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Document 32023R0707
Commission Delegated Regulation (EU) 2023/707 of 19 December 2022 amending Regulation (EC) No 1272/2008 as regards hazard classes and criteria for the classification, labelling and packaging of substances and mixtures (Text with EEA relevance)
Regolamento delegato (UE) 2023/707 della Commissione del 19 dicembre 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2023/707 della Commissione del 19 dicembre 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2022/9383
GU L 93 del 31.3.2023, p. 7–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32008R1272 | aggiunta | allegato I parte 3 sezione 3.11 | 20/04/2023 | |
Modifies | 32008R1272 | aggiunta | allegato I parte 4 sezione 4.2 | 20/04/2023 | |
Modifies | 32008R1272 | aggiunta | allegato I parte 4 sezione 4.3 | 20/04/2023 | |
Modifies | 32008R1272 | aggiunta | allegato I parte 4 sezione 4.4 | 20/04/2023 | |
Modifies | 32008R1272 | aggiunta | allegato II parte 2 sezione 2.10 paragrafo 1 trattino | 20/04/2023 | |
Modifies | 32008R1272 | aggiunta | allegato III parte 1 lettera (c) | 20/04/2023 | |
Modifies | 32008R1272 | aggiunta | allegato III parte 1 lettera (d) | 20/04/2023 | |
Modifies | 32008R1272 | aggiunta | allegato III parte 1 tabella 1.2 testo | 20/04/2023 | |
Modifies | 32008R1272 | aggiunta | allegato III parte 1 tabella 1.3 testo | 20/04/2023 | |
Modifies | 32008R1272 | aggiunta | allegato VI parte 1 sezione 1.1.2.1.1 tabella 1.1 testo | 20/04/2023 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32023R0707R(01) | (BG, ES, DA, ET, DE, FR, HR, IT, LT, HU, NL, PL, PT, SK, FI, SL, SV) | |||
Corrected by | 32023R0707R(02) | (DE) |
31.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 93/7 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/707 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2022
che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato I, parti da 2 a 5, del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene criteri armonizzati di classificazione delle sostanze, delle miscele e di taluni articoli in classi di pericolo e nelle relative differenziazioni e stabilisce come tali criteri devono essere applicati, nonché i corrispondenti obblighi di etichettatura. La parte 3 di detto allegato enuncia i criteri relativi ai pericoli per la salute e la parte 4 quelli relativi ai pericoli per l’ambiente. |
(2) |
Il Green Deal europeo (2) stabilisce l’obiettivo di una migliore tutela della salute e dell’ambiente nel quadro di un approccio ambizioso, teso a combattere l’inquinamento da tutte le fonti, per un ambiente privo di sostanze tossiche. |
(3) |
La necessità di stabilire un’identificazione giuridicamente vincolante dei pericoli legati agli interferenti endocrini, sulla base della definizione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 2002 (3) e dei criteri già elaborati per i prodotti fitosanitari (4) e i biocidi (5), e di applicarla in tutta la legislazione dell’Unione è evidenziata nella comunicazione della Commissione «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili — Verso un ambiente privo di sostanze tossiche» (6). La stessa comunicazione ravvisa inoltre la necessità di introdurre nel regolamento (CE) n. 1272/2008 nuovi criteri e classi di pericolo al fine di affrontare appieno i problemi di tossicità ambientale, persistenza, mobilità e bioaccumulo. |
(4) |
La Commissione ha condotto una valutazione d’impatto sull’introduzione di nuovi criteri e classi di pericolo nel regolamento (CE) n. 1272/2008, organizzando in tale contesto anche una consultazione pubblica aperta e una consultazione dei portatori di interessi. La Commissione ha inoltre consultato il gruppo di esperti per le sostanze chimiche persistenti, bioaccumulabili e tossiche dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, le autorità competenti per il REACH e il CLP (gruppo di esperti CARACAL) e il sottogruppo di esperti sugli interferenti endocrini in merito ai nuovi criteri e alle nuove classi di pericolo per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze e delle miscele, e ha tenuto conto del loro parere scientifico. |
(5) |
