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Document 32008L0121

Direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009 , relativa alle denominazioni del settore tessile (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 19 del 23.1.2009, p. 29–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/05/2012; abrogato da 32011R1007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/121/oj

23.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 19/29


DIRETTIVA 2008/121/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 gennaio 2009

relativa alle denominazioni del settore tessile (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando conformemente alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa alle denominazioni del settore tessile (3), è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese (4). In occasione di nuove modifiche, a fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla sua rifusione.

(2)

Qualora le disposizioni degli Stati membri relative alla denominazione, alla composizione e all’etichettatura dei prodotti tessili variassero da uno Stato membro all’altro, ciò creerebbe ostacoli al funzionamento del mercato interno.

(3)

Detti ostacoli possono essere eliminati se l’immissione sul mercato dei prodotti tessili sul piano comunitario è subordinata a norme uniformi; a tale scopo, occorre armonizzare le denominazioni delle fibre tessili nonché le menzioni adoperate su etichette, contrassegni o documenti che accompagnano i prodotti tessili nelle varie operazioni inerenti ai cicli della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

(4)

Occorre regolamentare anche taluni prodotti non esclusivamente composti di fibre tessili, ma nei quali la parte tessile costituisce un elemento essenziale del prodotto o viene valorizzata da una specificazione del produttore, del trasformatore o del commerciante.

(5)

La tolleranza per fibre estranee, già ammessa per i prodotti puri, dovrebbe essere estesa anche ai prodotti misti.

(6)

Per raggiungere gli obiettivi cui si ispirano le disposizioni nazionali in materia, occorre rendere obbligatoria l’etichettatura.

(7)

Per i prodotti di cui è tecnicamente difficile precisare la composizione al momento della fabbricazione, si possono indicare nell’etichetta le fibre eventualmente note in detto momento, sempre che esse costituiscano una certa percentuale del prodotto finito.

(8)

È opportuno, per evitare divergenze d’applicazione nella Comunità, determinare con precisione le particolari modalità di etichettatura per alcuni prodotti tessili composti di due o più parti, nonché gli elementi dei prodotti tessili di cui non si deve tener conto nell’etichettatura e in sede di analisi.

(9)

L’offerta in vendita di prodotti tessili soggetti unicamente all’obbligo di etichettatura globale e di quelli venduti a metraggio o a taglio dovrebbe essere effettuata in modo che il consumatore possa effettivamente prendere conoscenza delle indicazioni apposte sull’imballaggio globale o sul rotolo. Spetta agli Stati membri determinare le misure da adottare in proposito.

(10)

È opportuno subordinare a determinate condizioni l’impiego di qualificativi o di denominazioni che godono di particolare favore presso gli utilizzatori e i consumatori.

(11)

È necessario stabilire metodi di campionatura e di analisi dei tessili, allo scopo di eliminare qualsiasi possibilità di contestazione dei metodi applicati. Tuttavia il mantenimento provvisorio dei metodi nazionali attualmente in vigore non ostacola l’applicazione di norme uniformi.

(12)

L’allegato V, che riporta i tassi convenzionali da applicare alla massa anidra di ciascuna fibra all’atto della determinazione mediante analisi della composizione fibrosa dei prodotti tessili, prescrive ai numeri 1, 2 e 3 due diversi tassi convenzionali per il calcolo della composizione dei prodotti cardati o pettinati contenenti lana e/o peli. Non è tuttavia sempre possibile ai laboratori riconoscere se un prodotto appartenga al ciclo del cardato o del pettinato e in tal caso risultati divergenti potrebbero derivare dall’applicazione di tali disposizioni in occasione dei controlli di conformità dei prodotti tessili effettuati nella Comunità. È quindi opportuno autorizzare i laboratori ad applicare, nei casi dubbi, un tasso convenzionale unico.

(13)

Non è opportuno, in una direttiva specifica riguardante i prodotti tessili, armonizzare tutte le disposizioni loro applicabili.

(14)

Gli allegati III e IV della presente direttiva, in funzione del carattere eccezionale dei casi in essi contemplati, dovrebbero altresì contenere altri prodotti esonerati dall’etichettatura, in particolare i prodotti «monouso» o per i quali si giustifica soltanto un’etichettatura globale.

(15)

Le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5).

(16)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare al progresso tecnico gli allegati I e V e di determinare nuovi metodi di analisi quantitativa per le mischie binarie e ternarie. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(17)

I nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano soltanto la procedura di comitato. A essi non deve quindi essere data attuazione nella legislazione degli Stati membri.

(18)

La presente direttiva dovrebbe fare salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale delle direttive indicate nell’allegato VI, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1.   I prodotti tessili possono essere immessi sul mercato interno della Comunità, prima di qualsiasi trasformazione oppure durante il ciclo industriale e durante le diverse operazioni inerenti alla loro distribuzione, soltanto se sono conformi alla presente direttiva.

2.   La presente direttiva non si applica ai prodotti tessili:

a)

destinati a essere esportati verso paesi terzi;

b)

introdotti in transito, sotto controllo doganale, negli Stati membri;

c)

importati dai paesi terzi per fare oggetto di un traffico di perfezionamento attivo;

d)

dati in lavorazione, senza dar luogo a cessione a titolo oneroso, a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano per conto terzi.

Articolo 2

1.   Ai fini della presente direttiva, si applicano le definizioni seguenti:

a)

per «prodotti tessili» s’intendono tutti i prodotti che, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati, sono esclusivamente composti di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato;

b)

per «fibre tessili» si intende:

i)

un elemento caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che lo rendono atto ad applicazioni tessili;

ii)

le lamelle flessibili o i tubi di larghezza apparente non superiore a 5 mm, comprese le lamelle tagliate da lamelle più larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere le fibre di cui all’allegato I, numeri 19-47, e atti ad applicazioni tessili; la larghezza apparente è quella della lamella o del tubo in forma piegata, appiattita, schiacciata o torta o, nel caso di larghezza non uniforme, quella media.

