Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0964

    Regolamento (CE) n. 964/2007 della Commissione, del 14 agosto 2007 , recante modalità di apertura e di gestione dei contingenti tariffari applicabili al riso originario dei paesi meno avanzati, per le campagne di commercializzazione 2007/08 e 2008/09

    GU L 213 del 15.8.2007, p. 26–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogato da 32020R0760

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/964/oj

    15.8.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 213/26


    REGOLAMENTO (CE) N. 964/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 14 agosto 2007

    recante modalità di apertura e di gestione dei contingenti tariffari applicabili al riso originario dei paesi meno avanzati, per le campagne di commercializzazione 2007/08 e 2008/09

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 6,

    visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, e l’articolo 13, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1401/2002 della Commissione (3) fissa norme dettagliate per l’apertura e la gestione dei contingenti tariffari di riso originario dei paesi meno progrediti, per le campagne di commercializzazione da 2002/03 a 2008/09. Dopo l’entrata in vigore di detto regolamento, sono stati adottati o modificati alcuni regolamenti orizzontali o settoriali, e cioè il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4), il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e d’esportazione nel settore dei cereali e del riso (5), ed il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti ad un regime di titoli di importazione (6), regolamenti di cui occorre tenere conto per il presente contingente.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 1301/2006 stabilisce in particolare le modalità relative alle domande di titoli d’importazione, ai richiedenti e al rilascio dei titoli. Detto regolamento si applica fatte salve eventuali condizioni supplementari o deroghe previste dai regolamenti settoriali. È quindi opportuno per motivi di chiarezza adattare le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per l’importazione di riso originario dei paesi meno avanzati adottando un nuovo regolamento ed abrogando il regolamento (CE) n. 1401/2002.

    (3)

    L’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 980/2005 dispone che, fino a quando i dazi della tariffa doganale comune non saranno totalmente sospesi, e cioè fino al 1o settembre 2009, per ogni campagna di commercializzazione sarà aperto un contingente tariffario globale a dazio zero per i prodotti del codice 1006 originari dei paesi che beneficiano, in conformità all’allegato I del suddetto regolamento, di un regime speciale concesso ai paesi meno avanzati. Detto contingente tariffario è calcolato sulla base di un quantitativo di 2 895 tonnellate per la campagna di commercializzazione 2002/03, espresse in equivalente riso semigreggio, per i prodotti del codice NC 1006, aumentato del 15 % per ciascuna delle successive campagne di commercializzazione. Su tali basi occorre determinare i quantitativi per le campagne future.

    (4)

    Per garantire la corretta gestione dei suddetti contingenti, è necessario permettere agli operatori di presentare domande nei primi sette giorni della campagna di commercializzazione che comincia il 1o settembre e, qualora ci fossero quantitativi residui, occorre prevedere la possibilità di presentare nuove domande nei primi sette giorni del mese di febbraio. Per lo stesso motivo occorre definire con il presente regolamento le norme specifiche relative alla compilazione delle domande di titoli, al loro rilascio, al periodo di validità e alla comunicazione delle informazioni alla Commissione nonché le misure amministrative idonee a garantire che il volume del contingente stabilito non sia superato. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 limita in ogni caso il periodo di validità dei titoli all’ultimo giorno del periodo contingentale. Inoltre, al fine di migliorare il controllo di detto contingente, occorre fissare l’importo della cauzione ad un livello adeguato ai rischi incorsi.

    (5)

    Le disposizioni relative alla prova dell’origine contenute negli articoli da 67 a 97 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (7), definiscono la nozione di prodotti originari applicabile alle preferenze tariffarie generalizzate. Occorre prevedere la loro applicazione.

    (6)

    Occorre applicare dette misure a partire dall’inizio della prossima campagna di commercializzazione, e cioè dal 1o settembre 2007.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   I contingenti tariffari di importazione annuali a dazio zero di cui all’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 980/2005, sono aperti il primo giorno di ogni campagna di commercializzazione per i prodotti del codice NC 1006 espressi in equivalente di riso semigreggio, alle seguenti condizioni:

    a)

    numero d’ordine 09.4177 ed un quantitativo di 5 821 tonnellate, per la campagna di commercializzazione 2007/08;

    b)

    numero d’ordine 09.4178 ed un quantitativo di 6 694 tonnellate, per la campagna di commercializzazione 2008/09.

    I contingenti di cui al primo comma si applicano soltanto alle importazioni originarie dei paesi che, in conformità dell’allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005, beneficiano del regime speciale a favore dei paesi meno avanzati.

    2.   Il tasso di conversione tra il riso semigreggio ed il risone, il riso semilavorato o il riso lavorato è quello definito all’articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE della Commissione (8), eccetto per le rotture di riso, per le quali i quantitativi richiesti sono contabilizzati sulla base del loro peso effettivo.