Alla luce dell’esperienza e delle maggiori conoscenze scientifiche acquisite nell’identificazione delle sostanze estremamente preoccupanti a causa delle loro proprietà di interferenza con il sistema endocrino nonché nell’identificazione delle sostanze PBT (persistenti, bioaccumulabili e tossiche), vPvB (molto persistenti e molto bioaccumulabili), PMT (persistenti, mobili e tossiche) e vPvM (molto persistenti e molto mobili) ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), è necessario adattare il regolamento (CE) n. 1272/2008 al progresso tecnico e scientifico introducendo nuovi criteri e classi di pericolo. I criteri scientifici in base ai quali valutare le evidenze disponibili per la classificazione in tali classi di pericolo dovrebbero riflettere lo stato attuale delle conoscenze scientifiche. |
(6) |
Le sostanze e le miscele con proprietà di interferenza con il sistema endocrino rappresentano un rischio per la salute pubblica e per l’ambiente. È stato dimostrato che l’interferenza con il sistema endocrino può causare determinati disturbi negli esseri umani, tra cui malformazioni congenite, disturbi dello sviluppo, della riproduzione o dello sviluppo neurologico, tumori, diabete e obesità, con un’incidenza elevata e in aumento sia nei bambini che negli adulti. È stato anche dimostrato che le proprietà di interferenza con il sistema endocrino possono influire negativamente sulle popolazioni animali. |
(7) |
L’esperienza dimostra che le sostanze e le miscele PBT o vPvB sono estremamente problematiche. Non si decompongono facilmente nell’ambiente e tendono ad accumularsi negli organismi viventi attraverso la rete trofica. La tendenza all’accumulo nell’ambiente è difficile da invertire in quanto, anche riducendo le emissioni di tali sostanze, la loro concentrazione ambientale non diminuisce rapidamente, con effetti a lungo termine spesso difficili da prevedere. Inoltre alcune sostanze PBT e vPvB trasportate a lungo raggio potrebbero arrivare in zone remote incontaminate. Una volta che queste sostanze sono state rilasciate nell’ambiente è difficile annullare gli effetti dell’esposizione, il che porta all’esposizione cumulativa di animali ed esseri umani attraverso l’ambiente. |
(8) |
Le sostanze PMT e vPvM destano preoccupazione in quanto, a causa dell’elevata persistenza e mobilità, conseguenza del loro basso potenziale di adsorbimento, possono entrare nel ciclo dell’acqua, anche potabile, e diffondersi su lunghe distanze. I processi di trattamento delle acque reflue rimuovono solo in parte molte sostanze PMT e vPvM, che possono sfuggire persino ai processi di purificazione più avanzati negli impianti di trattamento dell’acqua potabile. La rimozione incompleta, da un lato, e le nuove emissioni, dall’altro, fanno sì che la concentrazione di tali sostanze nell’ambiente aumenti nel tempo. Una volta che le sostanze PMT e vPvM sono state rilasciate nell’ambiente è difficile annullare gli effetti dell’esposizione, con conseguente esposizione cumulativa di animali ed esseri umani attraverso l’ambiente. Inoltre gli effetti dell’esposizione sono imprevedibili nel lungo periodo. |
(9) |
Alla luce delle maggiori conoscenze scientifiche e dell’esperienza acquisita nell’identificazione degli interferenti endocrini per la salute umana e per l’ambiente, nonché delle sostanze e delle miscele PBT, vPvB, PMT e vPvM, è opportuno introdurre classi di pericolo per tali sostanze e miscele e prescrizioni relative alla loro etichettatura, unitamente a criteri scientifici per identificarle. |
(10) |
Le evidenze riguardanti le proprietà di interferenza con il sistema endocrino possono presentare diversi livelli di solidità scientifica. È quindi opportuno creare due categorie di interferenti endocrini: interferenti endocrini accertati o presunti (categoria 1) e sospetti interferenti endocrini (categoria 2), sia per la salute umana che per l’ambiente. |
(11) |
Nell’elaborare gli orientamenti sull’applicazione dei criteri relativi agli interferenti endocrini, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche può attingere all’esperienza maturata attuando la legislazione sui prodotti fitosanitari e sui biocidi e ad altre basi scientifiche per chiarire quali effetti che non determinano esiti cronici per la salute umana e l’ambiente potrebbero esulare dalla definizione di «effetto nocivo». |
(12) |
Le proprietà intrinseche delle sostanze e delle miscele PBT e vPvB presentano alcune analogie ma differiscono sostanzialmente per quanto riguarda il criterio di tossicità. È quindi opportuno creare una nuova classe di pericolo, con una differenziazione, stabilendo al contempo norme comuni per la valutazione scientifica delle proprietà intrinseche di persistenza e bioaccumulo. |
(13) |
Le proprietà intrinseche delle sostanze e delle miscele PMT e vPvM presentano alcune analogie ma differiscono sostanzialmente per quanto riguarda il criterio di tossicità. È quindi opportuno creare una nuova classe di pericolo, con una differenziazione, stabilendo al contempo norme comuni per la valutazione scientifica delle proprietà intrinseche di persistenza e mobilità. |
