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Dokument 32019R1601

    Regolamento (UE) 2019/1601 del Consiglio, del 26 settembre 2019, che modifica i regolamenti (UE) 2018/2025 e (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

    ST/12078/2019/INIT

    GU L 250 del 30.9.2019, str. 1—5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Status prawny dokumentu Obowiązujące

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1601/oj

    30.9.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 250/1


    REGOLAMENTO (UE) 2019/1601 DEL CONSIGLIO

    del 26 settembre 2019

    che modifica i regolamenti (UE) 2018/2025 e (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio (1) stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.

    (2)

    Nel regolamento (UE) 2019/124 il totale ammissibile di catture (TAC) per l'acciuga (Engraulis encrasicolus) nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 è stato fissato a zero. Nel regolamento (UE) 2019/1097 del Consiglio (2) è stato fissato un TAC provvisorio per consentire la prosecuzione delle attività di pesca. L'acciuga è una specie dal ciclo vitale breve, per la quale gli studi si concludono nel mese di maggio. Il pertinente parere scientifico del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) è stato emanato il 28 giugno 2019. È ora opportuno modificare i limiti di cattura per l'acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 conformemente a tale parere

    (3)

    La flessibilità tra zone (condizione speciale) per il merluzzo bianco (Gadus morhua) dal Mare del Nord alla Manica orientale dovrebbe applicarsi solo con riguardo agli Stati membri che hanno contingenti in entrambe le zone. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le pertinenti possibilità di pesca.

    (4)

    Il 17 dicembre 2018 il CIEM ha pubblicato un parere scientifico relativo alla flessibilità tra zone per i suri/sugarelli (Trachurus spp.) tra le divisioni CIEM 8c e 9a. Nel parere si indica che la flessibilità tra zone fra due stock non dovrebbe superare la differenza tra la cattura corrispondente a una mortalità per pesca di Fp.05 e il TAC fissato. Non dovrebbe inoltre esservi alcun trasferimento di TAC verso uno stock avente una biomassa riproduttiva inferiore al valore limite di riferimento (Blim). Conformemente alle condizioni di cui al suddetto parere scientifico, la flessibilità tra zone (condizione speciale) per i suri/sugarelli tra la sottozona CIEM 9 e la divisione CIEM 8c per il 2019 dovrebbe essere incrementata dal 5 % al 10 %,

    (5)

    Per quanto riguarda l'ipoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides) nelle acque internazionali delle zone 1 e 2, agli Stati membri che conducono uno studio scientifico sulle catture accessorie nella pesca del gamberello dovrebbe essere consentito assegnare un totale complessivo di 130 tonnellate alle navi che partecipano a tale studio con osservatori a bordo. È pertanto opportuno modificare di conseguenza tali possibilità di pesca.

    (6)

    Il regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio (3) stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde. In tale regolamento il TAC per l'occhialone (Pagellus bogaraveo) nella sottozona CIEM 10 per i due anni è stato fissato in base al parere scientifico per il 2019, in attesa del parere scientifico per il 2020. L'11 giugno 2019 il CIEM ha pubblicato il parere scientifico relativo al 2020. Il TAC dovrebbe essere fissato conformemente al più recente parere scientifico.

    (7)

    I pertinenti TAC per l'acciuga di cui al regolamento (UE) 2019/124 si applicano a decorrere dal 1o luglio 2019. I pertinenti TAC per l'occhialone di cui al regolamento (UE) 2018/2025 si applicano a decorrere dal 1ogennaio 2019 ma la modifica introdotta dal presente regolamento riguarda solamente i limiti di cattura per il 2020. Le modifiche riguardanti tali stock introdotte dal presente regolamento dovrebbero pertanto applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2019.

    (8)

    I pertinenti TAC per l'ipoglosso nero e le condizioni speciali per il merluzzo bianco e per i suri/sugarelli si applicano a decorrere dal 1ogennaio 2019. Le disposizioni relative a tali stock introdotte dal presente regolamento dovrebbero pertanto applicarsi a decorrere da tale data.

    (9)

    Una tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi di certezza giuridica e di tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione non vengono ridotte e non sono state ancora esaurite.