2.   Sono assimilati ai prodotti tessili e soggetti alla presente direttiva:

a)

i prodotti contenenti almeno l’80 % in peso di fibre tessili;

b)

i tessuti, le cui parti tessili costituiscano almeno l’80 % in peso, per la copertura di mobili, per ombrelli, ombrelloni e, alla stessa condizione, le parti tessili dei rivestimenti a più strati per pavimenti, dei materassi e degli articoli da campeggio, nonché le fodere coibenti di calzature e guanti;

c)

i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione.

Articolo 3

1.   Le denominazioni delle fibre di cui all’articolo 2, nonché le rispettive descrizioni, sono riportate nell’allegato I.

2.   L’impiego delle denominazioni riportate nella tabella dell’allegato I è riservato alle fibre la cui natura è precisata alla corrispondente voce della tabella.

3.   È vietato l’impiego di tali denominazioni per designare qualsiasi altra fibra, sia a titolo principale, sia in forma d’aggettivo, sia in forma di radice, indipendentemente dalla lingua impiegata.

4.   È vietato l’impiego della denominazione «seta» per indicare la forma o la presentazione particolare di fibre tessili in filo continuo.

Articolo 4

1.   Soltanto un prodotto tessile composto interamente da una stessa fibra può essere qualificato con il termine 100 % o «puro» o eventualmente «tutto», esclusa qualsiasi espressione equivalente.

2.   Una quantità di altre fibre è tollerata fino al 2 % sul peso del prodotto tessile, se è giustificata da motivi tecnici e non risulta da un’aggiunta sistematica. Tale tolleranza è portata al 5 % per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato.

Articolo 5

1.   Un prodotto di lana può essere qualificato con uno dei nomi di cui all’allegato II, a condizione che sia composto esclusivamente di una fibra mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non abbia subito operazioni di filatura e/o di feltratura diverse da quelle richieste per la fabbricazione del prodotto, né trattamento o impiego che l’abbia danneggiata.

2.   In deroga al paragrafo 1, le denominazioni indicate all’allegato II possono essere usate per qualificare la lana contenuta in una mischia di fibre quando:

a)

la totalità della lana contenuta nella mischia risponde alle caratteristiche di cui al paragrafo 1;

b)

la quantità di tale lana rispetto al peso totale della mischia non è inferiore al 25 %;

c)

in caso di mischia intima, la lana è mischiata soltanto con un’altra fibra.

Nel caso previsto dal presente paragrafo, l’indicazione della composizione percentuale completa è obbligatoria.

3.   La tolleranza giustificata da motivi tecnici inerenti alla fabbricazione è limitata allo 0,3 % di impurità fibrose per i prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2, anche se ottenuti mediante il ciclo cardato.

Articolo 6

1.   Il prodotto tessile composto di due o più fibre, di cui una rappresenti almeno l’85 % del peso totale, viene designato in uno dei seguenti modi:

a)

denominazione della fibra, seguita dalla relativa percentuale in peso;

b)

denominazione della fibra, seguita dell’indicazione «minimo 85 %», oppure

c)

composizione percentuale completa del prodotto.

2.   Ogni prodotto tessile composto di due o più fibre, nessuna delle quali raggiunga l’85 % del peso totale, reca l’indicazione della denominazione e della percentuale in peso di almeno due delle fibre presenti in percentuale maggiore, seguita dalle denominazioni delle altre fibre che compongono il prodotto, in ordine decrescente di peso, con o senza indicazione delle loro percentuali in peso. Tuttavia:

a)

l’insieme delle fibre, ciascuna delle quali costituisca meno del 10 % della composizione di un prodotto, può essere indicato con l’espressione «altre fibre», seguita da una percentuale globale;

b)

qualora venga specificata la denominazione di una fibra che costituisca meno del 10 % della composizione di un prodotto, si dovrà indicare la composizione percentuale completa del prodotto stesso.

3.   I prodotti che comportano un ordito di puro cotone e una trama di puro lino e nei quali la percentuale di lino non è inferiore al 40 % del peso totale del tessuto sbozzimato possono essere designati con la denominazione «misto lino», completata obbligatoriamente dall’indicazione della composizione «Ordito puro cotone-trama puro lino».

4.   Le espressioni «fibre varie» o «composizione tessile non determinata» possono essere utilizzate per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare quando questo viene fabbricato.

5.   Per i prodotti tessili destinati al consumatore finale, nelle composizioni percentuali di cui ai paragrafi da 1 a 4, è ammessa:

a)

una quantità di fibre estranee fino al 2 % del peso totale del prodotto tessile, se è giustificata da motivi tecnici e non risulta da un’aggiunta sistematica; questa tolleranza è portata al 5 % per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato e lascia impregiudicata la tolleranza di cui all’articolo 5, paragrafo 3;

b)

una tolleranza di fabbricazione del 3 %, riferita al peso totale delle fibre indicate nell’etichetta, tra le percentuali in fibre indicate e quelle risultanti dall’analisi; essa riguarda anche le fibre che, in conformità del paragrafo 2, sono enumerate in ordine decrescente di peso, senza indicazione della loro percentuale. Questa tolleranza si applica anche ai fini dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b).

In sede di analisi, queste tolleranze vengono calcolate separatamente. Il peso totale da prendere in considerazione agli effetti del calcolo della tolleranza di cui alla lettera b), è quello delle fibre del prodotto finito, dedotto il peso di quelle estranee eventualmente constatate in applicazione della tolleranza di cui alla lettera a).