(14) |
Al fine di consentire un’adeguata classificazione delle sostanze e delle miscele PBT e vPvB, siano esse registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 o meno, è opportuno includere nel regolamento (CE) n. 1272/2008 i criteri esistenti per l’identificazione delle sostanze PBT e vPvB stabiliti nell’allegato XIII, sezione 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006. Non sarebbe appropriato introdurre nel regolamento (CE) n. 1272/2008 categorie di pericolo per PBT e vPvB dato l’elevato livello di solidità scientifica delle evidenze necessarie per soddisfare i criteri pertinenti, analoghi a quelli finora stabiliti nell’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006. Oltretutto le informazioni relative allo screening di cui allo stesso allegato, da prendere in considerazione per la ricerca delle proprietà P, vP, B, vB e T, hanno una finalità diversa rispetto all’identificazione e alla classificazione dei pericoli. L’elaborazione di criteri per ulteriori categorie di pericolo sulla base delle informazioni di screening porterebbe inoltre a una sovraclassificazione e a sovrapposizioni significative con la classificazione ambientale esistente. Non è quindi opportuno introdurre nel regolamento (CE) n. 1272/2008 ulteriori categorie di pericolo per PBT e vPvB. |
(15) |
I criteri di classificazione per M/vM fanno riferimento in particolare al valore del log Koc (coefficiente di adsorbimento nel suolo). Koc è il coefficiente di ripartizione carbonio organico/acqua e indica la capacità di una sostanza di essere adsorbita dalla frazione organica presente in comparti ambientali solidi come il suolo, i fanghi e i sedimenti, ed è quindi inversamente proporzionale al potenziale di penetrazione della sostanza nelle acque sotterranee. Per valutare il criterio di mobilità è pertanto opportuno considerare il valore log Koc della sostanza, in quanto un Koc basso implica un’elevata mobilità. |
(16) |
La definizione di nuove classi di pericolo ne comporta l’introduzione con nome, indicazioni di pericolo e codici di categoria di pericolo. Risulta pertanto necessario includere le classi di pericolo, le indicazioni di pericolo e i codici di categoria negli allegati I, III e VI del regolamento (CE) n. 1272/2008. È opportuno includere indicazioni di pericolo dell’UE, che dovrebbero fungere da indicazioni di pericolo «principali». |
(17) |
I pittogrammi sono uno strumento essenziale per informare sui pericoli. Dovrebbero essere aggiunti alle informazioni relative alle nuove classi di pericolo al momento dell’adozione nel sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche delle Nazioni Unite (UN GHS) onde evitare interferenze con i pittogrammi in uso per i pericoli attuali. Eventuali nuovi pittogrammi creati per le nuove classi di pericolo dovrebbero essere concordati a livello di UN GHS in modo da poter essere applicati in tutti i suoi membri. |
(18) |
Per dare ai fornitori di sostanze e miscele il tempo di conformarsi alle nuove prescrizioni in materia di classificazione ed etichettatura, è opportuno che nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 figurino disposizioni sull’applicazione differita dell’obbligo di classificazione ed etichettatura delle sostanze e delle miscele in conformità del presente regolamento. Al fine di evitare oneri aggiuntivi per i fornitori, detto allegato dovrebbe altresì contemplare la possibilità di continuare a immettere sul mercato, anche se non sono classificate ed etichettate conformemente al presente regolamento, le sostanze e le miscele già immesse sul mercato prima della fine del periodo di differimento. |
(19) |
In linea con le disposizioni transitorie del regolamento (CE) n. 1272/2008, che consentono di applicare anticipatamente le nuove disposizioni su base volontaria, i fornitori dovrebbero avere la facoltà di applicare le nuove disposizioni in materia di classificazione ed etichettatura prima della data di applicazione degli obblighi ai sensi del presente regolamento. |
(20) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1272/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:
1) |
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; |
2) |
l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento; |
3) |
l’allegato III è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento; |
4) |
l’allegato VI è modificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.
