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Documento 32016R0804
Council Regulation (EU, Euratom) 2016/804 of 17 May 2016 amending Regulation (EU, Euratom) No 609/2014 on the methods and procedure for making available the traditional, VAT and GNI-based own resources and on the measures to meet cash requirements
Regolamento (UE, Euratom) 2016/804 del Consiglio, del 17 maggio 2016, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria
Regolamento (UE, Euratom) 2016/804 del Consiglio, del 17 maggio 2016, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria
GU L 132 del 21.5.2016, pagg. 85-94
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In vigore
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21.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 132/85 |
REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2016/804 DEL CONSIGLIO
del 17 maggio 2016
che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 322, paragrafo 2,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere della Corte dei conti europea (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio (3) è stato rifuso dal regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio (4), il quale deve entrare in vigore alla data di entrata in vigore della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio (5). Tale decisione non è ancora entrata in vigore. |
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(2) |
Al fine di dare alla Commissione (Eurostat) il tempo sufficiente per valutare i pertinenti dati relativi al reddito nazionale lordo (RNL), nonché di dare al comitato RNL il tempo sufficiente per formulare un parere sui dati relativi all'RNL, dovrebbe essere possibile apportare modifiche all'RNL di un determinato esercizio fino al 30 novembre del quarto anno successivo a detto esercizio. Di conseguenza, anche il periodo di conservazione dei documenti giustificativi relativi alle risorse proprie basate sull'imposta sul valore aggiunto (IVA) e sull'RNL dovrebbe essere prorogato dal 30 settembre al 30 novembre del quarto anno successivo all'esercizio cui si riferiscono. |
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(3) |
Il presente regolamento dovrebbe rispecchiare l'attuale prassi in base alla quale i conti della Commissione per le risorse proprie di cui all'articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 («conti della Commissione per le risorse proprie») sono tenuti presso il Tesoro degli Stati membri o presso le rispettive banche centrali nazionali. Il concetto di Tesoro dovrebbe contemplare anche altri enti pubblici che svolgono funzioni analoghe. |
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(4) |
I conti della Commissione per le risorse proprie dovrebbero essere esenti da spese e interessi. L'applicazione di spese o interessi negativi ridurrebbe il bilancio dell'Unione e determinerebbe una disparità di trattamento tra gli Stati membri. Pertanto, qualora siano applicabili interessi negativi ai conti della Commissione per le risorse proprie, gli Stati membri interessati dovrebbero accreditare un importo pari all'importo degli interessi negativi. Dato che alcuni Stati membri non hanno la possibilità di evitare l'incidenza finanziaria dell'obbligo di accreditare tali importi di interessi negativi ai conti della Commissione per le risorse proprie, è opportuno che la Commissione, nel coprire i bisogni di tesoreria, miri a ridurre tale incidenza disponendo in via prioritaria delle somme accreditate sui conti in questione. |
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(5) |
Gli addebiti sui conti della Commissione per le risorse proprie dovrebbero essere operati soltanto su istruzione di quest'ultima. Ciò non dovrebbe pregiudicare l'applicazione di interessi negativi. |
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(6) |
Per motivi di chiarezza e di leggibilità, l'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 dovrebbe essere suddiviso in vari articoli. |
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(7) |
La Commissione dovrebbe disporre in qualsiasi momento dei mezzi di tesoreria sufficienti per soddisfare il fabbisogno di pagamenti derivante dall'esecuzione del bilancio, particolarmente concentrato nei primi mesi dell'anno. La Commissione ha già la possibilità di invitare gli Stati membri ad anticipare fino a due dodicesimi supplementari per le esigenze specifiche del pagamento delle spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'ambito del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Per ridurre ulteriormente il rischio di ritardi nei pagamenti a seguito di una insufficienza temporanea di mezzi di tesoreria, la Commissione dovrebbe poter invitare gli Stati membri ad anticipare fino a una metà supplementare di un dodicesimo per le esigenze specifiche del pagamento delle spese dei fondi strutturali e di investimento europei nell'ambito del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), nella misura in cui ciò sia giustificato dal fabbisogno di tesoreria. Tuttavia, per evitare un'eccessiva pressione sulle tesorerie nazionali, l'importo totale che può essere anticipato allo stesso mese non dovrebbe essere superiore a due dodicesimi supplementari. Inoltre, a causa del particolare fabbisogno di pagamenti applicabile al FEAGA, ciò non va applicato a danno del FEAGA. |