Il cumulo delle tolleranze di cui alle lettere a) e b), è ammesso soltanto qualora le fibre estranee eventualmente constatate in sede di analisi, in applicazione della tolleranza di cui alla lettera a), risultino della stessa natura chimica di una o più fibre indicate sull’etichetta.

Per prodotti particolari la cui tecnica di fabbricazione richieda tolleranze superiori a quelle indicate nelle lettere a) e b), in sede di controlli di conformità dei prodotti previsti all’articolo 13, paragrafo 1, possono essere ammesse delle tolleranze superiori solo in casi eccezionali e allorquando il fabbricante fornisca adeguate giustificazioni. Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 7

Fatte salve le tolleranze di cui all’articolo 4, paragrafo 2, all’articolo 5, paragrafo 3, e all’articolo 6, paragrafo 5, possono non essere menzionate nelle composizioni percentuali di cui agli articoli 4 e 6 le fibre visibili e isolabili destinate a produrre un effetto meramente decorativo, purché non superino il 7 % del peso del prodotto finito. Lo stesso vale per le fibre (per esempio metalliche) incorporate per ottenere un effetto antistatico che non superino il 2 % del peso del prodotto finito. Nel caso dei prodotti di cui all’articolo 6, paragrafo 3, tali percentuali devono essere calcolate non sul peso del tessuto, ma separatamente sul peso della trama e quello dell’ordito.

Articolo 8

1.   I prodotti tessili ai sensi della presente direttiva sono etichettati o contrassegnati all’atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale. L’etichetta e il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d’accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale o quando sono consegnati in esecuzione di un’ordinazione dello Stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico o, negli Stati membri in cui tale nozione è sconosciuta, di un ente equivalente.

2.   La denominazione, i qualificativi e i dati relativi alla composizione in fibre tessili di cui agli articoli da 3 a 6 e agli allegati I e II sono chiaramente indicati sui documenti commerciali. Questo obbligo esclude in particolare l’impiego di abbreviazioni sui contratti, nelle fatture o nelle distinte di vendita. È però ammesso il ricorso a un codice meccanografico, a condizione che nello stesso documento figuri anche il significato delle abbreviazioni.

3.   All’atto dell’offerta in vendita e della vendita ai consumatori, e particolarmente nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni, le denominazioni, i qualificativi e i dati relativi alla composizione in fibre tessili previsti dagli articoli da 3 a 6 e agli allegati I e II sono indicati con gli stessi caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili.

Le indicazioni e le informazioni non previste dalla presente direttiva sono separate. Tale disposizione non si applica ai marchi di fabbrica o ragioni sociali che possono accompagnare immediatamente le indicazioni previste dalla presente direttiva.

Tuttavia, se all’atto dell’offerta in vendita o della vendita ai consumatori prevista al primo comma è indicato un marchio di fabbrica o una ragione sociale che comporti, a titolo principale o a titolo di aggettivo o di radice, l’impiego di una denominazione prevista all’allegato I o tale da prestarsi a confusione con essa, il marchio o la ragione sociale devono essere immediatamente accompagnati, in caratteri chiari, leggibili e uniformi, dalle denominazioni, dai qualificativi e dai dati relativi alla composizione in fibre tessili previsti agli articoli da 3 a 6 e agli allegati I e II.

4.   Gli Stati membri possono esigere che nel loro territorio, all’atto dell’offerta e della vendita al consumatore finale, le etichette o i contrassegni previsti dal presente articolo siano redatti anche nelle rispettive lingue nazionali.

Per le spagnolette, i rocchetti, le matassine, i piccoli gomitoli e qualsiasi altra piccola unità di fili per cucito, rammendo e ricamo, gli Stati membri possono esercitare la facoltà di cui al primo comma unicamente per quanto riguarda l’etichettatura globale sugli imballaggi o sui contenitori di presentazione. Fatti salvi i casi di cui all’allegato IV, punto 18, le singole unità possono essere etichettate in qualsiasi lingua della Comunità.

5.   Gli Stati membri non possono vietare l’impiego di qualificativi o di menzioni, relativi a caratteristiche dei prodotti, diversi da quelli indicati agli articoli 3, 4 e 5, se essi sono conformi ai propri usi leali di commercio.

Articolo 9

1.   Il prodotto tessile composto di due o più parti con diversa composizione fibrosa è munito di un’etichetta indicante la composizione fibrosa di ciascuna delle parti. Tale etichetta non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 30 % del peso totale del prodotto, ad eccezione delle fodere principali.

2.   Due o più prodotti tessili che costituiscono comunemente un insieme inseparabile e che hanno la stessa composizione fibrosa possono essere muniti di una sola etichetta.

3.   Fermo restando l’articolo 12:

a)

la composizione in fibre dei seguenti articoli di corsetteria è data indicando la composizione dell’intero prodotto oppure, globalmente o separatamente, quella delle parti sotto elencate:

i)

per i reggiseni: tessuto esterno e interno delle coppe e della parte posteriore;

ii)

per le guaine: parti anteriori, posteriori e laterali;

iii)

per le guaine intere (modellatori): tessuto esterno ed interno delle coppe, parti anteriori, posteriori e laterali.

La composizione in fibre degli articoli di corsetteria diversi da quelli di cui al primo comma è data indicando la composizione globale del prodotto, oppure, globalmente o separatamente, la composizione delle varie parti di detti articoli; l’etichettatura non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 10 % del peso totale del prodotto.