(2) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — «Il Green Deal europeo», COM(2019) 640 final dell’11 dicembre 2019.
(3) Organizzazione mondiale della sanità/Programma internazionale per la sicurezza nel settore chimico (OMS/IPCS), 2002. «Global assessment on the state of the science of endocrine disruptors» (WHO/PCS/EDC/02.2), https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67357/WHO_PCS_EDC_02.2.pdf.
(4) Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino (GU L 101 del 20.4.2018, pag. 33).
(5) Regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione, del 4 settembre 2017, che stabilisce criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino in applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 301 del 17.11.2017, pag. 1).
(6) «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili», COM(2020) 667 final.
(7) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO I
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:
1) |
alla parte 3 è aggiunto il punto 3.11 seguente: «3.11. Interferenza con il sistema endocrino per la salute umana 3.11.1. Definizioni e considerazioni generali 3.11.1.1. Definizioni Ai fini del punto 3.11 valgono le seguenti definizioni:
3.11.1.2. Considerazioni generali
3.11.2. Criteri di classificazione delle sostanze 3.11.2.1. Categorie di pericolo Ai fini della classificazione in funzione dell’interferenza con il sistema endocrino per la salute umana, le sostanze sono suddivise in due categorie. Tabella 3.11.1 Categorie di pericolo per gli interferenti endocrini per la salute umana
Laddove sia dimostrato inequivocabilmente che gli effetti nocivi non sono rilevanti per gli esseri umani, la sostanza non è considerata un interferente endocrino per la salute umana. 3.11.2.2. Base della classificazione
3.11.2.3. Forza probante e giudizio di esperti
3.11.2.4. Applicazione nel tempo Le sostanze sono classificate conformemente ai criteri di cui ai punti da 3.11.2.1 a 3.11.2.3 al più tardi dal 1o maggio 2025. Tuttavia per le sostanze immesse sul mercato prima del 1o maggio 2025 non vige l’obbligo di classificazione in conformità dei criteri di cui ai punti da 3.11.2.1 a 3.11.2.3 fino al 1o novembre 2026. 3.11.3. Criteri di classificazione delle miscele 3.11.3.1. Classificazione quando esistono dati su tutti i componenti della miscela o su alcuni di essi
3.11.3.2. Classificazione quando esistono dati sulla miscela in quanto tale
3.11.3.3. Classificazione quando non esistono dati sulla miscela in quanto tale: principi ponte
3.11.3.4. Applicazione nel tempo Le miscele sono classificate conformemente ai criteri di cui ai punti 3.11.3.1, 3.11.3.2 e 3.11.3.3 al più tardi dal 1o maggio 2026. Tuttavia per le miscele immesse sul mercato prima del 1o maggio 2026 non vige l’obbligo di classificazione in conformità dei criteri di cui ai punti 3.11.3.1, 3.11.3.2 e 3.11.3.3 fino al 1o maggio 2028. 3.11.4. Comunicazione del pericolo
3.11.4.2. Applicazione nel tempo per le sostanze Le sostanze sono etichettate conformemente al punto 3.11.4.1 al più tardi dal 1o maggio 2025. Tuttavia per le sostanze immesse sul mercato prima del 1o maggio 2025 non vige l’obbligo di etichettatura conformemente al punto 3.11.4.1 fino al 1o novembre 2026. 3.11.4.3. Applicazione nel tempo per le miscele Le miscele sono etichettate conformemente al punto 3.11.4.1 al più tardi dal 1o maggio 2026. Tuttavia per le miscele immesse sul mercato prima del 1o maggio 2026 non vige l’obbligo di etichettatura conformemente al punto 3.11.4.1 fino al 1o maggio 2028.»; |