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(8) |
A norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1150/2000, la Commissione deve calcolare le rettifiche delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL e comunicare agli Stati membri in tempo utile affinché essi possano iscriverle nel conto della Commissione per le risorse proprie il primo giorno feriale del mese di dicembre. Gli importi delle rettifiche che dovevano essere messi a disposizione il primo giorno feriale di dicembre 2014 hanno toccato livelli mai raggiunti in precedenza. Per evitare vincoli di bilancio eccessivamente gravosi per gli Stati membri a ridosso della fine dell'anno, il regolamento (UE, Euratom) n. 1377/2014 del Consiglio (8) ha modificato il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 per consentire agli Stati membri di differire, in determinate circostanze eccezionali, l'iscrizione delle rettifiche in questione nel conto della Commissione per le risorse proprie. |
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(9) |
Il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, così modificato, cesserà di applicarsi dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014. Tuttavia, ciò dovrebbe lasciare impregiudicata la validità dei differimenti dell'iscrizione delle rettifiche già formalmente richiesti a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1377/2014 quando quest'ultimo regolamento era ancora in vigore. |
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(10) |
A fini di semplificazione e per limitare le difficoltà di bilancio per gli Stati membri e la Commissione, in particolare verso la fine dell'anno, è opportuno razionalizzare la procedura di rettifica delle risorse proprie IVA e RNL. Dovrebbe essere previsto un intervallo di tempo maggiore tra la comunicazione formale agli Stati membri delle rettifiche richieste e la loro iscrizione nel conto della Commissione per le risorse proprie. Tale comunicazione e l'iscrizione dovrebbero intervenire nello stesso anno, che è anche quello pertinente per la registrazione dell'incidenza sui conti pubblici e ai fini del patto di stabilità e crescita. Dovrebbe avvenire l'immediata ridistribuzione dell'importo complessivo delle rettifiche tra gli Stati membri in base alle quote rispettive della risorsa propria basata sull'RNL. In tal modo verrebbe eliminata la necessità della deroga prevista dal regolamento (UE, Euratom) n. 1377/2014. |
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(11) |
Al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione, la procedura di calcolo degli interessi dovrebbe garantire in particolare la messa a disposizione puntuale e integrale delle risorse proprie. |
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(12) |
Al fine di migliorare la chiarezza e la certezza del diritto, dovrebbero essere definiti i casi in cui sono dovuti interessi di mora per le risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL. In considerazione delle specificità di dette risorse proprie, aventi un ciclo di verifica che consente correzioni e rettifiche rispettivamente entro il termine di quattro anni, eventuali modifiche delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL a seguito di tali correzioni o rettifiche non dovrebbero dar luogo al calcolo retroattivo degli interessi. Gli interessi relativi a tali risorse dovrebbero pertanto essere pagabili solo per i ritardi nell'iscrizione degli importi dei dodicesimi mensili e degli importi risultanti dal calcolo annuale delle rettifiche per gli esercizi finanziari precedenti. Inoltre, per mantenere un incentivo adeguato all'adozione di misure correttive, dovrebbero essere pagabili interessi anche in caso di tardiva iscrizione degli importi risultanti da rettifiche particolari degli estratti IVA alla data specificata in virtù delle misure adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio (9). In aggiunta, quando uno Stato membro non comunica, entro il termine esplicito stabilito dalla Commissione, le rettifiche dei dati relativi all'RNL necessarie per prendere in considerazione i punti notificati dalla Commissione o da uno Stato membro, si dovrebbero applicare interessi a qualsiasi aumento delle risorse proprie risultante da una rettifica apportata a seguito della presa in considerazione del punto notificato. Gli interessi dovrebbero essere applicati a partire dal momento in cui avrebbe dovuto essere iscritto l'importo della rettifica, che è il primo giorno feriale del mese di giugno dell'anno successivo a quello in cui scadeva il termine esplicito, fino al momento in cui l'importo rettificato è iscritto al conto. In linea con le norme e la prassi vigenti, ogni ritardo nell'iscrizione di risorse proprie tradizionali dovrebbe dar luogo al calcolo degli interessi. |