L’etichettatura separata delle varie parti di detti articoli di corsetteria è data in modo che il consumatore finale possa agevolmente comprendere a quale parte del prodotto si riferiscono le indicazioni che figurano sull’etichetta;

b)

per i prodotti tessili sottoposti a procedimento di corrosione, la composizione in fibre è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella del tessuto sottoposto a procedimento di corrosione, parti che devono essere designate singolarmente;

c)

per i prodotti tessili ricamati, la composizione in fibre è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella dei fili per ricamo, parti che devono essere designate singolarmente; se le parti ricamate sono inferiori al 10 % della superficie del prodotto, è sufficiente indicare la composizione del tessuto di fondo;

d)

la composizione dei fili costituiti da un’anima e da un rivestimento fabbricati con fibre diverse, presentati ai consumatori in quanto tali, è data per l’insieme del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione dell’anima e del rivestimento, parti che devono essere designate singolarmente;

e)

per i prodotti tessili di velluto e di felpa o simili, la composizione in fibre è data per l’insieme del prodotto e, ove questi prodotti presentino un tessuto di fondo e uno strato di usura distinti e composti da fibre diverse, può essere indicata separatamente per queste due parti, che devono essere designate singolarmente;

f)

per i rivestimenti per pavimenti e per i tappeti in cui il fondo e lo strato di usura siano composti da fibre diverse, la composizione può essere data per il solo strato di usura, che deve essere designato singolarmente.

Articolo 10

1.   In deroga agli articoli 8 e 9:

a)

gli Stati membri non possono esigere, per i prodotti tessili che figurano all’allegato III e in uno degli stati definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), un’etichetta o un contrassegno che si riferiscano alla denominazione e all’indicazione della composizione. Si applicano tuttavia le disposizioni degli articoli 8 e 9 se tali prodotti sono muniti di un’etichetta o di un contrassegno indicanti la denominazione, la composizione o il marchio di fabbrica o la ragione sociale di un’impresa che comportino, a titolo principale o a titolo di aggettivo o di radice, l’utilizzazione di una denominazione prevista all’allegato I o tale da poter essere confusa con essa;

b)

i prodotti tessili che figurano all’allegato IV, quando sono dello stesso tipo e hanno la stessa composizione, possono essere presentati alla vendita raggruppati sotto un’etichetta globale che contenga le indicazioni di composizione previste dalla presente direttiva;

c)

l’etichetta di composizione dei prodotti tessili venduti a metraggio può figurare soltanto sulla pezza o sul rotolo presentati alla vendita.

2.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché l’offerta in vendita dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), avvenga in modo che il consumatore finale possa prendere effettiva conoscenza della composizione di tali prodotti.

Articolo 11

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché le informazioni fornite all’atto dell’immissione sul mercato di prodotti tessili non possano dar luogo a confusione con le denominazioni e le menzioni previste dalla presente direttiva.

Articolo 12

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, e delle altre disposizioni della presente direttiva in materia di etichettatura dei prodotti tessili, le percentuali in fibre di cui agli articoli 4, 5 e 6 vengono determinate senza tener conto degli elementi seguenti:

a)

per tutti i prodotti tessili: parti non tessili, cimose, etichette e contrassegni, bordure e paramonture che non fanno parte integrante del prodotto, bottoni e fibbie ricoperte di materie tessili, accessori, ornamenti, nastri non elastici, fili e nastri elastici aggiunti in posti specifici e limitati del prodotto e, alle condizioni previste all’articolo 7, fibre visibili e isolabili a scopo decorativo e fibre antistatiche;

b)

per i rivestimenti per pavimenti e per i tappeti: tutti gli elementi che non costituiscano lo strato di usura;

c)

per i tessuti destinati al rivestimento di mobili: gli orditi e le trame di legamento e di imbottitura che non fanno parte dello strato di usura;

d)

per i tendaggi: gli orditi e le trame di legamento e di imbottitura che non fanno parte del diritto della stoffa;

e)

per gli altri prodotti tessili: supporti, rinforzi, interni del collo e fusti, fili per cucito e quelli di unione a meno che sostituiscano la trama e/o l’ordito del tessuto, le imbottiture che non hanno funzione isolante e, fatte salve le disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 1, le fodere.

Ai sensi della presente lettera:

i)

non sono considerati come supporti da eliminare i tessuti di fondo dei prodotti tessili che servono da supporto allo strato di usura, in particolare i tessuti di fondo delle coperte e dei tessuti doppi e quelli dei prodotti di velluto o di felpa e affini;

ii)

si intendono per «rinforzi i fili o i tessuti aggiunti» a parti specifiche e limitate del prodotto tessile al fine di rinforzarle o di conferire loro rigidità e spessore;

f)

le materie grasse, i leganti, le cariche, gli appretti, i prodotti di impregnazione, i prodotti ausiliari di tintura e di stampa, nonché altri prodotti per il trattamento dei tessili. In mancanza di disposizioni comunitarie, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per evitare che questi elementi siano presenti in quantità tale da indurre in errore il consumatore.

Articolo 13

1.   I controlli della conformità dei prodotti tessili alle indicazioni di composizione previste dalla presente direttiva sono effettuati secondo i metodi di analisi stabiliti nelle direttive di cui al paragrafo 2.

A tal fine le percentuali in fibre di cui agli articoli 4, 5 e 6 vengono determinate applicando alla massa anidra di ciascuna fibra il relativo tasso convenzionale di cui all’allegato V, previa eliminazione degli elementi indicati all’articolo 12.

2.   Speciali direttive precisano i metodi di prelievo dei campioni e di analisi da seguire negli Stati membri per determinare la composizione in fibre dei prodotti contemplati nella presente direttiva.