2) |
alla parte 4 sono aggiunti i seguenti punti 4.2, 4.3 e 4.4: «4.2. Interferenza con il sistema endocrino per l’ambiente 4.2.1. Definizioni e considerazioni generali 4.2.1.1. Definizioni Ai fini del punto 4.2 valgono le seguenti definizioni:
4.2.1.2. Considerazioni generali
4.2.2. Criteri di classificazione delle sostanze 4.2.2.1. Categorie di pericolo Ai fini della classificazione in funzione dell’interferenza con il sistema endocrino per l’ambiente, le sostanze sono suddivise in due categorie. Tabella 4.2.1 Categorie di pericolo per gli interferenti endocrini per l’ambiente
Laddove sia dimostrato inequivocabilmente che gli effetti nocivi identificati non sono rilevanti a livello di popolazione o sottopopolazione, la sostanza non è considerata un interferente endocrino per l’ambiente. 4.2.2.2. Base della classificazione
4.2.2.3. Forza probante e giudizio di esperti
4.2.2.4. Applicazione nel tempo Le sostanze sono classificate conformemente ai criteri di cui ai punti da 4.2.2.1 a 4.2.2.3 al più tardi dal 1o maggio 2025. Tuttavia per le sostanze immesse sul mercato prima del 1o maggio 2025 non vige l’obbligo di classificazione in conformità dei criteri di cui ai punti da 4.2.2.1 a 4.2.2.3 fino al 1o novembre 2026. 4.2.3. Criteri di classificazione delle miscele 4.2.3.1. Classificazione quando esistono dati su tutti i componenti della miscela o su alcuni di essi
4.2.3.2. Classificazione quando esistono dati sulla miscela in quanto tale 4.2.3.2.1.
La classificazione delle miscele si basa sui dati sperimentali disponibili sui singoli componenti della miscela utilizzando i limiti di concentrazione per i componenti classificati come interferenti endocrini per l’ambiente. Possono essere utilizzati ai fini della classificazione, caso per caso, dati sperimentali relativi alla miscela in quanto tale se dimostrano un’interferenza con il sistema endocrino per l’ambiente che la valutazione effettuata in base ai singoli componenti non ha permesso di accertare. In questi casi, il carattere probante dei risultati delle prove relative alla miscela deve essere dimostrato tenendo conto della dose (concentrazione) e di altri fattori quali la durata, le osservazioni, la sensibilità e l’analisi statistica dei sistemi di prova. Una documentazione adeguata giustificante la classificazione è conservata e messa a disposizione di chiunque chieda di esaminarla. 4.2.3.3. Classificazione quando non esistono dati sulla miscela in quanto tale: principi ponte
4.2.3.4. Applicazione nel tempo Le miscele sono classificate conformemente ai criteri di cui ai punti da 4.2.3.1 a 4.2.3.3 al più tardi dal 1o maggio 2026. Tuttavia per le miscele immesse sul mercato prima del 1o maggio 2026 non vige l’obbligo di classificazione in conformità dei criteri di cui ai punti 4.2.3.1, 4.2.3.2 e 4.2.3.3 fino al 1o maggio 2028. 4.2.4. Comunicazione del pericolo
