EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1614

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1614 della Commissione, del 26 settembre 2019, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe ad alcune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio in relazione alle patate non destinate alla piantagione originarie delle regioni di Akkar e Bekaa in Libano [notificata con il numero C(2019) 6819]

C/2019/6819

GU L 250 del 30.9.2019, p. 85–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1614/oj

30.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 250/85


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1614 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2019

che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe ad alcune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio in relazione alle patate non destinate alla piantagione originarie delle regioni di Akkar e Bekaa in Libano

[notificata con il numero C(2019) 6819]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l'allegato III, parte A, punto 12, gli Stati membri prescrivono che le patate non destinate alla piantagione originarie del Libano non possono essere introdotte nell'Unione. A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, di detta direttiva possono tuttavia essere adottate deroghe a tale divieto, qualora non esista alcun rischio di diffusione di organismi nocivi.

(2)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l'allegato IV, parte A, sezione I, punto 25.2, gli Stati membri prescrivono che le patate non possono essere introdotte nell'Unione, eccetto quando siano originarie di paesi che sono notoriamente indenni da Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann e Kotthoff) Davis et al. (di seguito «organismo specificato») o che applicano disposizioni riconosciute equivalenti a quelle dell'Unione per la lotta contro tale organismo. Il Libano non soddisfa nessuna di queste condizioni. Tuttavia, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, di detta direttiva possono essere adottate deroghe a tale divieto, qualora non esista alcun rischio di diffusione di organismi nocivi.

(3)

La decisione di esecuzione 2013/413/UE della Commissione (2), che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe ad alcune disposizioni della direttiva 2000/29/CE in relazione alle patate non destinate alla piantagione originarie delle regioni di Akkar e Bekaa in Libano, è scaduta il 31 ottobre 2018.

(4)

Il Libano ha fornito nuove informazioni per dimostrare che le patate non destinate alla piantagione originarie delle regioni di Akkar e Bekaa sono coltivate in condizioni fitosanitarie adeguate a garantire la protezione del territorio dell'Unione dall'organismo specificato.

(5)

È pertanto opportuno autorizzare l'introduzione nell'Unione delle patate non destinate alla piantagione originarie delle regioni di Akkar e Bekaa in Libano, purché soddisfino condizioni volte a garantire che l'organismo specificato non sia presente sulle patate al momento della loro introduzione nel territorio dell'Unione. Tali condizioni dovrebbero comprendere la produzione in zone indenni dall'organismo specificato, l'esecuzione di indagini su tali zone, la produzione con tuberi-seme certificati e prescrizioni in materia di manipolazione, immagazzinamento, imballaggio e preparazione.

(6)

Le patate dovrebbero essere introdotte nell'Unione attraverso punti di entrata designati al fine di garantire controlli efficaci e la riduzione del rischio fitosanitario.

(7)

È opportuno prevedere obblighi d'ispezione per garantire il controllo del rischio fitosanitario. Si dovrebbe stabilire che il campionamento e le prove devono essere effettuati in conformità allo schema di rilevamento esistente, previsto dalla direttiva 93/85/CEE del Consiglio (3).

(8)

Le patate dovrebbero essere introdotte e trasportate all'interno dell'Unione solo se etichettate adeguatamente, con l'indicazione dell'origine libanese e di altre informazioni utili, allo scopo di impedirne la piantagione e garantirne l'identificazione e la tracciabilità.

(9)

La deroga dovrebbe essere limitata nel tempo.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Autorizzazione a prevedere una deroga

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l'allegato III, parte A, punto 12, nonché all'articolo 5, paragrafo 1, di detta direttiva, in combinato disposto con l'allegato IV, parte A, sezione I, punto 25.2, gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione nel loro territorio di patate, quali definite nell'allegato III, parte A, punto 12, di detta direttiva (di seguito «patate»), originarie delle regioni di Akkar o Bekaa in Libano, che soddisfano le condizioni stabilite nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Certificato fitosanitario

Il certificato fitosanitario, quale definito all'articolo 13 bis, paragrafo 3, della direttiva 2000/29/CE, è rilasciato in Libano. Esso comprende, nella rubrica «Dichiarazione supplementare», i seguenti elementi:

a)

la dichiarazione «Conformi ai requisiti UE fissati nella decisione di esecuzione (UE) 2019/1614 della Commissione»;

b)

il numero del lotto;

c)

il nome della zona indenne da organismi nocivi ai sensi dell'allegato, punto 1.

Articolo 3

Punti di entrata

1.   Le patate oggetto di un'autorizzazione a norma dell'articolo 1 possono essere introdotte nell'Unione solo attraverso uno o più punti di entrata designati per tale introduzione dallo Stato membro in cui il punto di entrata è situato.

