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Document 32019R2179

    Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2179 della Commissione del 13 dicembre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 per quanto riguarda l’assegnazione per paese del contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità e che deroga a tale regolamento di esecuzione per l’anno contingentale 2019/2020

    C/2019/9138

    GU L 330 del 20.12.2019, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2179/oj

    20.12.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 330/3


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2179 DELLA COMMISSIONE

    del 13 dicembre 2019

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 per quanto riguarda l’assegnazione per paese del contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità e che deroga a tale regolamento di esecuzione per l’anno contingentale 2019/2020

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 187,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 (2) della Commissione stabilisce regole per la gestione di un contingente tariffario autonomo per l’importazione di carni bovine di alta qualità aperto dal regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio (3).

    (2)

    L’Unione europea e gli Stati Uniti d’America hanno concluso un accordo relativo all’assegnazione per paese del contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità di cui al regolamento (CE) n. 617/2009 (in seguito «l’accordo») il 5 dicembre 2019 (4). Tutti i principali fornitori del contingente tariffario hanno accettato l’assegnazione per paese prevista dall’accordo.

    (3)

    L’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 stabilisce le norme per l’aggiunta dei saldi inutilizzati dei prelievi dai sottocontingenti tariffari ai quantitativi per i sottocontingenti tariffari trimestrali successivi. L’accordo prevede che i quantitativi inutilizzati dei sottoperiodi precedenti, in tale anno contingentale, siano aggiunti il primo giorno del primo anno del periodo di attuazione dell’accordo, proporzionalmente alle quote del volume totale del contingente tariffario, ai quantitativi disponibili nel primo sottoperiodo del primo anno del periodo di attuazione. Di conseguenza è opportuno prevedere una deroga all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 per la distribuzione dei quantitativi inutilizzati dei sottoperiodi che precedono il primo giorno del primo anno del periodo di attuazione dell’accordo.

    (4)

    È pertanto necessario modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 alla luce dell’accordo.

    (5)

    A norma dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 il contingente tariffario è gestito in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (5). Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è stato abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/481 della Commissione (6) a decorrere dal 1o maggio 2016. Per motivi di chiarezza i riferimenti al regolamento (CEE) n. 2454/93 dovrebbero essere sostituiti da riferimenti al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (7).

    (6)

    È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012.

    (7)

    Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 è così modificato:

    (1)

    all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Il presente regolamento stabilisce le norme per la gestione del contingente tariffario annuale dell’Unione per l’importazione di carni bovine di alta qualità di cui al regolamento (CE) n. 617/2009 (di seguito: «il contingente tariffario»). Il periodo, il paese di origine, il volume e il dazio figurano all’allegato I del presente regolamento.»;

    (2)

    all’articolo 2, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

    «1.   Il contingente tariffario è gestito in base al principio del «primo arrivato, primo servito» in conformità degli articoli da 49 a 52 e dell’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (*1). Non sono richiesti titoli di importazione.

    2.   Il contingente tariffario è gestito come un contingente tariffario principale con un volume di 45 000 tonnellate metriche recante il numero d’ordine 09.2201 con:

    a)

    quattro sottocontingenti tariffari trimestrali recanti il numero d’ordine 09.2202;

    b)

    due sottocontingenti tariffari trimestrali recanti il numero d’ordine 09.2203 dal 1o gennaio 2020 al 30 giugno 2020;

    c)

    quattro sottocontingenti tariffari trimestrali recanti il numero d’ordine 09.2203 dal 1o luglio 2020.

    I benefici derivanti dal contingente tariffario possono essere concessi soltanto presentando domanda per i numeri d’ordine 09.2202 e 09.2203 che si riferiscono ai sottocontingenti tariffari.

    (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).»;"

    (3)

    l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 per l’anno contingentale 2019/2020

    In deroga all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012, i saldi inutilizzati al 31 dicembre 2019 sono aggiunti proporzionalmente ai sottocontingenti tariffari trimestrali che iniziano il 1o gennaio 2020 come segue:

    a)

    al contingente 09.2202: 58,89 %;

    b)

    al contingente 09.2203: 41,11 %;

    Articolo 3

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

    Per la Commissione

    La president

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 della Commissione, del 7 giugno 2012, che stabilisce regole per la gestione di un contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità (GU L 148 dell’8.6.2012, pag. 9).