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(13) |
Il regime di tassi di interesse fissato all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 comprende una maggiorazione fissa di 2 punti percentuali rispetto al tasso di base e un aumento progressivo di 0,25 punti percentuali per ogni mese di ritardo; il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora. Detto regime di tassi di interesse ha svolto un ruolo fondamentale nel garantire la messa a disposizione puntuale e integrale delle risorse proprie e i suoi elementi principali dovrebbero pertanto essere mantenuti. |
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(14) |
Tuttavia, le norme vigenti che prevedono un tasso sempre crescente hanno determinato il pagamento di tassi di interesse molto elevati in casi eccezionali di ritardi durati molti anni. Per garantire la proporzionalità del regime mantenendo al contempo l'effetto deterrente, la maggiorazione accumulata del tasso di base dovrebbe essere limitata a un massimo annuo di 16 punti percentuali. |
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(15) |
D'altro canto, la maggiorazione fissa esistente di 2 punti percentuali rispetto al tasso di base può, in particolare se si tratta di ritardi brevi, disincentivare la puntuale messa a disposizione delle risorse proprie nelle circostanze in cui i costi di rifinanziamento sui mercati monetari sono superiori agli interessi da versare. Al fine di rafforzare ulteriormente il buon funzionamento del regime, la maggiorazione fisso al tasso di base dovrebbe pertanto essere portata a 2,5 punti percentuali e il conseguente tasso di interesse applicato non dovrebbe essere inferiore alla suddetta percentuale, anche nel caso in cui il tasso di base applicabile sia negativo. Tale aumento dovrebbe in particolare evitare ritardi nella messa a disposizione dei dodicesimi mensili delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, che attualmente rappresentano oltre l'80 % delle entrate del bilancio dell'Unione. |
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(16) |
Al fine di promuovere l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione e tener conto delle recenti disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), dovrebbe essere possibile dispensare gli Stati membri dall'obbligo di mettere a disposizione del bilancio dell'Unione gli importi di risorse proprie tradizionali che risultano irrecuperabili a causa della differita contabilizzazione o differita notifica dell'obbligazione doganale al fine di non pregiudicare indagini penali riguardanti gli interessi finanziari dell'Unione. La Commissione dovrebbe comunicare con la massima tempestività agli Stati membri, ed eventualmente aggiornare, i criteri che guideranno la valutazione dei casi riguardanti questa possibilità. |
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(17) |
La soglia al di sopra della quale scatta l'obbligo di comunicare i casi di risorse proprie tradizionali dichiarate o considerate irrecuperabili dovrebbe essere innalzata al fine di ridurre l'onere amministrativo per gli Stati membri e per la Commissione. |
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(18) |
È opportuno chiarire che la possibilità data alla Commissione dall'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 di effettuare prelievi al di là dei suoi averi per garantire il rispetto degli obblighi dell'Unione soltanto in caso di mancato pagamento da parte del beneficiario di un prestito contratto o garantito in applicazione dei regolamenti e delle decisioni del Consiglio riguarda anche i regolamenti e le decisioni che, in seguito al trattato di Lisbona, devono essere adottati non solo dal Consiglio, bensì dal Parlamento europeo e dal Consiglio ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
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(19) |
Tranne in circostanze eccezionali, è opportuno che la Commissione notifichi agli Stati membri, o alle rispettive banche centrali nazionali, i suoi ordini di operazioni relative a movimenti di tesoreria concernenti i conti aperti per le risorse proprie almeno un giorno prima della data in cui tali ordini devono essere eseguiti. |
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(20) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014. |