4.2.4.2. Applicazione nel tempo per le sostanze Le sostanze sono etichettate conformemente al punto 4.2.4.1 al più tardi dal 1o maggio 2025. Tuttavia per le sostanze immesse sul mercato prima del 1o maggio 2025 non vige l’obbligo di etichettatura conformemente al punto 4.2.4.1 fino al 1o novembre 2026. 4.2.4.3. Applicazione nel tempo per le miscele Le miscele sono etichettate conformemente al punto 4.2.4.1 al più tardi dal 1o maggio 2026. Tuttavia per le miscele immesse sul mercato prima del 1o maggio 2026 non vige l’obbligo di etichettatura conformemente al punto 4.2.4.1 fino al 1o maggio 2028. 4.3. Proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili 4.3.1. Definizioni e considerazioni generali
4.3.2. Criteri di classificazione delle sostanze 4.3.2.1. Criteri di classificazione come PBT Una sostanza è ritenuta PBT quando soddisfa i criteri di persistenza, bioaccumulo e tossicità enunciati ai punti da 4.3.2.1.1 a 4.3.2.1.3 e valutati conformemente al punto 4.3.2.3. 4.3.2.1.1. Persistenza Una sostanza è ritenuta persistente (P) quando soddisfa una qualsiasi delle condizioni seguenti:
4.3.2.1.2. Bioaccumulo Una sostanza è ritenuta bioaccumulabile (B) se il suo fattore di bioconcentrazione nelle specie acquatiche è superiore a 2 000. 4.3.2.1.3. Tossicità Una sostanza è ritenuta tossica (T) quando si verifica una delle situazioni seguenti:
4.3.2.2. Criteri di classificazione come vPvB Una sostanza è ritenuta vPvB quando soddisfa i criteri di persistenza e bioaccumulo enunciati ai punti 4.3.2.2.1 e 4.3.2.2.2 e valutati conformemente al punto 4.3.2.3. 4.3.2.2.1. Persistenza Una sostanza è ritenuta molto persistente (vP) quando soddisfa una qualsiasi delle condizioni seguenti:
4.3.2.2.2. Bioaccumulo Una sostanza è ritenuta molto bioaccumulabile (vB) se il suo fattore di bioconcentrazione nelle specie acquatiche è superiore a 5 000. 4.3.2.3. Base della classificazione Per classificare le sostanze PBT e vPvB si determina la forza probante dei dati con l’ausilio del giudizio di esperti, mettendo a confronto tutte le informazioni pertinenti disponibili elencate al punto 4.3.2.3 con i criteri di cui ai punti 4.3.2.1 e 4.3.2.2. Tale metodo si applica in particolare quando i criteri di cui ai punti 4.3.2.1 e 4.3.2.2 non possono essere applicati direttamente alle informazioni disponibili. Le informazioni utilizzate per valutare le proprietà PBT/vPvB si fondano su dati ottenuti in condizioni di analisi pertinenti. L’identificazione tiene inoltre conto delle proprietà PBT/vPvB dei costituenti, degli additivi o delle impurezze della sostanza e dei prodotti di trasformazione o degradazione pertinenti. La classe di pericolo «Proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB)» si applica a tutte le sostanze organiche, anche le organometalliche. Per la valutazione delle proprietà P, vP, B, vB e T si tiene conto delle informazioni di cui ai punti 4.3.2.3.1, 4.3.2.3.2 e 4.3.2.3.3. 4.3.2.3.1. Valutazione delle proprietà P o vP Per la valutazione delle proprietà P o vP si tiene conto delle seguenti informazioni:
4.3.2.3.2. Valutazione delle proprietà B o vB Per la valutazione delle proprietà B o vB si tiene conto delle seguenti informazioni:
4.3.2.3.3. Valutazione delle proprietà T Per la valutazione delle proprietà T si tiene conto delle seguenti informazioni:
4.3.2.4. Forza probante e giudizio di esperti
4.3.2.5. Applicazione nel tempo Le sostanze sono classificate conformemente ai criteri di cui ai punti da 4.3.2.1 a 4.3.2.4 al più tardi dal 1o maggio 2025. Tuttavia per le sostanze immesse sul mercato prima del 1o maggio 2025 non vige l’obbligo di classificazione in conformità dei criteri di cui ai punti da 4.3.2.1 a 4.3.2.4 fino al 1o novembre 2026. 4.3.3. Criteri di classificazione delle miscele
