione da parte di un cittadino di quest’ultimo Stato
Dispositivo
L’art. 21 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che le autorità di uno Stato membro possano, in circostanze quali quelle di cui alla causa principale, rifiutare di riconoscere, in tutti i suoi elementi, il cognome di un cittadino di tale Stato, quale determinato in un altro Stato membro — dove il predetto risiede — al momento della sua adozione in età adulta da parte di un cittadino di questo secondo Stato, per il fatto che tale cognome comprende un titolo nobiliare non consentito nel primo Stato in base al suo diritto costituzionale, qualora le misure adottate in tale contesto dalle citate autorità siano giustificate da motivi attinenti all’ordine pubblico, vale a dire siano necessarie per la tutela degli interessi che esse mirano a garantire e siano proporzionate all’obiettivo legittimamente perseguito.