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(21) |
Per motivi di coerenza è opportuno che il presente regolamento entri in vigore lo stesso giorno del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014. La modifica prevista nel presente regolamento dell'articolo 18 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2014, in modo da garantire l'applicazione continuativa della deroga prevista dal regolamento (UE, Euratom) n. 1377/2014 fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento. La modifica prevista nel presente regolamento dell'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 dovrebbe applicarsi ove la scadenza prevista per la risorsa propria intervenga dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Tuttavia, per motivi di proporzionalità, gli Stati membri dovrebbero beneficiare anche della limitazione della maggiorazione totale del tasso d'interesse, nonché della limitazione del pagamento degli interessi per le risorse proprie basate sull'IVA solo in relazione ai ritardi specificati nell'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, come modificato dal presente regolamento, per le risorse proprie in scadenza prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, ove tali risorse proprie siano diventate note dopo tale data, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 è così modificato:
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1) |
all'articolo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: «I documenti giustificativi relativi alle procedure e alle basi statistiche di cui all'articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 sono conservati dagli Stati membri fino al 30 novembre del quarto anno successivo all'esercizio in questione. I documenti giustificativi relativi alla risorsa propria basata sull'IVA sono conservati per lo stesso periodo.»; |
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2) |
l'articolo 6 è così modificato:
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3) |
l'articolo 9 è così modificato:
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4) |
l'articolo 10 è sostituito dai seguenti: «Articolo 10 Messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali 1. Dopo la deduzione delle spese di riscossione in applicazione degli articoli 2, paragrafo 3, e 10, paragrafo 3, della decisione 2014/335/UE, Euratom, l'iscrizione delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della summenzionata decisione ha luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello in cui il diritto è stato accertato a norma dell'articolo 2 del presente regolamento. Tuttavia, per i diritti contemplati nella contabilità separata conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, l'iscrizione deve aver luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello della riscossione dei diritti. 2. Se necessario, gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare di un mese l'iscrizione delle risorse diverse dalla risorsa propria basata sull'IVA e dalla risorsa propria basata sull'RNL sulla scorta delle informazioni di cui dispongono al 15 dello stesso mese. La regolarizzazione di ciascuna iscrizione anticipata viene effettuata il mese successivo in occasione dell'iscrizione menzionata nel paragrafo 1. Essa consiste nell'iscrizione negativa di un importo pari a quello che ha formato oggetto dell'iscrizione anticipata. Articolo 10 bis Messa a disposizione delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL 1. L'iscrizione della risorsa propria basata sull'IVA e della risorsa propria basata sull'RNL, tenuto conto dell'effetto che hanno su tali risorse la correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio e la riduzione lorda concessa alla Danimarca, ai Paesi Bassi, all'Austria e alla Svezia, è effettuata il primo giorno feriale di ogni mese, e ciò in ragione di un dodicesimo dei pertinenti importi del bilancio, convertito nelle rispettive monete nazionali ai tassi di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile precedente l'esercizio finanziario, quali pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C. 2. Per le esigenze specifiche del pagamento delle spese del FEAGA nell'ambito del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e in funzione della tesoreria dell'Unione, gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare al massimo di due mesi, nel primo trimestre dell'esercizio finanziario, l'iscrizione di un dodicesimo, o sua frazione, degli importi previsti in bilancio a titolo della risorsa propria basata sull'IVA e della risorsa propria basata sull'RNL, tenuto conto dell'effetto che hanno su tali risorse la correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio e la riduzione lorda concessa alla Danimarca, ai Paesi Bassi, all'Austria e alla Svezia. Fatto salvo il terzo comma, per le esigenze