Articolo 14

1.   Gli Stati membri non possono, per motivi attinenti alle denominazioni o alle indicazioni della composizione, vietare od ostacolare l’immissione sul mercato dei prodotti tessili conformi alle disposizioni della presente direttiva.

2.   Le disposizioni della presente direttiva non ostano all’applicazione delle disposizioni vigenti in ogni Stato membro relative alla protezione della proprietà industriale e commerciale, alle indicazioni di provenienza, alle denominazioni d’origine e alla repressione della concorrenza sleale.

Articolo 15

1.   La Commissione adotta le aggiunte all’allegato I e le aggiunte e le modifiche all’allegato V necessarie per adeguare tali allegati al progresso tecnico.

2.   La Commissione determina i nuovi metodi di analisi quantitativa relativi alle mischie binarie e ternarie, diversi da quelli previsti nella direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili (6) e nella direttiva 73/44/CEE del Consiglio, del 26 febbraio 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’analisi quantitativa di mischie ternarie di fibre tessili (7).

3.   Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 16

1.   La Commissione è assistita dal comitato per il settore delle direttive relative alle denominazioni e all’etichettatura dei prodotti tessili, istituito sulla base della direttiva 96/73/CE.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 17

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 18

La direttiva 96/74/CE, modificata dagli atti di cui all’allegato VI, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati all’allegato VI, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato VII.

Articolo 19

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 20

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 14 gennaio 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

A. VONDRA


(1)  GU C 162 del 25.6.2008, pag. 40.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 dicembre 2008.

(3)  GU L 32 del 3.2.1997, pag. 38.

(4)  Vedi allegato VI, parte A.

(5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(6)  GU L 32 del 3.2.1997, pag. 1.

(7)  GU L 83 del 30.3.1973, pag. 1.


ALLEGATO I

TABELLA DELLE FIBRE TESSILI

(di cui all’articolo 3)

Numeri

Denominazione

Descrizione delle fibre

1

lana (1)

Fibra tratta dal vello della pecora (Ovis aries)

2

alpaca, lama, cammello, kashmir, mohair, angora, vigogna, yack, guanaco, cashgora, castoro, lontra, preceduta o meno dalla denominazione «lana» o «pelo» (1)

Peli degli animali citati a fianco: alpaca, lama, cammello, capra del Kashmir, capra angora, coniglio angora, vigogna, yack, guanaco, capra cashgora (incrocio della capra kashmir e della capra angora), castoro, lontra

3

pelo o crine con o senza indicazione della specie animale (per esempio pelo bovino, pelo di capra comune, crine di cavallo …)

Peli di vari animali diversi da quelli citati ai punti 1 e 2

4

seta

Fibra proveniente esclusivamente da insetti sericigeni

5

cotone

Fibra proveniente dal seme del cotone (Gossypium)

6

kapok

Fibra proveniente dall’interno del frutto del kapok (Ceiba pentandra)

7

lino

Fibra proveniente dal libro del lino (Linum usitatissimum)

8

canapa

Fibra proveniente dal libro della canapa (Cannabis sativa)

9

juta

Fibra proveniente dal libro del Corchorus olitorius e del Corchorus capsularis. Ai sensi della presente direttiva sono assimilate alla juta le fibre provenienti dal libro dell’Hibiscus cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata

10

abaca

Fibra proveniente dalle guaine fogliari della Musa textilis

11

alfa

Fibra proveniente dalla foglia della Stipa tenacissima

12

cocco

Fibra proveniente dal frutto della Cocos nucifera

13

ginestra

Fibra proveniente dal libro del Cytisus scoparius e/o Spartium junceum

14

ramié

Fibra proveniente dal libro della Boehmeria nivea e della Boehmeria tenacissima

15

sisal

Fibra proveniente dalle foglie dell’Agave sisalana

16

Sunn

Fibra proveniente dal libro di Crotalaria juncea

17

Henequen

Fibra proveniente dal libro di Agave fourcroydes

18

Maguey

Fibra proveniente dal libro di Agave cantala

19

acetato

Fibra d’acetato di cellulosa di cui meno del 92 % ma almeno il 74 % dei gruppi ossidrilici è acetilato

20

alginica

Fibra ottenuta da sali metallici dell’acido alginico

21

cupro

Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante procedimento cuprammoniacale

22

modal

Fibra di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento viscoso modificato ed avente un’elevata forza di rottura ed un elevato modulo a umido. La forza di rottura (BC) allo stato ambientato e la forza (BM) necessaria a ottenere un allungamento del 5 % allo stato umido sono:

BC (centi-newton) ≥ 1,3 √T + 2 T

BM (centi-newton) ≥ 0,5 √T

dove T è la massa lineica media espressa in decitex

23

proteica

Fibra ottenuta a partire da sostanze proteiche naturali rigenerate e stabilizzate mediante l’azione di agenti chimici

24

triacetato

Fibra di acetato di cellulosa di cui almeno il 92 % dei gruppi ossidrilici è acetilato

25

viscosa

Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante il procedimento viscosa per il filamento e per la fibra non continua

26

acrilica

Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l’85 % in massa del motivo acrilonitrilico

27

clorofibra

Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50 % in massa del motivo monomerico vinilico clorurato o vinilidenico clorurato

28

fluorofibra

Fibra formata da macromolecole lineari ottenute a partire da monomeri alifatici fluorurati

29

modacrilica

Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50 % e meno dell’85 % in massa del motivo acrilonitrilico

30

poliammide o nylon

Fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella loro catena legami ammidici ricorrenti, di cui almeno l’85 % è legato a motivi alifatici o ciclo-alifatici

31

aramide

Fibra di macromolecole lineari sintetiche, costituite da gruppi aromatici legati fra loro da legami ammidici ed immidici, di cui almeno l’85 % è legato direttamente a due nuclei aromatici, mentre il numero dei legami immidici, ove presenti, non può essere superiore a quello dei legami ammidici

