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Document 32007D0066
Commission Decision of 18 December 2006 on a temporary experiment with regard to increasing the maximum weight of a lot of certain fodder plant seeds under Council Directive 66/401/EEC (notified under document number C(2006) 6572) (Text with EEA relevance)
Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2006 , relativa all’organizzazione di un esperimento temporaneo riguardante l’aumento del peso massimo ammesso per un lotto di alcune sementi di piante foraggere a norma della direttiva 66/401/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2006) 6572] (Testo rilevante ai fini del SEE).
Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2006 , relativa all’organizzazione di un esperimento temporaneo riguardante l’aumento del peso massimo ammesso per un lotto di alcune sementi di piante foraggere a norma della direttiva 66/401/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2006) 6572] (Testo rilevante ai fini del SEE).
GU L 32 del 6.2.2007, p. 161–163
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 219M del 24.8.2007, p. 174–176
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013: This act has been changed. Current consolidated version: 05/11/2010
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 32010D0667 | sostituzione | articolo 3 |
6.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 32/161 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2006
relativa all’organizzazione di un esperimento temporaneo riguardante l’aumento del peso massimo ammesso per un lotto di alcune sementi di piante foraggere a norma della direttiva 66/401/CEE del Consiglio
[notificata con il numero C(2006) 6572]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/66/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), in particolare l’articolo 13, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 66/401/CEE stabilisce il peso massimo di un lotto per evitare l’eterogeneità dei lotti nel contesto di un controllo delle sementi. |
(2) |
I cambiamenti relativi alla produzione di sementi e alle prassi di commercializzazione, in particolare l’aumento del volume delle coltivazioni di sementi e i metodi di trasporto, compresa la spedizione alla rinfusa, suggeriscono l’opportunità di aumentare il peso massimo stabilito per i lotti di sementi di graminacee. |
(3) |
Con la decisione 2002/454/CE della Commissione (2) è stato organizzato un esperimento temporaneo, che doveva concludersi il 1o giugno 2003, riguardante l’aumento del peso massimo ammesso per un lotto di alcune sementi di piante foraggere a norma della direttiva 66/401/CEE. Tuttavia nessuna azienda ha partecipato all’esperimento dal momento che la decisione comportava l’obbligo di esecuzione di un test di eterogeneità per ciascun lotto di sementi prodotto nell’ambito dell’esperimento, il che comportava forti spese supplementari. |
(4) |
L’attuale prassi internazionale, vale a dire il protocollo tecnico dell’ISTA (Associazione internazionale per le analisi delle sementi), approvato dal comitato direttivo dell’ISTA il 10 febbraio 2006 e adottato dal Consiglio dell’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) il 24 maggio 2006, autorizza il ricorso a procedure in base alle quali il peso massimo di un lotto può essere aumentato per quanto riguarda le graminacee. |
(5) |
Per valutare all’atto pratico le condizioni in base alle quali le piante destinate alla produzione sono in grado di produrre grandi lotti di sementi sufficientemente omogenei, occorre organizzare un esperimento temporaneo per aumentare il peso massimo di un lotto di graminacee. |
(6) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. In deroga all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 66/401/CEE e all’allegato III della medesima direttiva, per gli Stati membri che partecipano all’esperimento temporaneo e per quanto riguarda le sementi delle specie elencate alla colonna 1 dell’allegato III della suddetta direttiva sotto il titolo «GRAMINACEE», il peso massimo di un lotto viene fissato a 25 tonnellate.
2. Per gli Stati membri che partecipano all’esperimento temporaneo, le condizioni di cui all’allegato della presente decisione si applicano ad integrazione delle condizioni di cui alla direttiva 66/401/CEE.
3. Gli Stati membri che partecipano all’esperimento informano opportunamente la Commissione. Essi possono in qualsiasi momento ritirarsi dall’esperimento informandone la Commissione.
Articolo 2
Gli Stati membri presentano alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione sui risultati dell’esperimento relativa a ciascun anno, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Articolo 3
L’esperimento temporaneo inizia il 1o gennaio 2007 e si conclude il 30 giugno 2012.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE (GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18).
(2) GU L 155 del 14.6.2002, pag. 57.
ALLEGATO
Le condizioni di cui all’articolo 1 sono le seguenti:
a) |
in deroga alle dimensioni massime dei lotti di sementi di graminacee, si applicano le disposizioni del documento «ISTA/ISF Esperimento sulle dimensioni delle partite di sementi di piante erbacee» (1), adottato dal consiglio dell’OCSE il 24 maggio 2006; |
b) |
i produttori di sementi devono essere in possesso di un’autorizzazione ufficiale rilasciata dall’autorità di certificazione; |
c) |
l’etichetta ufficiale prescritta a norma della direttiva 66/401/CEE reca, dopo la dicitura «Normativa CE», il numero della presente decisione; |
d) |
i campioni forniti per le prove comparate comunitarie da uno Stato membro che partecipa all’esperimento temporaneo devono provenire da partite di sementi certificate ufficialmente conformemente alle condizioni dell’esperimento; |
e) |
l’esperimento viene effettuato sotto il controllo dell’autorità di certificazione che realizza, se del caso, controlli su una percentuale massima del 5 % dei test di eterogenicità. |
(1) http://www.seedtest.org/en/content—-1 — 1039.html)