    3.   Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000, (CE) n. 1342/2003 e (CE) n. 1301/2006.

    Articolo 2

    1.   La domanda di titolo di importazione e il titolo stesso recano:

    a)

    nella casella 8, l’indicazione dello Stato di cui il prodotto è originario e la menzione «sì» contrassegnata con una crocetta;

    b)

    nella casella 20, il numero d’ordine del contingente e la menzione «regolamento (CE) n. 964/2007».

    2.   In ogni domanda di titolo è indicato un quantitativo in chilogrammi, senza decimali.

    3.   In deroga all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003, l’importo della cauzione relativa ai titoli di importazione è fissato a 46 EUR per tonnellata.

    4.   Le domande di titoli sono depositate presso le autorità competenti dello Stato membro interessato nel corso dei primi sette giorni della campagna di commercializzazione di cui trattasi ed eventualmente, in caso di apertura del periodo complementare di cui al paragrafo 7, nel corso dei primi sette giorni del mese di febbraio della stessa campagna di commercializzazione.

    5.   Il coefficiente di attribuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, è fissato dalla Commissione entro dieci giorni dall’ultimo giorno utile per la comunicazione di cui all’articolo 4, lettera a), del presente regolamento.

    Se, in seguito all’applicazione del primo comma, il quantitativo per cui deve essere rilasciato il titolo è inferiore a 20 tonnellate, mentre la domanda riguardava un quantitativo superiore, la domanda di titolo può essere ritirata dall’operatore entro un termine di due giorni lavorativi a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento che fissa il coefficiente di attribuzione.

    6.   Il titolo di importazione è rilasciato il ventesimo giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno utile per il deposito delle domande.

    7.   Se i titoli di importazioni rilasciati a norma del paragrafo 6, per le domande depositate nei primi sette giorni della campagna di commercializzazione, non coprono la totalità del contingente di cui trattasi, i quantitativi restanti possono essere attribuiti nel corso del periodo complementare che comincia nel mese di febbraio della campagna di commercializzazione in corso. Qualora decida l’apertura del suddetto periodo complementare, la Commissione fissa e pubblica i quantitativi disponibili entro il 1o novembre dell’anno contingentale in corso.

    8.   In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2003, il titolo di importazione è valido a partire dal giorno effettivo di rilascio ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, fino alla fine del sesto mese successivo.

    Articolo 3

    1.   L’immissione in libera pratica nell’ambito dei contingenti di cui all’articolo 1 del presente regolamento è subordinata alla presentazione di un certificato di origine, modulo A, rilasciato a norma degli articoli da 67 a 97 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

    2.   Il certificato di origine, modulo A, reca nel riquadro 4:

    a)

    la menzione «regolamento (CE) n. 964/2007»;

    b)

    la data di carico del riso nel paese di esportazione beneficiario e la campagna di commercializzazione, come fissata all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1785/2003, per la quale è effettuata la consegna;

    c)

    il codice NC ad otto cifre.

    Articolo 4

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione per via elettronica:

    a)

    entro il secondo giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno utile per il deposito delle domande di titoli, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), le informazioni relative alle domande di titoli di importazione, di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC ad otto cifre e per paese d’origine dei quantitativi totali (in peso di prodotto) su cui vertono le domande;

    b)

    entro il secondo giorno lavorativo successivo al rilascio dei titoli di importazione, le informazioni relative ai titoli rilasciati, di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC a otto cifre e per paese d’origine dei quantitativi totali (in peso di prodotto) per i quali sono stati rilasciati i titoli d’importazione, nonché i quantitativi per i quali le domande di titolo sono state ritirate, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma;

    c)

    entro l’ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi totali (in peso di prodotto) effettivamente immessi in libera pratica in applicazione del contingente in causa nel corso del secondo mese precedente, ripartiti per codice NC a otto cifre. Se nei mesi in questione non è stato immesso in libera pratica nessun quantitativo, è trasmessa una comunicazione negativa. Tuttavia, detta comunicazione non è più necessaria il terzo mese successivo al termine ultimo di validità dei titoli.

    Articolo 5

    Il regolamento (CE) n. 1401/2002 è abrogato.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2007.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2007.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 606/2007 della Commissione (GU L 141 del 2.6.2007, pag. 4).

    (2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

    (3)  GU L 203 dell’1.8.2002, pag. 42.

    (4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

    (5)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1996/2006 (GU L 398 del 30.12.2006, pag. 1).

    (6)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

    (7)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 6).

    (8)  GU 204 del 24.8.1967, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2325/88 (GU L 202 del 27.7.1988, pag. 41).


    Top