32

poli-immide

Fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella catena motivi immidici ricorrenti

33

Lyocell (2)

Fibra di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento di dissoluzione e di filatura in solvente organico, senza formazione di derivati

34

polilattide

Fibra formata da macromolecole lineari la cui catena contiene almeno per l’85 % (in massa) unità di estere dell’acido lattico derivate da zuccheri naturali, e che ha una temperatura di fusione di almeno di 135 °C

35

poliestere

Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l’85 % in massa di un estere da diolo ed acido tereftalico

36

polietilenica

Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici non sostituiti

37

polipropilenica

Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici, di cui un atomo di carbonio ogni due porta una ramificazione metilica, in configurazione isotattica, e senza ulteriori sostituzioni

38

poliureica

Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale ureilenico (NH-CO-NH)

39

poliuretanica

Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale uretanico

40

vinilal

Fibra formata da macromolecole lineari la cui catena è costituita da alcole polivinilico a tasso di acetalizzazione variabile

41

trivinilica

Fibra formata da terpolimero di acrilonitrile, di un monomero vinilico clorurato e di un terzo monomero vinicolo, nessuno dei quali rappresenta il 50 % della massa totale

42

gomma

Fibra elastomerica costituita sia da poliisoprene naturale o sintetico, sia da uno o più dieni polimerizzati con o senza uno o più monomeri vinilici che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione

43

elastan

Fibra elastomerica costituita da almeno l’85 % in massa di poliuretano segmentato, che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione

44

vetro tessile

Fibra costituita da vetro

45

Denominazione corrispondente alla materia della quale le fibre sono composte, per esempio: metallo (metallica, metallizzata), amianto, carta tessile, preceduta o meno dalla parola «filo» o «fibra»

Fibre ottenute da materie varie o nuove, diverse da quelle indicate altrove nel presente allegato

46

elastomultiestere

Fibra formata dall’interazione, nel corso di due o più fasi distinte, di due o più macromolecole lineari chimicamente distinte (di cui nessuna supera l’85 % in massa), contenente gruppi estere come unità funzionale dominante (almeno l’85 %), che, dopo opportuno trattamento, se allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere una volta e mezzo la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione

47

Elastolefina

Fibra, composta di almeno il 95 % (massa) di macromolecole parzialmente reticolate di etilene e di almeno un’altra olefina, che, dopo essere stata stirata fino a una volta e mezza la sua lunghezza originale, recupera rapidamente e sostanzialmente la lunghezza iniziale una volta cessata la trazione


(1)  La denominazione «lana» di cui al numero 1 può essere usata anche per indicare una mischia di fibre provenienti dal vello della pecora e dai peli indicati al numero 2, terza colonna.

Questa disposizione si applica ai prodotti tessili di cui agli articoli 4 e 5 nonché a quelli di cui all’articolo 6, a condizione che questi ultimi siano parzialmente composti dalle fibre indicate ai numeri 1 e 2.

(2)  Per «solvente organico» s’intende essenzialmente una miscela di prodotti chimici organici e d’acqua.


ALLEGATO II

Nomi di cui all’articolo 5, paragrafo 1

:

in bulgaro

:

«необработена вълна»,

:

in spagnolo

:

«lana virgen» o «lana de esquilado»,

:

in ceco

:

«střižní vlna»,

:

in danese

:

«ren, ny uld»,

:

in tedesco

:

«Schurwolle»,

:

in estone

:

«uus vill»,

:

in greco

:

«παρθένο μαλλί»,

:

in inglese

:

«virgin wool» o «fleece wool»,

:

in francese

:

«laine vierge» o «laine de tonte»,

:

in italiano

:

«lana vergine» o «lana di tosa»,

:

in lettone

:

«pirmlietojuma vilna» o «jaunvilna»,

:

in lituano

:

«natūralioji vilna»,

:

in ungherese

:

«élőgyapjú»,

:

in maltese

:

«suf verġni»,

:

in olandese

:

«scheerwol»,

:

in polacco

:

«żywa wełna»,

:

in portoghese

:

«lã virgem»,

:

in rumeno

:

«lână virgină»,

:

in slovacco

:

«strižná vlna»,

:

in sloveno

:

«runska volna»,

:

in finlandese

:

«uusi villa»,

:

in svedese

:

«ren ull».


ALLEGATO III

Prodotti che non possono essere assoggettati all’obbligo di etichettatura o di stampigliatura

[di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a)]

1.

Fermamaniche di camicie

2.

Cinturini di materia tessile per orologio

3.

Etichette e contrassegni

4.

Manopole di materia tessile imbottite

5.

Copricaffettiere

6.

Copriteiere

7.

Maniche di protezione

8.

Manicotti non di felpa

9.

Fiori artificiali

10.

Puntaspilli

11.

Tele dipinte

12.

Prodotti tessili per rinforzi e supporti

13.

Feltri

14.

Prodotti tessili confezionati usati, purché esplicitamente dichiarati tali

15.

Ghette

16.

Imballaggi, esclusi quelli nuovi e venduti come tali

17.

Cappelli di feltro

18.

Articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria

19.

Articoli di materia tessile da viaggio

20.

Arazzi ricamati a mano, finiti o da completare, e materiali per la loro fabbricazione compresi i fili per ricamo venduti separatamente dal canovaccio e appositamente confezionati per essere impiegati per tali arazzi

21.

Chiusure lampo

22.

Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile

23.

Copertine di materia tessile per libri

24.

Giocattoli

25.

Parti tessili di calzature, ad eccezione delle fodere coibenti

26.