4.3.4. Comunicazione del pericolo
4.3.4.2. Applicazione nel tempo per le sostanze Le sostanze sono etichettate conformemente al punto 4.3.4.1 al più tardi dal 1o maggio 2025. Tuttavia per le sostanze immesse sul mercato prima del 1o maggio 2025 non vige l’obbligo di etichettatura conformemente al punto 4.3.4.1 fino al 1o novembre 2026. 4.3.4.3. Applicazione nel tempo per le miscele Le miscele sono etichettate conformemente a quanto disposto al punto 4.3.4.1 al più tardi dal 1o maggio 2026. Tuttavia per le miscele immesse sul mercato prima del 1o maggio 2026 non vige l’obbligo di etichettatura conformemente al punto 4.3.4.1 fino al 1o maggio 2028. 4.4. Proprietà persistenti, mobili e tossiche o molto persistenti e molto mobili 4.4.1. Definizioni e considerazioni generali 4.4.1.1. Ai fini del punto 4.4 valgono le seguenti definizioni: “PMT”: la sostanza o miscela persistente, mobile e tossica che risponde i criteri di classificazione di cui al punto 4.4.2.1; “vPvM”: la sostanza o miscela molto persistente e molto mobile che risponde i criteri di classificazione di cui al punto 4.4.2.2; “log Koc ”: il logaritmo comune del coefficiente di ripartizione carbonio organico/acqua (ossia Koc). 4.4.1.2. La classe di pericolo «Proprietà persistenti, mobili e tossiche o molto persistenti e molto mobili» è differenziata in:
4.4.2. Criteri di classificazione delle sostanze 4.4.2.1. Criteri di classificazione come PMT Una sostanza è ritenuta PMT quando soddisfa i criteri di persistenza, mobilità e tossicità enunciati ai punti 4.4.2.1.1, 4.4.2.1.2 e 4.4.2.1.3 e valutati conformemente al punto 4.4.2.3. 4.4.2.1.1. Persistenza Una sostanza è ritenuta persistente (P) quando si verifica una delle seguenti situazioni:
4.4.2.1.2. Mobilità Una sostanza è ritenuta mobile (M) se il log Koc è inferiore a 3. Una sostanza ionizzabile è ritenuta mobile se il valore più basso di log Koc per pH compreso tra 4 e 9 è inferiore a 3. 4.4.2.1.3. Tossicità Una sostanza è ritenuta tossica (T) quando si verifica una delle situazioni seguenti:
4.4.2.2. Criteri di classificazione come vPvM Una sostanza è ritenuta vPvM quando soddisfa i criteri di persistenza e mobilità enunciati ai punti 4.4.2.2.1 e 4.4.2.2.2 e valutati conformemente al punto 4.4.2.3. 4.4.2.2.1. Persistenza Una sostanza è ritenuta molto persistente (vP) quando si verifica una delle seguenti situazioni:
4.4.2.2.2. Mobilità Una sostanza è ritenuta molto mobile (vM) se il log Koc è inferiore a 2. Una sostanza ionizzabile è ritenuta mobile se il valore più basso di log Koc per pH compreso tra 4 e 9 è inferiore a 2. 4.4.2.3. Base della classificazione Per classificare le sostanze PMT e vPvM si determina la forza probante dei dati con l’ausilio del giudizio di esperti, mettendo a confronto tutte le informazioni pertinenti disponibili elencate al punto 4.4.2.3 con i criteri di cui ai punti 4.4.2.1 e 4.4.2.2. Tale metodo si applica in particolare quando i criteri di cui ai punti 4.4.2.1 e 4.4.2.2 non possono essere applicati direttamente alle informazioni disponibili. Le informazioni utilizzate per valutare le proprietà PMT/vPvM si fondano su dati ottenuti in condizioni di