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Document 32009R0910

Regolamento (CE) n. 910/2009 della Commissione, del 29 settembre 2009 , relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi destinati ai cavalli (titolare dell’autorizzazione Lallemand SAS) (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 257 del 30.9.2009, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/02/2020; abrogato da 32020R0149

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/910/oj

30.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/7


REGOLAMENTO (CE) N. 910/2009 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2009

relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi destinati ai cavalli (titolare dell’autorizzazione Lallemand SAS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

Il presente regolamento autorizza un nuovo impiego del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi destinati ai cavalli.

(3)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato del presente regolamento. Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha effettuato una valutazione dei rischi conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La domanda riguarda l’autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi destinati ai cavalli, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(6)

L’impiego di tale preparato è autorizzato da dieci anni dal regolamento (CE) n. 226/2007 della Commissione (2) per capre e pecore da latte e da dieci anni dal regolamento (CE) n. 1293/2008 della Commissione (3) per gli agnelli.

(7)

Sono stati presentati nuovi dati a sostegno della richiesta di autorizzazione per i cavalli. L’Autorità ha concluso nei suoi pareri del 12 settembre 2006 (4) e del 1o aprile 2009 (5) che il preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente e che l’utilizzo di tale preparato può migliorare in maniera significativa la digestione delle fibre. L’Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere uno specifico monitoraggio per il periodo successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per uso zootecnico presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(8)

La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza, si può autorizzare l’impiego del preparato descritto nell’allegato del presente regolamento.

(9)

I provvedimenti disposti dal presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 64 del 2.3.2007, pag. 26.

(3)  GU L 340 del 19.12.2008, pag. 38.

(4)  The EFSA Journal (2006) 385, pag. 1.

(5)  The EFSA Journal (2009) 1040, pag. 1.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria di additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione

4a1711

LALLEMAND SAS

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077

 

Composizione dell’additivo:

 

in forma solida:

preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 di cellule secche attive con un concentrato minimo garantito di 2 × 1010 CFU/g.

 

Confettato:

preparazione di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 di cellule secche attive con una concentrazione minima garantita di 1 × 1010 CFU/g.

 

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077: 80 % di cellule secche attive e 14 % di cellule inattive.

 

Metodo di analisi (1):

Metodo della piastra a contatto e identificazione molecolare (PCR).

Cavalli

3,0 × 109

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Confettato solo per inclusione in mangimi in forma di pellet.

3.

Nel caso di prodotto manipolato o miscelato in atmosfera confinata, è d’obbligo l’impiego di occhiali e maschere di protezione qualora i miscelatori non siano dotati di impianto di aspirazione.

20.10.2019


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


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