Centrini composti di vari elementi e con superficie inferiore a 500 cm2

27.

Tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno

28.

Copriuova

29.

Astucci per il trucco

30.

Borse in tessuto per tabacco

31.

Custodie in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari e pettini

32.

Articoli di protezione per lo sport, ad eccezione dei guanti

33.

«Nécessaires» da toletta

34.

«Nécessaires» per calzature

35.

Articoli funerari

36.

Articoli monouso, ad eccezione delle ovatte

Ai sensi della presente direttiva sono considerati monouso gli articoli tessili destinati ad essere usati una sola volta ovvero per breve durata, il cui normale impiego esclude qualsiasi ricondizionamento per un ulteriore uso identico o analogo

37.

Articoli tessili soggetti alle norme della farmacopea europea e recanti una dicitura che vi fa riferimento, bende e fasciature non monouso per applicazioni mediche e ortopediche, ed articoli tessili d’ortopedia in generale

38.

Articoli tessili, comprese funi, corde e spaghi (fatto salvo il punto 12 dell’allegato IV), destinati normalmente:

a)

a essere usati in modo strumentale nelle attività di produzione e di trasformazione dei beni;

b)

a essere incorporati in macchine, impianti (di riscaldamento, climatizzazione, illuminazione, ecc.), apparecchi domestici e altri, veicoli e altri mezzi di trasporto, od a servire per il funzionamento, la manutenzione e l’attrezzatura dei medesimi, esclusi i teloni e gli accessori in materie tessili per automobili, venduti separatamente dai veicoli.

39.

Articoli tessili di protezione e di sicurezza, quali cinture di sicurezza, paracadute, giubbotti di salvataggio, scivoli d’emergenza, dispositivi antincendio, giubbotti antiproiettile, indumenti speciali di protezione (ad esempio: quelli che proteggono contro il fuoco, gli agenti chimici o altri rischi)

40.

Strutture gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport, stand d’esposizione, depositi, ecc.), sempre che vengano fornite indicazioni sulle loro prestazioni e caratteristiche tecniche

41.

Vele

42.

Articoli tessili per animali

43.

Bandiere, stendardi e gagliardetti


ALLEGATO IV

Prodotti per cui è obbligatoria soltanto un’etichettatura o stampigliatura globale

[di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b)]

1.

Canovacci

2.

Strofinacci per pulizia

3.

Bordure e guarnizioni

4.

Passamaneria

5.

Cinture

6.

Bretelle

7.

Reggicalze e giarrettiere

8.

Stringhe

9.

Nastri

10.

Elastici

11.

Imballaggi nuovi e venduti come tali

12.

Spaghi per imballaggio ed usi agricoli; spaghi, corde e funi diverse da quelle di cui al numero 38 dell’allegato III (1)

13.

Centrini

14.

Fazzoletti

15.

Retine per capelli

16.

Cravatte e nodi a farfalla per bambini

17.

Bavaglini; guanti e pannolini per bagno

18.

Fili per cucito, rammendo e ricamo, preparati per la vendita al minuto in piccole unità, il cui peso netto non superi 1 g

19.

Cinghie per tendaggi e veneziane


(1)  Per i prodotti di cui a questo punto, venduti a taglio, l’etichettatura globale è quella del rotolo. Fra le corde e le funi indicate in questo numero figurano in particolare quelle per alpinismo e quelle per gli sport nautici.


ALLEGATO V

Tassi convenzionali da impiegare per il calcolo della massa delle fibre contenute in un prodotto tessile

(di cui all’articolo 13)

N. delle fibre

Fibre

Percentuali

1—2

Lana e peli:

 

fibre pettinate

18,25

fibre cardate

17,00 (1)

3

Peli:

 

fibre pettinate

18,25

fibre cardate

17,00 (1)

Crine:

 

fibre pettinate

16,00

fibre cardate

15,00

4

Seta

11,00

5

Cotone:

 

fibre normali

8,50

fibre mercerizzate

10,50

6

Kapok

10,90

7

Lino

12,00

8

Canapa

12,00

9

Juta

17,00

10

Abaca

14,00

11

Alfa

14,00

12

Cocco

13,00

13

Ginestra

14,00

14

Ramié (fibra bianchita)

8,50

15

Sisal

14,00

16

Sunn

12,00

17

Henequen

14,00

18

Maguey

14,00

19

Acetato

9,00

20

Alginica

20,00

21

Cupro

13,00

22

Modal

13,00

23

Proteica

17,00

24

Triacetato

7,00

25

Viscosa

13,00

26

Acrilica

2,00

27

Clorofibra

2,00

28

Fluorofibra

0,00

29

Modacrilica

2,00

30

Poliammidica o Nylon

 

fibra non continua

6,25

Filamento

5,75

31

Aramide

8,00

32

Poli-immide

3,50

33

Lyocell

13,00

34

Polylactide

1,50

35

Poliestere

 

fibra non continua

1,50

Filamento

1,50

36

Polietilenica

1,50

37

Polipropilenica

2,00

38

Poliureica

2,00

39

Poliuretanica:

 

fibra non continua

3,50

Filamento

3,00

40

Vinilal

5,00

41

Trivinilica

3,00

42

Gomma

1,00

43

Elastan

1,50

44

Vetro tessile:

 

di diametro medio superiore a 5 μm

2,00

di diametro medio pari o inferiore a 5 μm

3,00

45

Metallica

2,00

Metallizzata

2,00

Amianto

2,00

Carta tessile

13,75

46

Elastomultiestere

1,50

47

Elastolefina

1,50


(1)  Il tasso convenzionale del 17 % è applicato nel caso in cui non sia possibile accertare se il prodotto tessile contenente lana e/o peli appartenga al ciclo pettinato o cardato.


