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Document 32009R0910
Commission Regulation (EC) No 910/2009 of 29 September 2009 concerning the authorisation of a new use of the preparation of Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 as a feed additive for horses (holder of authorisation Lallemand SAS) (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 910/2009 della Commissione, del 29 settembre 2009 , relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi destinati ai cavalli (titolare dell’autorizzazione Lallemand SAS) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 910/2009 della Commissione, del 29 settembre 2009 , relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi destinati ai cavalli (titolare dell’autorizzazione Lallemand SAS) (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 257 del 30.9.2009, p. 7–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 24/02/2020; abrogato da 32020R0149
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 32016R2260 | sostituzione | titolo testo | 05/01/2017 | |
Modified by | 32016R2260 | sostituzione | allegato testo | 05/01/2017 | |
Repealed by | 32020R0149 | 25/02/2020 |
30.9.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 257/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 910/2009 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2009
relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi destinati ai cavalli (titolare dell’autorizzazione Lallemand SAS)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
Il presente regolamento autorizza un nuovo impiego del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi destinati ai cavalli. |
(3) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato del presente regolamento. Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(4) |
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha effettuato una valutazione dei rischi conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
La domanda riguarda l’autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi destinati ai cavalli, da classificare nella categoria «additivi zootecnici». |
(6) |
L’impiego di tale preparato è autorizzato da dieci anni dal regolamento (CE) n. 226/2007 della Commissione (2) per capre e pecore da latte e da dieci anni dal regolamento (CE) n. 1293/2008 della Commissione (3) per gli agnelli. |
(7) |
Sono stati presentati nuovi dati a sostegno della richiesta di autorizzazione per i cavalli. L’Autorità ha concluso nei suoi pareri del 12 settembre 2006 (4) e del 1o aprile 2009 (5) che il preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente e che l’utilizzo di tale preparato può migliorare in maniera significativa la digestione delle fibre. L’Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere uno specifico monitoraggio per il periodo successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per uso zootecnico presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(8) |
La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza, si può autorizzare l’impiego del preparato descritto nell’allegato del presente regolamento. |
(9) |
I provvedimenti disposti dal presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) GU L 64 del 2.3.2007, pag. 26.
(3) GU L 340 del 19.12.2008, pag. 38.
(4) The EFSA Journal (2006) 385, pag. 1.
(5) The EFSA Journal (2009) 1040, pag. 1.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria di additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione |
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4a1711 |
LALLEMAND SAS |
Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 |
|
Cavalli |
— |
3,0 × 109 |
— |
|
20.10.2019 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives