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Document 32015R2047
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2047 of 16 November 2015 renewing the approval of the active substance esfenvalerate, as a candidate for substitution, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011 (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2047 della Commissione, del 16 novembre 2015, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva esfenvalerate come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2047 della Commissione, del 16 novembre 2015, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva esfenvalerate come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 300 del 17.11.2015, pp. 8–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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17.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 300/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2047 DELLA COMMISSIONE
del 16 novembre 2015
che rinnova l'approvazione della sostanza attiva esfenvalerate come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 24 in combinato disposto con l'articolo 20, paragrafo 1, dello stesso regolamento,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'approvazione della sostanza attiva esfenvalerate, di cui all'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (2) della Commissione, scade il 30 giugno 2016. |
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(2) |
Una domanda di rinnovo dell'iscrizione dell'esfenvalerate nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3) è stata presentata a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 (4) della Commissione entro i termini previsti da tale articolo. |
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(3) |
Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1141/2010. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore. |
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(4) |
Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto una relazione di valutazione del rinnovo e il 30 luglio 2013 l'ha presentata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione. |
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(5) |
L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni, provvedendo quindi ad inoltrare alla Commissione le osservazioni ricevute. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo sommario supplementare. |
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(6) |
Il 22 ottobre 2014 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (5) sulla possibilità che l'esfenvalerate possa soddisfare i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 20 marzo 2015 la Commissione ha presentato il progetto del rapporto di riesame per l'esfenvalerate al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. |
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(7) |
È stato accertato, con riguardo ad uno o più usi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 sono soddisfatti. Si ritiene quindi che tali criteri di approvazione siano soddisfatti. |
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(8) |
La valutazione dei rischi ai fini del rinnovo dell'approvazione dell'esfenvalerate si basa su un numero limitato di usi rappresentativi, che tuttavia non delimitano gli usi per i quali possono essere autorizzati i prodotti fitosanitari contenenti esfenvalerate. È pertanto opportuno non mantenere la limitazione agli usi come insetticida. |
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(9) |
La Commissione ritiene comunque l'esfenvalerate una sostanza candidata alla sostituzione a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'esfenvalerate è una sostanza tossica ai sensi dei punti 3.7.2.2 e 3.7.2.3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009, in quanto il suo fattore di bioconcentrazione è maggiore di 2 000 e la concentrazione senza effetti osservati a lungo termine negli organismi d'acqua dolce è inferiore a 0,01 mg/l. L'esfenvalerate soddisfa pertanto le condizioni di cui all'allegato II, punto 4, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
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(10) |
È quindi opportuno rinnovare l'approvazione dell'esfenvalerate come sostanza candidata alla sostituzione. |
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(11) |
In conformità all'articolo 20, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
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(12) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1885 (6) della Commissione ha prorogato la scadenza per l'esfenvalerate in modo da consentire il completamento del processo di rinnovo entro la scadenza di tale sostanza. Poiché però è stata presa una decisione in merito al rinnovo entro la data originale di scadenza, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a partire dal giorno successivo alla data originale di scadenza. |
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(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva come sostanza candidata alla sostituzione
L'approvazione della sostanza attiva esfenvalerate come sostanza candidata alla sostituzione è rinnovata come enunciato nell'allegato I.
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall'1 gennaio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
(3) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 10).
(5) EFSA Journal (2014);12(11):3873. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu.
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1885 della Commissione, del 20 ottobre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-D, acibenzolar-s-metile, amitrolo, bentazone, cialofop butile, diquat, esfenvalerate, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), glifosate, iprovalicarb, isoproturon, lambda-cialotrina, metalaxyl-M, metsulfuron metile, picolinafen, prosulfuron, pimetrozina, piraflufen-etile, tiabendazolo, tifensulfuron metile e triasulfuron (GU L 276 del 21.10.2015, pag. 48).
ALLEGATO I
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Nome comune, numeri d'identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Disposizioni specifiche |
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Esfenvalerate N. CAS: 66230-04-4 N. CIPAC: 481 |
(αS)-α-ciano-3-fenossibenzil (2S)-2-(4-clorofenile)-3-metilbutirrato |
830 g/kg L'impurità toluene non deve superare 10 g/kg nel materiale tecnico. |
1o gennaio 2016 |
31 dicembre 2022 |
Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'esfenvalerate, in particolare delle appendici I e II. Nell'ambito di questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni di uso devono includere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.
ALLEGATO II
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:
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1) |
nella parte A è soppressa la voce 10 relativa all'esfenvalerate; |
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2) |
nella parte E è inserita la voce seguente:
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(*1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.