    (10)

    È opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2018/2025 e (UE) 2019/124,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (UE) 2018/2025 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

    Gli allegati IA e IB del regolamento (UE) 2019/124 sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2019. Tuttavia, i punti (2), (3) e (4) del paragrafo 1 dell'allegato II e il paragrafo 2 del medesimo allegato si applicano a decorrere dal 1ogennaio 2019.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2019

    Per il Consiglio

    Il presidente

    T. HARAKKA


    (1)  Regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio, del 30 gennaio 2019, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 29 del 31.1.2019, pag. 1).

    (2)  Regolamento (UE) 2019/1097 del Consiglio, del 26 giugno 2019, che modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca (GU L 175 del 28.6.2019, pag. 3).

    (3)  Regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 325 del 20.12.2018, pag. 7).


    ALLEGATO I

    Nell'allegato del regolamento (UE) 2018/2015, la tabella delle possibilità di pesca per l'occhialone nell'Unione e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 10 è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Occhialone

    Pagellus bogaraveo

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali della sottozona 10

    (SBR/10-)

    Anno

    2019

    2020

     

     

    Spagna

    5

    5

     

     

    Portugallo

    566

    543

     

     

    Regno Unito

    5

    5

     

     

    Unione

    576

    553

     

     

    TAC

    576

    553

     

    TAC precauzionale»

    ALLEGATO II

    1.   

    L'allegato IA del regolamento (UE) 2019/124 è modificato come segue:

    (1)

    le possibilità di pesca per l'acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 sono sostituite dalle seguenti:

    «Specie:

    Acciuga

    Engraulis encrasicolus

    Zona:

    9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

    (ANE/9/3411)

    Spagna

    4 897  (1)

     

     

    Portogallo

    5 343  (1)

     

     

    Unione

    10 240  (1)

     

     

    TAC

    10 240  (1)

     

    TAC precauzionale

    (2)

    le possibilità di pesca per il merluzzo bianco nella sottozona CIEM 4, nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e nella parte della divisione CIEM 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat sono sostituitae dalle seguenti:

    «Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

    (COD/2A3AX4)

    Belgio

    870 (2)

     

     

    Danimarca

    4 998

     

     

    Germania

    3 169

     

     

    Francia

    1 075  (2)

     

     

    Paesi Bassi

    2 824  (2)

     

     

    Svezia

    33

     

     

    Regno Unito

    11 464  (2)

     

     

    Unione

    24 433

     

     

    Norvegia

    5 004  (3)

     

     

    TAC

    29 437

     

    TAC analitico

    Condizione speciale:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nella zona seguente:

     

    acque norvegesi della zona 4 (COD/*04N-)

    Unione

    21 236 »;

    (3)

    le possibilità di pesca per i suri/sugarelli nella divisione CIEM 8c sono sostituite dalle seguenti:

    «Specie:

    Suri/sugarelli

    Trachurus spp.

    Zona:

    8c

    (JAX/08C.)

    Spagna

    16 895  (4)

     

     

    Francia

    293

     

     

    Portogallo

    1 670  (4)

     

     

    Unione

    18 858  (4)

     

     

    TAC

    18 858

     

    TAC analitico

    (4)

    le possibilità di pesca per i suri/sugarelli nella sottozona CIEM 9 sono sostituite dalle seguenti:

    «Specie:

    Suri/sugarelli

    Trachurus spp.

    Zona:

    9

    (JAX/09.)

    Spagna

    24 324  (5)

     

     

    Portogallo

    69 693  (5)

     

     

    Unione

    94 017

     

     

    TAC

    94 017

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

    2.   

    Nell'allegato IA del regolamento (UE) 2019/124, le possibilità di pesca per l'ippoglosso nero nelle acque internazionali delle zone 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti:

    «Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    acque internazionali delle zone 1 e 2

    (GHL/1/2INT)

    Unione

    900 (6)  (7)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC precauzionale

    (1)  Il contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2020.»;

    (2)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona: 7d (COD/*07D.).

    (3)  Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

    (4)  Condizione speciale: fino al 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 9 (JAX/*09.).»;

    (5)  Condizione speciale: fino al 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C.).»;

    (6)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (7)  Oltre a tale TAC, gli Stati membri che conducono uno studio scientifico sulle catture accessorie nella pesca del gamberello dovrebbe essere consentito assegnare un totale complessivo di 130 tonnellate alle navi che partecipano a tale studio con osservatori a bordo (GHL/*12INT).Gli Stati membri interessati devono comunicare alla Commissione il nome o i nomi della nave o delle navi prima di permettere qualsiasi sbarco.».


    Góra