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Document 32008R0815

    Regolamento (CE) n. 815/2008 della Commissione, del 14 agosto 2008 , in merito a una deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di prodotti originari stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione di Capo Verde relativamente all'esportazione di taluni prodotti della pesca nella Comunità

    GU L 220 del 15.8.2008, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/815/oj

    15.8.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 220/11


    REGOLAMENTO (CE) N. 815/2008 DELLA COMMISSIONE

    del 14 agosto 2008

    in merito a una deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione di Capo Verde relativamente all'esportazione di taluni prodotti della pesca nella Comunità

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l'articolo 247,

    visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2), in particolare l'articolo 76,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate (3), la Comunità ha concesso questo tipo di preferenze a Capo Verde.

    (2)

    Il regolamento (CEE) n. 2454/93 definisce la nozione di «prodotti originari» applicabile nell'ambito del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG). L'articolo 76 di detto regolamento prevede la possibilità di deroghe a tale definizione a favore dei paesi meno avanzati beneficiari del sistema di preferenze generalizzate quando essi ne fanno richiesta alla Comunità.

    (3)

    Dal 1o marzo 2005 Capo Verde ha beneficiato delle disposizioni della decisione n. 2/2005 del comitato di cooperazione doganale ACP-CE, del 1o marzo 2005, che deroga alla definizione di «prodotti originari» in considerazione della particolare situazione dei paesi ACP per quanto riguarda la produzione di conserve e filetti di tonno (voce SA ex 1604) (4).

    (4)

    Tali disposizioni, tuttavia, non si applicano più dal 31 dicembre 2007 e Capo Verde non ha ancora concluso un accordo di partenariato economico con la Comunità. Di conseguenza l'unico regime commerciale preferenziale di cui gode il paese dal 1o gennaio 2008 è l'SPG.

    (5)

    Con lettera del 27 novembre 2007 Capo Verde ha presentato una richiesta di deroga alle regole d'origine SPG in conformità dell'articolo 76 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Con lettera del 27 febbraio 2008 ha poi trasmesso informazioni complementari a sostegno della richiesta.

    (6)

    La richiesta di deroga riguarda un quantitativo annuale totale pari a 1 561 tonnellate di preparazioni e conserve di pesci di tre specie, due delle quali non rientravano nella deroga concessa dalla decisione n. 2/2005: tombarello, sgombro e tonno.

    (7)

    La Commissione ha esaminato la richiesta di deroga giudicandola completa e sufficientemente motivata.

    (8)

    La deroga è richiesta per garantire la continuità dell'approvvigionamento durante tutto l'anno e assicurare così un consistente investimento da parte di un'impresa che ha già mostrato il proprio impegno a favore dello sviluppo dell'attività in questione a Capo Verde.

    (9)

    Oltre ad avere un impatto diretto sul settore della pesca a Capo Verde per quanto riguarda le specie per cui è richiesta la deroga, a livello più generale l'investimento avrebbe anche rilevanti effetti benefici indiretti sul rilancio della flotta peschereccia del paese. Se fosse infatti operativo un numero più elevato di pescherecci, gradualmente anche la capacità di approvvigionamento di prodotti ittici originari di Capo Verde aumenterebbe.

    (10)

    La deroga dovrebbe essere sufficientemente lunga per garantire l'investimento, e una situazione di generale chiarezza per gli operatori, ma non può in alcun caso andare oltre il 31 dicembre 2010, data alla quale Capo Verde smetterà di beneficiare del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati nell'ambito dell'SPG. In seguito la redditività dell'industria conserviera di Capo Verde dovrebbe essere garantita nel quadro di un accordo di partenariato economico.

    (11)

    Il regolamento (CEE) n. 2454/93 definisce norme relative alla gestione dei contingenti tariffari. Ai fini di una gestione efficiente, condotta in stretta collaborazione tra le autorità di Capo Verde, le autorità doganali della Comunità e la Commissione, le suddette regole devono essere applicate, in quanto compatibili, ai quantitativi importati in virtù della deroga concessa dal presente regolamento.

    (12)

    Per consentire un controllo più efficace del modo in cui è applicata la deroga, le autorità di Capo Verde dovrebbero comunicare periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sui certificati di origine rilasciati.

    (13)

    Nella loro richiesta le autorità di Capo Verde hanno indicato che l'impresa interessata non avrebbe probabilmente la capacità produttiva per utilizzare per intero i contingenti richiesti nel primo anno di attività successivo all'investimento. Di conseguenza, i quantitativi richiesti dovrebbero essere concessi per intero per gli anni 2009 e 2010, ma i contingenti dovrebbero essere ridotti proporzionalmente per il periodo dell'anno 2008 a cui si applica la deroga.

    (14)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    In deroga agli articoli da 67 a 97 del regolamento (CEE) n. 2454/93, preparazioni e conserve di sgombro, tombarello e tonno dei codici NC ex 1604 15, ex 1604 19 e ex 1604 14 prodotte a Capo Verde da pesce non originario sono considerate originarie di questo paese alle condizioni precisate agli articoli 2, 3 e 4.

    Articolo 2

    La deroga di cui all'articolo 1 riguarda i prodotti importati e trasportati direttamente da Capo Verde nella Comunità nel periodo che va dal 1o settembre 2008 al 31 dicembre 2010, per i quantitativi annui di cui all'allegato per quanto riguarda ciascuno di essi.

    Articolo 3

    I quantitativi indicati in allegato sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

    Articolo 4

    1.   Le autorità doganali di Capo Verde adottano le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1.

    2.   Nella casella n. 4 dei certificati d'origine modulo A rilasciati dalle autorità competenti di Capo Verde in applicazione del presente regolamento, figura la seguente dicitura: «Derogation — Regulation (EC) No 815/2008».

    3.   Ogni trimestre, le autorità competenti di capo Verde presentano alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di origine modulo A, in applicazione del presente regolamento, e il numero di serie di detti certificati.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2008.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2008.

    Per la Commissione

    László KOVÁCS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

    (2)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).

    (3)  GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 55/2008 (GU L 20 del 24.1.2008, pag. 1).

    (4)  GU L 61 dell'8.3.2005, pag. 48.


    ALLEGATO

    N. d'ordine

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Periodo

    Quantitativo (in tonnellate)

    09.1647

    ex 1604 15 11

    ex 1604 19 98

    Sgombro (Scomber Colias, Scomber Japonicus, Scomber Scombrus), filetti, preparazioni o conserve

    1.9.2008 — 31.12.2008

    333

    1.1.2009 — 31.12.2009

    1 000

    1.1.2010 — 31.12.2010

    1 000

    09.1648

    ex 1604 19 98

    Tombarello (Auxis thazard, Auxis Rochei), filetti, preparazioni o conserve

    1.9.2008 — 31.12.2008

    116

    1.1.2009 — 31.12.2009

    350

    1.1.2010 — 31.12.2010

    350

    09.1649

    ex 1604 14 16

    ex 1604 14 18

    Tonno albacora, tonnetto striato (Tunnus Albacares, Katsuwonus Pelamis) filetti, preparazioni o conserve

    1.9.2008 — 31.12.2008

    70

    1.1.2009 — 31.12.2009

    211

    1.1.2010 — 31.12.2010

    211


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