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Document 62008TN0503
Case T-503/08: Action brought on 20 November 2008 — Rundpack v OHIM (Representation of a tumbler)
Causa T-503/08: Ricorso proposto il 20 novembre 2008 — Rundpack/UAMI (Raffigurazione di un bicchiere)
Causa T-503/08: Ricorso proposto il 20 novembre 2008 — Rundpack/UAMI (Raffigurazione di un bicchiere)
GU C 44 del 21.2.2009, p. 48-49
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 44/48 |
Ricorso proposto il 20 novembre 2008 — Rundpack/UAMI (Raffigurazione di un bicchiere)
(Causa T-503/08)
(2009/C 44/85)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Rundpack AG (rappresentante: avv. R. Chmilewsky-Lehner)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
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annullare la decisione impugnata della parte convenuta 3 settembre 2008, procedimento R 1400/2006-1, e rinviare all'Ufficio la domanda di marchio n. 003 317 591 per la prosecuzione del procedimento di registrazione nonché condannare la parte convenuta a tutte le spese legate alla controversia, in particolare anche alle spese relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso |
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in subordine, annullare la decisione della parte convenuta 3 settembre 2008 e rinviare all'Ufficio la domanda di marchio n. 003 317 591 per la prosecuzione del procedimento di registrazione con elenco di prodotti conseguentemente ridotto nonché condannare la parte convenuta a tutte le spese connesse alla controversia, in particolare anche alle spese relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio tridimensionale «BICCHIERE ROTONDO» per prodotti delle classi 16, 17 e 20 (domanda n. 3 317 591)
Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94 (1), in quanto il marchio richiesto presenterebbe il carattere distintivo minimo richiesto.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).