analisi pertinenti. L’identificazione tiene inoltre conto delle proprietà PMT/vPvM dei costituenti, degli additivi o delle impurezze della sostanza e dei prodotti di trasformazione o degradazione pertinenti. La classe di pericolo «Proprietà persistenti, mobili e tossiche e molto persistenti e molto mobili» si applica a tutte le sostanze organiche, anche le organometalliche. Per la valutazione delle proprietà P, vP, M, vM e T si tiene conto delle informazioni di cui ai punti 4.4.2.3.1, 4.4.2.3.2 e 4.4.2.3.3. 4.4.2.3.1. Valutazione delle proprietà P o vP Per la valutazione delle proprietà P o vP si tiene conto delle seguenti informazioni:
4.4.2.3.2. Valutazione delle proprietà M o vM Per la valutazione delle proprietà M o vM si tiene conto delle seguenti informazioni:
4.4.2.3.3. Valutazione delle proprietà T Per la valutazione delle proprietà T si tiene conto delle seguenti informazioni:
4.4.2.4. Forza probante e giudizio di esperti
4.4.2.5. Applicazione nel tempo Le sostanze sono classificate conformemente ai criteri di cui ai punti da 4.4.2.1 a 4.4.2.4 al più tardi dal 1o maggio 2025. Tuttavia per le sostanze immesse sul mercato prima del 1o maggio 2025 non vige l’obbligo di classificazione in conformità dei criteri di cui ai punti da 4.4.2.1 a 4.4.2.4 fino al 1o novembre 2026. 4.4.3. Criteri di classificazione delle miscele
4.4.3.2. Applicazione nel tempo Le miscele sono classificate conformemente ai criteri di cui al punto 4.4.3.1 al più tardi dal 1o maggio 2026. Tuttavia per le miscele immesse sul mercato prima del 1o maggio 2026 non vige l’obbligo di classificazione in conformità dei criteri di cui al punto 4.4.3.1 fino al 1o maggio 2028. 4.4.4. Comunicazione del pericolo
4.4.4.2. Applicazione nel tempo per le sostanze Le sostanze sono etichettate conformemente al punto 4.4.4.1 al più tardi dal 1o maggio 2025. Tuttavia per le sostanze immesse sul mercato prima 1o maggio 2025 non vige l’obbligo di etichettatura conformemente al punto 4.4.4.1 fino al 1o novembre 2026. 4.4.4.3. Applicazione nel tempo per le miscele Le miscele sono etichettate conformemente al punto 4.4.4.1 al più tardi dal 1o maggio 2026. Tuttavia per le miscele immesse sul mercato prima del 1o maggio 2026 non vige l’obbligo di etichettatura conformemente al punto 4.4.4.1 fino al 1o maggio 2028.». |
ALLEGATO II
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1272/2008, la parte 2, punto 2.10, primo paragrafo, è così modificata:
sono aggiunti i trattini seguenti:
«— |
≥ 0,1 % di sostanze classificate come interferenti endocrini per la salute umana di categoria 2; o |
— |
≥ 0,1 % di sostanze classificate come interferenti endocrini per l’ambiente di categoria 2». |
ALLEGATO III
Nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1272/2008, la parte 1 è così modificata:
1) |
sono aggiunte le lettere c) e d) seguenti:
|
2) |
alla tabella 1.2 sono aggiunte le righe seguenti:
|
3) |
alla tabella 1.3 sono aggiunte le righe seguenti:
|
ALLEGATO IV
Nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008, la parte 1, punto 1.1.2.1.1, la tabella 1.1, è così modificata:
1) |
dopo la riga relativa alla classe di pericolo «Pericolo in caso di aspirazione» è aggiunta la riga seguente:
|
2) |
dopo la riga relativa alla classe di pericolo «Pericoloso per l’ambiente acquatico» sono aggiunte le righe seguenti:
|