This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62008TN0502
Case T-502/08: Action brought on 21 November 2008 — Volkswagen v OHIM — Deutsche BP (SunGasoline)
Causa T-502/08: Ricorso proposto il 21 novembre 2008 — Volkswagen/UAMI — Deutsche BP (SunGasoline)
Causa T-502/08: Ricorso proposto il 21 novembre 2008 — Volkswagen/UAMI — Deutsche BP (SunGasoline)
GU C 44 del 21.2.2009, p. 48–48
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 44/48 |
Ricorso proposto il 21 novembre 2008 — Volkswagen/UAMI — Deutsche BP (SunGasoline)
(Causa T-502/08)
(2009/C 44/84)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Volkswagen AG (Wolfsburg, Germania) (rappresentanti: avv.ti H.-P. Schrammek, C. Drzymalla e S. Risthaus)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Deutsche BP AG (Gelsenkirchen, Germania)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 19 settembre 2008 (procedimento R-513/2007-4), e |
— |
condannare il convenuto alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «SunGasoline» per prodotti e servizi appartenenti alle classi 4, 7, 12, 35, 37 e 39 (domanda di registrazione n. 3 418 647).
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Deutsche BP AG.
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo tedesco «GASOLIN» (registrazione n. 763 901) per prodotti appartenenti alla classe 4.
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso per determinati prodotti della classe 4.
Motivi dedotti: violazione dell'art. 15, n. 2, lett. b), del regolamento n. 40/94 (1), in combinato disposto con l'art. 43, n. 2, del medesimo regolamento, in quanto non sarebbe stato sufficientemente provato il serio utilizzo del marchio su cui si fonda l'opposizione, e violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in quanto non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi contrapposti.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).