2.   Tale Stato membro comunica agli altri Stati membri, alla Commissione e al Libano i punti di entrata, nonché il nome e l'indirizzo dell'organismo ufficiale, di cui alla direttiva 2000/29/CE, responsabile di ciascun punto di entrata.

Articolo 4

Ispezioni effettuate dagli Stati membri

1.   Da ciascun lotto delle partite si prelevano campioni da sottoporre a un esame ufficiale per l'individuazione della presenza di Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al. (di seguito «organismo specificato»). Ciascun campione comprende almeno 200 tuberi. Se un lotto pesa più di 25 tonnellate si preleva un campione per ogni 25 tonnellate e, in aggiunta, uno per la parte rimanente del lotto.

2.   Gli organismi ufficiali responsabili effettuano un esame visivo dei campioni per individuare sintomi che rivelano la presenza dell'organismo specificato sui tuberi tagliati. Nel corso di tale esame tutti i lotti della partita interessata restano sotto controllo ufficiale e non vengono spostati né utilizzati.

3.   Se durante l'esame di cui al paragrafo 2 si individuano sintomi dell'organismo specificato, si effettuano prove volte a determinare se tale organismo è presente, in conformità all'allegato I, punto 1.1 e punti da 4 a 10 della direttiva 93/85/CEE.

Durante l'esecuzione di queste prove tutti i lotti della partita interessata, e tutte le altre partite che contengono un lotto originario della stessa zona indenne da organismi nocivi e si trovano sotto il controllo dell'organismo ufficiale responsabile interessato, restano sotto controllo ufficiale e non vengono spostati né utilizzati.

4.   Se la presenza dell'organismo specificato è confermata in un campione in conformità al paragrafo 3, si procede alla ritenzione e conservazione appropriata di ogni estratto di patata residuo e il lotto interessato non è introdotto nell'Unione.

Tutti i lotti rimanenti di cui al paragrafo 3, secondo comma, sono sottoposti a prove conformemente all'allegato I, punto 1.1 e punti da 4 a 10, della direttiva 93/85/CEE.

5.   Per quanto riguarda i lotti nei cui campioni non è stato è stato individuato, durante l'esame di cui al paragrafo 2, alcun sintomo che riveli la presenza dell'organismo specificato, si effettuano prove per individuare un'infezione latente su tutti i lotti conformemente all'allegato I, punto 1.2 e punti da 3 a 10, della direttiva 93/85/CEE.

Nel corso di tali prove il lotto resta sotto controllo ufficiale e non viene spostato né utilizzato.

Se la presenza dell'organismo specificato è confermata in un campione di cui al primo comma, si procede alla ritenzione e conservazione appropriata di ogni estratto di patata residuo e il lotto interessato non è introdotto nell'Unione.

Articolo 5

Notifica di casi sospetti o confermati

1.   Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione e al Libano i casi in cui si sospetta la presenza dell'organismo specificato in seguito alla realizzazione del saggio rapido di selezione preliminare, di cui all'allegato I, punto 1.1, della direttiva 93/85/CEE, o del saggio di selezione preliminare, di cui all'allegato I, punto 1.2, di detta direttiva.

2.   Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione e al Libano i casi in cui la presenza dell'organismo specificato è confermata in conformità all'allegato I, punti 1.1 e 1.2, della direttiva 93/85/CEE.

Articolo 6

Etichettatura

1.   Le patate sono introdotte e trasportate nell'Unione solo se recano un'etichetta che indichi, in una delle lingue ufficiali dell'Unione, i seguenti elementi:

a)

l'origine libanese delle patate;

b)

il nome della zona indenne da organismi nocivi;

c)

il nome e il numero d'identificazione del produttore;

d)

il numero del lotto.

2.   L'etichetta di cui al paragrafo 1 è rilasciata sotto il controllo dell'organizzazione libanese per la protezione delle piante.

Articolo 7

Smaltimento dei rifiuti

I rifiuti derivanti dall'imballaggio o dalla trasformazione delle patate nell'Unione sono smaltiti in modo da impedire l'insediamento e la diffusione dell'organismo specificato.

Articolo 8

Obblighi degli importatori in materia di notifica

1.   L'importatore notifica con sufficiente anticipo la propria intenzione di introdurre una partita all'organismo ufficiale responsabile del punto di entrata nello Stato membro interessato.

2.   La notifica di cui al paragrafo 1 contiene i seguenti elementi:

a)

la quantità della o delle partite interessate;

b)

la data di introduzione prevista;

c)

il nome e l'indirizzo dell'importatore.