ALLEGATO VI

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

(di cui all’articolo 18)

Direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 32 del 3.2.1997, pag. 38).

 

Direttiva 97/37/CE della Commissione

(GU L 169 del 27.6.1997, pag. 74).

 

Punto 1.F.2 dell’allegato II dell’atto di adesione del 2003

(GU L 236 del 23.9.2003, pag. 66).

 

Direttiva 2004/34/CE della Commissione

(GU L 89 del 26.3.2004, pag. 35).

 

Direttiva 2006/3/CE della Commissione

(GU L 5 del 10.1.2006, pag. 14).

 

Direttiva 2006/96/CE del Consiglio

(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81).

limitatamente all’allegato, punto D 2

Direttiva 2007/3/CE della Commissione

(GU L 28 del 3.2.2007, pag. 12).

 


PARTE B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale

(di cui all’articolo 18)

Direttiva

Termine di attuazione

96/74/CE

97/37/CE

1o giugno 1998

2004/34/CE

1o marzo 2005

2006/3/CE

9 gennaio 2007

2006/96/CE

1o gennaio 2007

2007/3/CE

2 febbraio 2008


ALLEGATO VII

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 96/74/CE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 2, alinea

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), alinea

Articolo 2, paragrafo 2, primo trattino

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), i)

Articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), ii)

Articolo 2, paragrafo 3, alinea

Articolo 2, paragrafo 2, alinea

Articolo 2, paragrafo 3, primo trattino

Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 3, secondo trattino

Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 3, terzo trattino

Articolo 2, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5, paragrafo 1, parole ad eccezione dei trattini

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1, trattini

Allegato II

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 1, alinea

Articolo 6, paragrafo 1, alinea

Articolo 6, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 1, terzo trattino

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 3, alinea

Articolo 9, paragrafo 3, alinea

Articolo 9, paragrafo 3, lettera a), primo comma, alinea

Articolo 9, paragrafo 3, lettera a), primo comma, alinea

Articolo 9, paragrafo 3, lettera a), primo comma, primo trattino

Articolo 9, paragrafo 3, lettera a), primo comma, punto i)

Articolo 9, paragrafo 3, lettera a), primo comma, secondo trattino

Articolo 9, paragrafo 3, lettera a), primo comma, punto ii)

Articolo 9, paragrafo 3, lettera a), primo comma, terzo trattino

Articolo 9, paragrafo 3, lettera a), primo comma, punto iii)

Articolo 9, paragrafo 3, lettera a), secondo comma

Articolo 9, paragrafo 3, lettera a), secondo comma

Articolo 9, paragrafo 3, lettera a), terzo comma

Articolo 9, paragrafo 3, lettera a), terzo comma

Articolo 9, paragrafo 3, lettere da b) a f)

Articolo 9, paragrafo 3, lettere da b) a f)

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12, alinea

Articolo 12, alinea

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 12, lettera a)

Articolo 12, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 12, lettera b)

Articolo 12, paragrafo 2, lettera b), primo comma

Articolo 12, lettera c)

Articolo 12, paragrafo 2, lettera b), secondo comma

Articolo 12, lettera d)

Articolo 12, paragrafo 2, lettera c), primo comma

Articolo 12, lettera e), primo comma

Articolo 12, paragrafo 2, lettera c), secondo comma, alinea

Articolo 12, lettera e), secondo comma, alinea

Articolo 12, paragrafo 2, lettera c), secondo comma, primo trattino

Articolo 12, lettera e), secondo comma, punto i)

Articolo 12, paragrafo 2, lettera c), secondo comma, secondo trattino

Articolo 12, lettera e), secondo comma, punto ii)

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 12, lettera f)

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 14

Articolo 15, alinea

Articolo 1, paragrafo 2, alinea

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 16

Articoli 15 e 16

Articolo 17

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 18

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 20

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 19

Allegato I, nn. da 1 a 33

Allegato I, nn. da 1 a 33

Allegato I, n. 33a

Allegato I, n. 34

Allegato I, n. 34

Allegato I, n. 35

Allegato I, n. 35

Allegato I, n. 36

Allegato I, n. 36

Allegato I, n. 37

Allegato I, n. 37

Allegato I, n. 38

Allegato I, n. 38

Allegato I, n. 39

Allegato I, n. 39

Allegato I, n. 40

Allegato I, n. 40

Allegato I, n. 41

Allegato I, n. 41

Allegato I, n. 42

Allegato I, n. 42

Allegato I, n. 43

Allegato I, n. 43

Allegato I, n. 44

Allegato I, n. 44

Allegato I, n. 45

Allegato I, n. 45

Allegato I, n. 46

Allegato I, n. 46

Allegato I, n. 47

Allegato II, nn. da 1 a 33

Allegato V, nn. da 1 a 33

Allegato II, n. 33a

Allegato V, n. 34

Allegato II, n. 34

Allegato V, n. 35

Allegato II, n. 35

Allegato V, n. 36

Allegato II, n. 36

Allegato V, n. 37

Allegato II, n. 37

Allegato V, n. 38

Allegato II, n. 38

Allegato V, n. 39

Allegato II, n. 39

Allegato V, n. 40

Allegato II, n. 40

Allegato V, n. 41

Allegato II, n. 41

Allegato V, n. 42

Allegato II, n. 42

Allegato V, n. 43

Allegato II, n. 43

Allegato V, n. 44

Allegato II, n. 44

Allegato V, n. 45

Allegato II, n. 45

Allegato V, n. 46

Allegato II, n. 46

Allegato V, n. 47

Allegato III

Allegato III

Allegato IV

Allegato IV

Allegato V

Allegato VI

Allegato VI

Allegato VII


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