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Document 32014D0270

Decisione 2014/270/PESC del Consiglio, del 12 maggio 2014 , che modifica la decisione 2010/231/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Somalia

GU L 138 del 13.5.2014, p. 106–107 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/270/oj

13.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/106


DECISIONE 2014/270/PESC DEL CONSIGLIO

del 12 maggio 2014

che modifica la decisione 2010/231/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Somalia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/231/PESC (1).

(2)

Il 5 marzo 2014 il Consiglio di sicurezza ONU ha adottato la risoluzione del Consiglio di sicurezza ONU (UNSCR) 2142 (2014) sulla situazione in Somalia, riconfermando l'embargo sulle armi nei confronti della Somalia e rinnovando, fino al 25 ottobre 2014, la decisione secondo cui l'embargo sulle armi non si applica né alle forniture di armamenti, munizioni o equipaggiamenti militari, né alla fornitura di consulenza, assistenza o formazione destinate unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza del governo federale della Somalia e intese ad assicurare la sicurezza del popolo somalo, tranne per quanto riguarda le forniture di taluni articoli che figurano nell'allegato dell'UNSCR 2111 (2013) per cui è necessaria un'approvazione preventiva da parte del comitato delle sanzioni istituito ai sensi dell'UNSCR 751 (1992).

(3)

L'UNSCR 2142 (2014) modifica gli obblighi notifica in relazione alle forniture di armamenti, munizioni o equipaggiamenti militari o di consulenza, assistenza o formazione alle forze di sicurezza somale, nonché per la procedura di esenzione in relazione alle forniture di articoli che figurano nell'allegato dell'UNSCR 2111 (2013).

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/231/PESC.

(5)

È necessaria un'azione ulteriore dell'Unione per attuare talune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/231/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 1, paragrafo 3, le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti:

«f)

alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armi e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativi ad attività militari destinate unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza del governo federale della Somalia, a fornire sicurezza al popolo somalo, eccetto per quanto riguarda le forniture degli articoli che figurano nell'allegato II, se una notifica al Comitato delle sanzioni è stata fatta come stabilito nel presente articolo, paragrafo 4;

g)

alla fornitura, alla vendita o al trasferimento al governo federale della Somalia di armi e materiale connesso di qualsiasi tipo di cui all'allegato II preventivamente autorizzati caso per caso dal Comitato delle sanzioni, come stabilito nel presente articolo, paragrafo 4 bis

2)

all'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Il governo federale della Somalia ha la responsabilità principale di notificare al Comitato delle sanzioni prima di qualsiasi fornitura di armamenti, munizioni o equipaggiamenti militari o di consulenza, assistenza o formazione alle sue forze di sicurezza, ai sensi del paragrafo 3, lettera f). In alternativa, gli Stati membri che forniscono assistenza possono notificare al Comitato delle sanzioni con almeno cinque giorni di anticipo, in consultazione con il governo federale della Somalia, ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell'UNSCR 2142 (2014). Qualora uno Stato membro scelga di notificare al Comitato delle sanzioni, tale notifica contiene gli estremi del fabbricante e del fornitore delle armi e delle munizioni, una descrizione delle armi e delle munizioni, incluso il tipo, il calibro e la quantità, la data e il luogo di consegna proposti, e tutte le pertinenti informazioni concernenti la prevista unità destinataria delle forze di sicurezza nazionali somale, o il luogo di stoccaggio previsto. Uno Stato membro che fornisce armi o munizioni può, in cooperazione con il governo federale della Somalia, entro 30 giorni dalla fornitura di tali articoli, presentare al Comitato delle sanzioni una conferma scritta del completamento della fornitura, inclusi i numeri di matricola delle armi e delle munizioni fornite, le informazioni relative alla spedizione, la polizza di carico, i manifesti di carico o le distinte dei colli e il luogo specifico di stoccaggio.»;

3)

all'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4 bis)   Il governo federale della Somalia ha la responsabilità principale di chiedere l'approvazione preventiva da parte del Comitato delle sanzioni per qualsiasi fornitura di articoli di cui all'allegato II, come figura al paragrafo 3, lettera g). In alternativa, gli Stati membri possono chiedere l'approvazione preventiva da parte del Comitato delle sanzioni, in consultazione con il governo federale della Somalia, ai sensi del paragrafo 3 dell'UNSCR 2142 (2014).»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  Decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC (GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17).


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