Articolo 9

Data di scadenza

La presente decisione scade il 31 marzo 2023.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2013/413/UE della Commissione, del 30 luglio 2013, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe ad alcune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio in relazione alle patate non destinate alla piantagione originarie delle regioni di Akkar e Bekaa in Libano (GU L 205 dell'1.8.2013, pag. 13).

(3)  Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata (GU L 259 del 18.10.1993, pag. 1).


ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'IMPORTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1

La deroga prevista all'articolo 1 si applica alle patate che soddisfano le condizioni stabilite ai punti da 1 a 9.

1)   Zone di produzione

Le patate sono prodotte nelle regioni di Akkar o Bekaa, in zone che l'organizzazione libanese per la protezione delle piante ha ufficialmente dichiarato indenni dall'organismo specificato («zone indenni da organismi nocivi»), in conformità alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM n. 4 (1) relativa alle condizioni per l'istituzione di zone indenni da organismi nocivi, e che il Libano comunica annualmente alla Commissione.

2)   Indagini sulle zone indenni da organismi nocivi

Le zone indenni da organismi nocivi sono soggette a indagini annuali sistematiche e rappresentative per l'individuazione dell'organismo specificato, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, eseguite dalle autorità libanesi durante la produzione e nei cinque anni che la precedono.

Le indagini sono svolte in campi di patate situati nelle zone indenni da organismi nocivi e su patate raccolte in tali zone.

Le indagini comprendono i seguenti elementi:

a)

ispezioni visive dei campi durante la stagione vegetativa;

b)

un esame visivo delle patate raccolte per individuare sintomi che rivelano la presenza dell'organismo specificato sui tuberi tagliati;

c)

prove di laboratorio su patate sintomatiche e asintomatiche.

Le indagini non hanno come esito l'individuazione dell'organismo specificato o di qualsiasi altro elemento di prova che potrebbe indicare che la zona non è una zona indenne da organismi nocivi ai sensi del punto 1. I risultati delle indagini sono messi a disposizione della Commissione su richiesta.

3)   Produttori

Le patate sono coltivate da produttori registrati presso l'organizzazione libanese per la protezione delle piante.

4)   Produzione con tuberi seme-certificati

Le patate soddisfano una delle seguenti condizioni:

a)

sono prodotte utilizzando tuberi-seme certificati nell'Unione e importati in Libano dall'Unione;

b)

sono prodotte utilizzando tuberi-seme importati in Libano da un paese terzo, o da parti di un paese terzo, da cui l'introduzione nell'Unione di tuberi-seme non è vietata a norma dell'allegato III della direttiva 2000/29/CE, e certificati in tale paese terzo.

5)   Campi di produzione

Le patate sono coltivate in campi in cui, nei cinque anni precedenti, non sono state coltivate altre patate diverse da quelle di cui al punto 4.

6)   Manipolazione

Le patate sono manipolate con macchinari che soddisfano una delle seguenti condizioni:

a)

sono utilizzati unicamente per la manipolazione di patate prodotte nel rispetto dei punti da 1 a 5;

b)

qualora siano stati utilizzati per scopi diversi da quelli di cui alla lettera a), sono stati puliti e disinfettati in modo appropriato prima di essere utilizzati per gli scopi di cui alla lettera a).

7)   Immagazzinamento

Le patate sono immagazzinate in impianti di stoccaggio che soddisfano una delle seguenti condizioni:

a)

sono utilizzati unicamente per l'immagazzinamento di patate prodotte nel rispetto dei punti da 1 a 6;

b)

qualora siano stati utilizzati per scopi diversi da quelli di cui alla lettera a), sono soggetti a misure igieniche appropriate prima di essere utilizzati per gli scopi di cui alla lettera a).

8)   Imballaggio

Il materiale da imballaggio utilizzato per le patate è nuovo o è stato pulito e disinfettato.

9)   Preparazione delle patate e dei lotti in vista dell'introduzione nell'Unione

Le patate soddisfano le seguenti condizioni per quanto riguarda la loro preparazione:

a)

sono senza terra, foglie e altri residui vegetali;

b)

sono presentate in lotti in vista dell'introduzione nell'Unione e ciascun lotto è costituito da patate prodotte da un unico produttore e raccolte in un'unica zona, come specificato al punto 1; e

c)

sono contenute in sacchi, pacchi o altri contenitori, ciascuno dei quali è etichettato in conformità all'articolo 6.


(1)  ISPM 4. 1995. Requirements for the establishment of the pest free areas, Roma, IPPC, FAO.


Top