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Document 62008CA0013

    Causa C-13/08: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Causa promossa da Erich Stamm, Anneliese Hauser (Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone — Parità di trattamento — Lavoratori autonomi frontalieri — Affitto rurale — Struttura agraria)

    GU C 44 del 21.2.2009, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.2.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 44/21


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Causa promossa da Erich Stamm, Anneliese Hauser

    (Causa C-13/08) (1)

    (Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone - Parità di trattamento - Lavoratori autonomi frontalieri - Affitto rurale - Struttura agraria)

    (2009/C 44/35)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundesgerichtshof

    Parti nella causa principale

    Erich Stamm, Anneliese Hauser

    Con l'intervento di: Regierungspräsidium Freiburg

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof (Germania) — Interpretazione degli artt. 12, n. 1, 13, n. 1 e 15, n. 1 dell'allegato I dell'Accordo tra la Comunità Europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra sulla libera circolazione delle persone, firmato in Lussemburgo il 21 giugno 1999 (GU 2002, L 114, pag. 6) — Applicabilità del principio della parità di trattamento ai lavoratori autonomi frontalieri — Agricoltore di nazionalità svizzera residente in Svizzera, che ha stipulato un affitto relativo ad un'azienda agricola situata in Germania

    Dispositivo

    In forza dell'art. 15, n. 1, dell'allegato I dell'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, una parte contraente deve accordare ai «lavoratori autonomi frontalieri», ai sensi dell'art. 13 di tale allegato, dell'altra parte contraente, per quanto riguarda l'accesso a un'attività indipendente e al suo esercizio nello Stato ospitante, un trattamento non meno favorevole di quello accordato da quest'ultimo ai propri cittadini.


    (1)  GU C 92 del 12.4.2008.


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