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Document 32011D0122

    2011/122/UE: Decisione della Commissione, del 22 febbraio 2011 , recante deroga alle norme d’origine definite nella decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda alcuni prodotti della pesca importati da Saint-Pierre e Miquelon [notificata con il numero C(2011) 986]

    GU L 49 del 24.2.2011, p. 37–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013D0755

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/122(1)/oj

    24.2.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 49/37


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 22 febbraio 2011

    recante deroga alle norme d’origine definite nella decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda alcuni prodotti della pesca importati da Saint-Pierre e Miquelon

    [notificata con il numero C(2011) 986]

    (2011/122/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea («decisione sull’associazione d’oltremare») (1), in particolare l’articolo 37 dell’allegato III,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato III della decisione 2001/822/CE riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa. Ai sensi dell’articolo 37, possono essere adottate deroghe alle norme d’origine laddove ciò sia giustificato dallo sviluppo di industrie esistenti o dalla creazione di nuove industrie in un paese o in un territorio.

    (2)

    Il 19 ottobre 2010 Saint Pierre e Miquelon ha chiesto una deroga alle norme d’origine di cui all’allegato III della decisione 2001/822/CE per un periodo di otto anni. Il 12 novembre Saint Pierre e Miquelon ha trasmesso informazioni supplementari. La domanda concerne un quantitativo annuo complessivo di 225 tonnellate di astice americano (Homarus americanus) delle voci SA 0306 e 1605, 600 tonnellate di sgombro e aringa (Scomber scombrus, Clupea harengus) delle voci SA 0303, 0304, 0305 e 1604 e 250 tonnellate di mitili (Mytilus edulis) delle voci SA 0307 e 1605, originari di paesi terzi, che sono sottoposti a trasformazione a Saint Pierre e Miquelon per essere poi esportati nell’Unione.

    (3)

    Saint Pierre e Miquelon ha motivato tale domanda con la persistente insufficienza delle fonti di approvvigionamento di altri prodotti ittici.

    (4)

    La deroga è giustificata in virtù dell’articolo 37, paragrafo 1 e paragrafo 5, lettere a) e b), dell’allegato III della decisione 2001/822/CE, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di un’industria locale esistente, l’impatto economico e sociale e la particolare situazione di Saint Pierre e Miquelon. Essendo concessa per prodotti che implicano un’effettiva trasformazione, la deroga contribuirà allo sviluppo di un’industria esistente. Essa è essenziale per il successo dell’impianto in questione, che conta un numero significativo di addetti. È quindi opportuno che la produzione sia integrata da nuove specie.

    (5)

    Fatto salvo il rispetto di alcune condizioni riguardanti i quantitativi, la sorveglianza e la durata, la deroga non rischia di arrecare grave pregiudizio a un’industria esistente dell’Unione o di uno o più Stati membri.

    (6)

    Per quanto riguarda i prodotti della voce SA 0303, tuttavia, dall’economia generale dell’articolo 37 risulta che una deroga alle norme d’origine definite nell’allegato III della decisione 2001/822/CE non può essere concessa per tali prodotti. Questi, infatti, non contribuiscono allo sviluppo di un’industria esistente, in quanto sono oggetto di operazioni di condizionamento che non presentano il carattere di attività realmente industriali.

    (7)

    Analogamente, è opportuno escludere dalla deroga i filetti freschi e congelati di sgombro e aringa della voce SA 0304, in quanto le relative operazioni di filettatura comportano livelli sempre più elevati di meccanizzazione. L’impiego di forza lavoro per le operazioni di filettatura è troppo insignificante per poter incidere sull’occupazione locale. La trasformazione di tali prodotti non contribuirà pertanto allo sviluppo dell’industria esistente e nessuna deroga a loro favore risulta giustificata.

    (8)

    Per quanto riguarda lo sgombro e l’aringa delle voci SA 0305 e 1604, è opportuno che la deroga riguardi unicamente lo sgombro e l’aringa affumicati e trasformati. Affinché l’industria locale possa beneficiare pienamente dell’approvvigionamento regolare di materie prime di qualità e offrire un’attività complementare durante la bassa stagione, con una conseguente economia di scala per l’industria locale, è opportuno concedere il quantitativo annuo richiesto di 600 tonnellate per i prodotti di cui trattasi.