specifiche del pagamento delle spese dei fondi strutturali e di investimento europei nell'ambito del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) e in funzione della tesoreria dell'Unione, gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare, nel primo semestre dell'esercizio finanziario, l'iscrizione fino a una metà supplementare di un dodicesimo degli importi previsti in bilancio a titolo della risorsa propria basata sull'IVA e della risorsa propria basata sull'RNL, tenuto conto dell'effetto che hanno su tali risorse la correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio e la riduzione lorda concessa alla Danimarca, ai Paesi Bassi, all'Austria e alla Svezia. L'importo totale che gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare lo stesso mese a norma del primo e secondo comma non può in alcun caso superare un importo corrispondente a due dodicesimi supplementari. Trascorso il primo semestre, l'iscrizione mensile richiesta non può superare un dodicesimo delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, sempre nei limiti degli importi iscritti in bilancio a questo titolo. La Commissione ne informa preventivamente gli Stati membri al più tardi due settimane prima dell'iscrizione richiesta a norma del primo e del secondo comma. La Commissione comunica agli Stati membri con largo anticipo e al più tardi sei settimane prima dell'iscrizione richiesta a norma del primo e del secondo comma, che ha l'intenzione di richiedere tale iscrizione. Alle iscrizioni anticipate si applicano le disposizioni relative all'iscrizione del mese di gennaio di ogni anno, di cui al paragrafo 4, e le disposizioni applicabili quando il bilancio non è stato definitivamente adottato prima dell'inizio dell'esercizio, di cui al paragrafo 5. 3. Ogni modifica del tasso uniforme della risorsa propria basata sull'IVA, del tasso della risorsa propria basata sull'RNL, della correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio e del suo finanziamento di cui agli articoli 4 e 5 della decisione 2014/335/UE, Euratom, nonché del finanziamento della riduzione lorda concessa alla Danimarca, ai Paesi Bassi, all'Austria e alla Svezia, deve essere motivata dall'adozione definitiva di un bilancio rettificativo e dà luogo a ritocchi dei dodicesimi iscritti dopo l'inizio dell'esercizio. Questi ritocchi sono effettuati in occasione della prima iscrizione successiva all'adozione definitiva del bilancio rettificativo, se tale adozione è intervenuta prima del 16 del mese. In caso contrario, i ritocchi vengono effettuati in occasione della seconda iscrizione successiva all'adozione definitiva di cui sopra. In deroga all'articolo 11 del regolamento finanziario, questi ritocchi sono contabilizzati a titolo dell'esercizio del bilancio rettificativo in questione. 4. I dodicesimi relativi all'iscrizione del mese di gennaio di ciascun esercizio sono calcolati in base alle somme previste dal progetto di bilancio di cui all'articolo 314, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), convertiti in moneta nazionale ai tassi di cambio del primo giorno di quotazione dopo il 15 dicembre dell'anno civile precedente l'esercizio finanziario; la rettifica viene effettuata in occasione dell'iscrizione relativa al mese successivo. 5. Qualora il bilancio non sia stato adottato definitivamente entro le due settimane precedenti l'iscrizione relativa al mese di gennaio dell'esercizio successivo, il primo giorno feriale di ogni mese, compreso il mese di gennaio, gli Stati membri iscrivono un dodicesimo degli importi della risorsa propria basata sull'IVA e della risorsa propria basata sull'RNL, tenuto conto dell'effetto che hanno su tali risorse la correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio e la riduzione lorda concessa alla Danimarca, ai Paesi Bassi, all'Austria e alla Svezia, iscritte nell'ultimo bilancio definitivamente adottato; la rettifica viene effettuata al momento della prima scadenza successiva all'adozione definitiva del bilancio se questa è intervenuta prima del 16 del mese. In caso contrario, essa viene effettuata alla seconda scadenza successiva all'adozione definitiva del bilancio. 6. Non è prevista alcuna revisione successiva del finanziamento della riduzione lorda concessa alla Danimarca, ai Paesi Bassi, all'Austria e alla Svezia in caso di modifiche dei dati relativi all'RNL a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003. Articolo 10 ter Rettifiche delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL degli esercizi precedenti 1. Sulla base dell'estratto annuo della base della risorsa propria basata sull'IVA di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, a ciascuno Stato membro è addebitato, nell'anno successivo a quello in cui l'estratto è stato trasmesso, l'importo risultante dall'applicazione ai dati che figurano in tale estratto del tasso uniforme adottato per l'esercizio cui si riferisce l'estratto e sono accreditati i dodici pagamenti effettuati per detto esercizio. Tuttavia, la base della risorsa propria basata sull'IVA di uno Stato membro alla quale è applicato il suddetto tasso non può superare la percentuale determinata all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2014/335/UE, Euratom del suo RNL di cui al paragrafo 7, primo comma, del suddetto articolo. 