    (3)  Regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità (GU L 182 del 15.7.2009, pag. 1).

    (4)  Decisione (UE) 2019/2073 del Consiglio del 5 dicembre 2019 relativa alla conclusione dell’accordo fra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea per l’assegnazione agli Stati Uniti di una quota del contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità di cui al protocollo d’intesa sottoposto a revisione concernente l’importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell’Unione europea (2014) (GU L 316 del 6.12.2019, pag. 1).

    (5)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1).

    (6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/481 della Commissione, del 1o aprile 2016, recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 87 del 2.4.2016, pag. 24).

    (7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).


    ALLEGATO

    ‘ALLEGATO I

    Contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate

    Codici NC

    Designazione delle merci

    Periodi e sottoperiodi contingentali

    Paese

    Dazio applicabile

    Tutti i paesi

    Stati Uniti

    Altri paesi

    Numero d’ordine

    09.2202

    09.2203

    09.2202

    Volume del contingente tariffario

    (in tonnellate di peso netto)

    ex 0201

    ex 0202

    ex 0206 10 95

    ex 0206 29 91

    Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate, che soddisfano i requisiti stabiliti all’allegato II

    Dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2020

    Zero’

    Dal 1o luglio al 30 settembre

    11 250

    -

    -

    Dal 1o ottobre al 31 dicembre

    11 250

    -

    -

    Dal 1o gennaio al 31 marzo

    -

    4 625

    6 625

    Dal 1o aprile al 30 giugno

    -

    4 625

    6 625

    Dal 1o luglio 2020 al 30 giugno 2021

    Dal 1o luglio al 30 settembre

    -

    4 625

    6 625

    Dal 1o ottobre al 31 dicembre

    -

    4 625

    6 625

    Dal 1o gennaio al 31 marzo

    -

    5 750

    5 500

    Dal 1o aprile al 30 giugno

    -

    5 750

    5 500

    Dal 1o luglio 2021 al 30 giugno 2022

    Dal 1o luglio al 30 settembre

    -

    5 750

    5 500

    Dal 1o ottobre al 31 dicembre

    -

    5 750

    5 500

    Dal 1o gennaio al 31 marzo

    -

    6 350

    4 900

    Dal 1o aprile al 30 giugno

    -

    6 350

    4 900

    Dal 1o luglio 2022 al 30 giugno 2023

    Dal 1o luglio al 30 settembre

    -

    6 350

    4 900

    Dal 1o ottobre al 31 dicembre

    -

    6 350

    4 900

    Dal 1o gennaio al 31 marzo

    -

    6 950

    4 300

    Dal 1o aprile al 30 giugno

    -

    6 950

    4 300

    Dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024

    Dal 1o luglio al 30 settembre

    -

    6 950

    4 300

    Dal 1o ottobre al 31 dicembre

    -

    6 950

    4 300

    Dal 1o gennaio al 31 marzo

    -

    7 550

    3 700

    Dal 1o aprile al 30 giugno

    -

    7 550

    3 700

    Dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025

    Dal 1o luglio al 30 settembre

    -

    7 550

    3 700

    Dal 1o ottobre al 31 dicembre

    -

    7 550

    3 700

    Dal 1o gennaio al 31 marzo

    -

    8 150

    3 100

    Dal 1o aprile al 30 giugno

    -

    8 150

    3 100

    Dal 1o luglio 2025 al 30 giugno 2026

    Dal 1o luglio al 30 settembre

    -

    8 150

    3 100

    Dal 1o ottobre al 31 dicembre

    -

    8 150

    3 100

    Dal 1o gennaio al 31 marzo

    -

    8 750

    2 500

    Dal 1o aprile al 30 giugno

    -

    8 750

    2 500

    Dal 1o luglio 2026

    Dal 1o luglio al 30 settembre

    -

    8 750

    2 500

    Dal 1o ottobre al 31 dicembre

    -

    8 750

    2 500

    Dal 1o gennaio al 31 marzo

    -

    8 750

    2 500

    Dal 1o aprile al 30 giugno

    -

    8 750

    2 500


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