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Document 42005D0446

    2005/446/CE: Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 30 maggio 2005, che fissa la scadenza per l’impegno dei fondi del 9° Fondo europeo di sviluppo (FES)

    GU L 156 del 18.6.2005, p. 19–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 164M del 16.6.2006, p. 186–187 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/11/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/446/oj

    18.6.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 156/19


    DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

    del 30 maggio 2005

    che fissa la scadenza per l’impegno dei fondi del 9° Fondo europeo di sviluppo (FES)

    (2005/446/CE)

    I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la proposta della Commissione,

    visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1), in seguito denominato «l’accordo di partenariato»,

    visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti comunitari nel quadro del protocollo finanziario dell’accordo di partenariato (2), in seguito denominato «l’accordo interno», in particolare l’articolo 2, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il punto 5 dell’allegato I (protocollo finanziario) dell’accordo di partenariato prevede che l’importo complessivo del protocollo finanziario, integrato dai saldi trasferiti dai FES precedenti, copre il periodo 2000-2007.

    (2)

    Il punto 7 dello stesso allegato e l’articolo 2, paragrafo 3, dell’accordo interno prevedono una valutazione del grado di esecuzione degli impegni e dei pagamenti che deve servire da base per valutare il fabbisogno di nuove risorse dopo la scadenza dell’attuale protocollo finanziario.

    (3)

    La dichiarazione UE relativa al protocollo finanziario, allegata come dichiarazione XVIII all’accordo di partenariato, precisa che, nel valutare il fabbisogno di nuove risorse, è opportuno tenere pienamente conto della data oltre la quale i fondi del 9° FES non verranno più impegnati.

    (4)

    A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’accordo interno, è pertanto necessario fissare, prima della scadenza del 9° FES, una data che potrebbe, se necessario, essere rivista, oltre la quale i fondi del 9° FES non possono più essere impegnati,

    DECIDONO:

    Articolo 1

    La data oltre la quale i fondi del 9° FES gestiti dalla Commissione, i contributi in conto interessi gestiti dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e le entrate provenienti dagli interessi su tali stanziamenti non saranno più impegnati, è fissata al 31 dicembre 2007. Tale data potrebbe, se necessario, essere rivista.

    Articolo 2

    La presente decisione non incide sull’importo stanziato per finanziare il Fondo investimenti come fondo rotativo e gestito dalla BEI.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 2005.

    A nome dei governi degli Stati membri

    Il presidente

    F. BODEN


    (1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato da ultimo dalla decisione n. 2/2004 del Consiglio dei ministri ACP-CE (GU L 297 del 22.9.2004, pag. 18).

    (2)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.


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