    (9)

    Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2), stabilisce norme per la gestione dei contingenti tariffari. Per garantire una gestione efficace, tali norme vanno applicate, per quanto di ragione, alla gestione dei quantitativi per i quali è concessa la deroga in questione.

    (10)

    Poiché la decisione 2001/822/CE giunge a scadenza il 31 dicembre 2013, occorre prevedere che la deroga continui ad essere applicata oltre tale data se è adottata una nuova decisione sull’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea o se è prorogata l’applicazione della decisione 2001/822/CEE.

    (11)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    In deroga alle disposizioni dell’allegato III della decisione 2001/822/CE, i prodotti della pesca trasformati a Saint Pierre e Miquelon che figurano nell’allegato della presente decisione sono considerati originari di Saint Pierre e Miquelon quando sono ottenuti a partire da materie non originarie conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione.

    Articolo 2

    La deroga di cui all’articolo 1 si applica ai prodotti della pesca e ai quantitativi annui che figurano nell’allegato, importati nell’Unione da Saint Pierre e Miquelon nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2011 e il 31 gennaio 2019.

    Articolo 3

    Gli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 relativi alla gestione dei contingenti tariffari si applicano, per quanto di ragione, alla gestione dei quantitativi di cui all’allegato della presente decisione.

    Articolo 4

    Le autorità doganali di Saint Pierre e Miquelon adottano le disposizioni necessarie per garantire i controlli quantitativi applicabili alle esportazioni dei prodotti di cui all’articolo 1.

    A tal fine, tutti i certificati rilasciati conformemente alla presente decisione devono recare un riferimento alla decisione stessa.

    Ogni tre mesi, le autorità competenti di Saint Pierre e Miquelon trasmettono alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR 1 a norma della presente decisione e il numero d’ordine di detti certificati.

    Articolo 5

    Nella casella 7 dei certificati EUR 1 rilasciati a norma della presente decisione deve figurare una delle seguenti diciture:

    «Derogation — Decision/2011/122/UE»,

    «Dérogation — Décision/2011/122/UE».

    Articolo 6

    La presente decisione si applica dal 1o febbraio 2011 al 31 gennaio 2019.

    In caso di adozione di un nuovo regime preferenziale che sostituisca quello previsto dalla decisione 2001/822/CE oltre il 31 dicembre 2013, o di proroga del regime attuale, la presente decisione continuerà ad essere applicabile fino alla data di scadenza del nuovo regime o del regime attuale prorogato, ma in ogni caso non oltre il 31 gennaio 2019.

    Articolo 7

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2011.

    Per la Commissione

    Algirdas ŠEMETA

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

    (2)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


    ALLEGATO

    PRODOTTI DELLA PESCA TRASFORMATI A SAINT PIERRE E MIQUELON

    Numero d’ordine

    Codice SA

    Designazione delle merci

    Periodo

    Quantitativo annuo complessivo

    (in t)

    09.1623

    ex 0306 12

    ex 1605 30

    Astice congelato (Homarus americanus), intero, cotto.

    Astice congelato (Homarus americanus), in pezzi, cotto o fresco.

    Carne di astice congelata (Homarus americanus), cotta o fresca.

    Piatti preparati a base di carne di astice (Homarus americanus), compresi piatti pronti al consumo.

    Dal 1o.2.2011 al 31.1.2019

    225

    09.1624

    ex 0305 42

    ex 0305 49

    ex 1604 12

    ex 1604 15

    ex 1604 20

    Filetti affumicati di aringa (Clupea harengus) o sgombro (Scomber scombrus).

    Preparazioni e conserve di aringhe (Clupea harengus) o sgombri (Scomber scombrus).

    Dal 1o.2.2011 al 31.1.2019

    600

    09.1625

    ex 0307 39

    ex 1605 90

    Mitili congelati (Mytilus edulis), cotti, anche separati dalla loro conchiglia.

    Preparazioni e conserve di mitili (Mytilus edulis), piatti a base di mitili (Mytilus edulis), compresi piatti pronti al consumo.

    Dal 1o.2.2011 al 31.1.2019

    250


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