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Document 62008CA0264

Causa C-264/08: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 28 gennaio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België — Belgio) — Belgische Staat/Direct Parcel Distribution Belgium NV [Codice doganale comunitario — Obbligazione doganale — Importo dei dazi — Artt. 217 e 221 — Risorse proprie delle Comunità — Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 — Art. 6 — Necessità della contabilizzazione dell’importo dei dazi prima che questo sia comunicato al debitore — Nozione di importo legalmente dovuto ]

GU C 63 del 13.3.2010, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 63/7


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 28 gennaio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België — Belgio) — Belgische Staat/Direct Parcel Distribution Belgium NV

(Causa C-264/08) (1)

(Codice doganale comunitario - Obbligazione doganale - Importo dei dazi - Artt. 217 e 221 - Risorse proprie delle Comunità - Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 - Art. 6 - Necessità della contabilizzazione dell’importo dei dazi prima che questo sia comunicato al debitore - Nozione di importo «legalmente dovuto»)

2010/C 63/10

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie van België

Parti

Ricorrente: Belgische Staat

Convenuta: Direct Parcel Distribution Belgium NV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van Cassatie van België — Interpretazione degli artt. 217, n. 1, e 221, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (versione vigente nel 1992) (GU L 302, pag. 1) e 6 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1) — Recupero a posteriori dei dazi all’importazione o all’esportazione — Obbligo o meno di una presa in considerazione dell’importo dei dazi preliminarmente alla comunicazione al debitore — Nozione di «iscrizione nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci» — Ripetizione dell’indebito

Dispositivo

1)

L’art. 221, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che la «contabilizzazione» dell’importo dei dazi da recuperare ivi prevista costituisce la «contabilizzazione» di tale importo così come definita dall’art. 217, n. 1, dello stesso codice.

2)

La «contabilizzazione» di cui all’art. 217, n. 1, del regolamento n. 2913/92 deve essere distinta dall’iscrizione dei dazi registrati nella contabilità delle risorse proprie prevista dall’art. 6 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità. Dal momento che l’art. 217 del regolamento n. 2913/92 non prescrive modalità pratiche per la «contabilizzazione» ai sensi di tale disposizione né, pertanto, requisiti minimi di ordine tecnico o formale, detta contabilizzazione deve essere effettuata in modo tale da assicurare che l’autorità doganale competente iscriva l’importo esatto dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione risultante da un’obbligazione doganale nei registri contabili o su qualsiasi altro supporto in loro luogo, per consentire in particolare che la contabilizzazione degli importi interessati sia effettuata con certezza, anche nei confronti del debitore.

3)

L’art. 221, n. 1, del regolamento n. 2913/92 deve essere interpretato nel senso che la comunicazione al debitore da parte dell’autorità doganale, secondo modalità appropriate, dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuto può essere validamente effettuata solo se l’importo di tali dazi è stato preliminarmente contabilizzato dalla suddetta autorità. Gli Stati membri non sono tenuti ad adottare norme di procedura specifiche circa le modalità secondo le quali deve aver luogo la comunicazione al debitore dell’importo di tali dazi, dal momento che a detta comunicazione possono essere applicate norme di procedura interne di portata generale che garantiscano un’informazione adeguata del debitore e gli consentano di assicurare, con piena cognizione di causa, la difesa dei suoi diritti.

4)

Il diritto comunitario non osta a che il giudice nazionale si basi su una presunzione, connessa alla dichiarazione dell’autorità doganale, secondo cui la «contabilizzazione» dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione ai sensi dell’art. 217 del regolamento n. 2913/92 è stata effettuata prima della comunicazione di tale importo al debitore, purché i principi di effettività e di equivalenza siano rispettati.

5)

L’art. 221, n. 1, del regolamento n. 2913/92 deve essere interpretato nel senso che la comunicazione dell’importo dei dazi da recuperare deve essere stata preceduta dalla contabilizzazione di detto importo da parte dell’autorità doganale dello Stato membro interessato e che detto importo, ove non sia stato oggetto di una contabilizzazione in conformità all’art. 217, n. 1, del regolamento n. 2913/92, non può essere recuperato da tale autorità, la quale tuttavia conserva la facoltà di procedere ad una nuova comunicazione del medesimo importo, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 221, n. 1, del regolamento n. 2913/92 e delle norme sulla prescrizione in vigore alla data in cui l’obbligazione doganale è sorta.

6)

Sebbene l’importo dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione permanga «legalmente dovuto» ai sensi dell’art. 236, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2913/92, nonostante tale importo sia stato comunicato al debitore senza essere stato previamente contabilizzato conformemente all’art. 221, n. 1, dello stesso regolamento, ciò non toglie che, qualora siffatta comunicazione non sia più possibile in quanto il termine fissato dall’art. 221, n. 3, di tale codice è scaduto, il suddetto debitore deve, in linea di principio, poter ottenere il rimborso di tale importo da parte dello Stato membro che lo ha riscosso.


(1)  GU C 247 del 27.9.2008.


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