Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2047

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2047 della Commissione, del 16 novembre 2015, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva esfenvalerate come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 300 del 17.11.2015, pp. 8–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2047/oj

17.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2047 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2015

che rinnova l'approvazione della sostanza attiva esfenvalerate come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 24 in combinato disposto con l'articolo 20, paragrafo 1, dello stesso regolamento,

considerando quanto segue:

(1)

L'approvazione della sostanza attiva esfenvalerate, di cui all'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (2) della Commissione, scade il 30 giugno 2016.

(2)

Una domanda di rinnovo dell'iscrizione dell'esfenvalerate nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3) è stata presentata a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 (4) della Commissione entro i termini previsti da tale articolo.

(3)

Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1141/2010. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(4)

Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto una relazione di valutazione del rinnovo e il 30 luglio 2013 l'ha presentata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.

(5)

L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni, provvedendo quindi ad inoltrare alla Commissione le osservazioni ricevute. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo sommario supplementare.

(6)

Il 22 ottobre 2014 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (5) sulla possibilità che l'esfenvalerate possa soddisfare i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 20 marzo 2015 la Commissione ha presentato il progetto del rapporto di riesame per l'esfenvalerate al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

(7)

È stato accertato, con riguardo ad uno o più usi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 sono soddisfatti. Si ritiene quindi che tali criteri di approvazione siano soddisfatti.

(8)

La valutazione dei rischi ai fini del rinnovo dell'approvazione dell'esfenvalerate si basa su un numero limitato di usi rappresentativi, che tuttavia non delimitano gli usi per i quali possono essere autorizzati i prodotti fitosanitari contenenti esfenvalerate. È pertanto opportuno non mantenere la limitazione agli usi come insetticida.

(9)

La Commissione ritiene comunque l'esfenvalerate una sostanza candidata alla sostituzione a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'esfenvalerate è una sostanza tossica ai sensi dei punti 3.7.2.2 e 3.7.2.3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009, in quanto il suo fattore di bioconcentrazione è maggiore di 2 000 e la concentrazione senza effetti osservati a lungo termine negli organismi d'acqua dolce è inferiore a 0,01 mg/l. L'esfenvalerate soddisfa pertanto le condizioni di cui all'allegato II, punto 4, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(10)

È quindi opportuno rinnovare l'approvazione dell'esfenvalerate come sostanza candidata alla sostituzione.

(11)

In conformità all'articolo 20, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(12)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1885 (6) della Commissione ha prorogato la scadenza per l'esfenvalerate in modo da consentire il completamento del processo di rinnovo entro la scadenza di tale sostanza. Poiché però è stata presa una decisione in merito al rinnovo entro la data originale di scadenza, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a partire dal giorno successivo alla data originale di scadenza.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva come sostanza candidata alla sostituzione

L'approvazione della sostanza attiva esfenvalerate come sostanza candidata alla sostituzione è rinnovata come enunciato nell'allegato I.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall'1 gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 10).

(5)   EFSA Journal (2014);12(11):3873. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu.

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1885 della Commissione, del 20 ottobre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-D, acibenzolar-s-metile, amitrolo, bentazone, cialofop butile, diquat, esfenvalerate, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), glifosate, iprovalicarb, isoproturon, lambda-cialotrina, metalaxyl-M, metsulfuron metile, picolinafen, prosulfuron, pimetrozina, piraflufen-etile, tiabendazolo, tifensulfuron metile e triasulfuron (GU L 276 del 21.10.2015, pag. 48).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

Esfenvalerate

N. CAS: 66230-04-4

N. CIPAC: 481

(αS)-α-ciano-3-fenossibenzil (2S)-2-(4-clorofenile)-3-metilbutirrato

830 g/kg

L'impurità toluene non deve superare 10 g/kg nel materiale tecnico.

1o gennaio 2016

31 dicembre 2022

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'esfenvalerate, in particolare delle appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

ai rischi posti dall'esfenvalerate e dall'isomero 2SαR del fenvalerate per gli organismi acquatici, compreso il rischio di bioaccumulo lungo la catena alimentare,

ai rischi per le api mellifere e gli artropodi non bersaglio,

alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

Le condizioni di uso devono includere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1)

nella parte A è soppressa la voce 10 relativa all'esfenvalerate;

2)

nella parte E è inserita la voce seguente:

 

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (*1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«2

Esfenvalerate

N. CAS: 66230-04-4

N. CIPAC: 481

(αS)-α-ciano-3-fenossibenzil (2S)-2-(4-clorofenile)-3-metilbutirrato

830 g/kg

L'impurità toluene non deve superare 10 g/kg nel materiale tecnico.

1o gennaio 2016

31 dicembre 2022

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'esfenvalerate, in particolare delle appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

ai rischi posti dall'esfenvalerato e dall'isomero 2SαR di fenvalerate per gli organismi acquatici, compreso il rischio di bioaccumulo lungo la catena alimentare,

ai rischi per le api mellifere e gli artropodi non bersaglio,

alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

Le condizioni di uso devono includere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.»


(*1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


Top