2. Le eventuali rettifiche della base della risorsa propria basata sull'IVA di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 danno luogo, per ciascuno Stato membro interessato la cui base non superi le percentuali fissate all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 10, paragrafo 2, della decisione 2014/335/UE, Euratom, tenuto conto di queste rettifiche, a una rettifica del saldo calcolato in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, alle seguenti condizioni:
Le modifiche dell'RNL di cui al paragrafo 4 del presente articolo danno parimenti luogo a una rettifica del saldo di ogni Stato membro la cui base della risorsa propria basata sull'IVA, tenuto conto delle rettifiche di cui al primo comma del presente paragrafo, si riduca alle percentuali fissate all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 10, paragrafo 2, della decisione 2014/335/UE, Euratom. 3. Sulla base dei dati per l'aggregato RNL ai prezzi di mercato e per i suoi componenti per l'esercizio precedente forniti dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, a ciascuno Stato membro è addebitato, nell'esercizio successivo a quello in cui i dati sono stati trasmessi, l'importo risultante dall'applicazione al proprio RNL del tasso utilizzato per l'esercizio precedente quello di trasmissione dei dati e sono accreditati i pagamenti effettuati nel corso di questo esercizio. 4. Le eventuali modifiche apportate all'RNL degli esercizi precedenti in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, fatto salvo l'articolo 5 dello stesso regolamento, danno luogo per ogni Stato membro interessato a una rettifica del saldo calcolato in applicazione del paragrafo 3 del presente articolo. Dopo il 30 novembre del quarto anno successivo a un esercizio determinato, le eventuali modifiche dell'RNL non sono più prese in considerazione, tranne che per i punti notificati prima di tale scadenza dalla Commissione o dallo Stato membro. 5. Per ciascuno Stato membro, la Commissione procede al calcolo della differenza tra gli importi risultanti dalle rettifiche di cui ai paragrafi da 1 a 4, tranne le rettifiche particolari a norma del paragrafo 2, lettere b) e c), e il prodotto della moltiplicazione degli importi totali delle rettifiche per la percentuale che rappresenta l'RNL dello Stato membro in questione rispetto all'RNL dell'insieme degli Stati membri, applicabile il 15 gennaio al bilancio in vigore per l'anno successivo a quello in cui sono stati trasmessi i dati ai fini delle rettifiche («importo netto»). Ai fini del calcolo, la conversione tra valuta nazionale ed euro è effettuata al tasso di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile che precede quello di contabilizzazione, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C. La Commissione comunica agli Stati membri gli importi risultanti da detto calcolo anteriormente al 1o febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono stati trasmessi i dati ai fini delle rettifiche. Ciascuno Stato membro iscrive l'importo netto al conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, il primo giorno feriale del mese di giugno dello stesso anno. 6. Le operazioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo costituiscono operazioni di entrata dell'esercizio nel corso del quale devono essere iscritte al conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1.; (*1) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608)." (*2) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).»;" |
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5) |
all'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La Commissione procede al calcolo della rettifica nel corso dell'anno che segue l'esercizio considerato. Il calcolo è effettuato sulla base dei seguenti dati relativi al pertinente esercizio:
Per il calcolo della rettifica, l'importo totale delle spese in questione, a eccezione delle spese finanziate da paesi terzi partecipanti, è moltiplicato per la percentuale che rappresenta l'RNL dello Stato membro che ha diritto alla rettifica rispetto all'RNL dell'insieme degli Stati membri. La rettifica è finanziata dagli Stati membri partecipanti. Per determinare la parte di finanziamento di ogni Stato membro, il suo RNL è diviso per l'RNL dell'insieme degli Stati membri partecipanti. Ai fini del calcolo della rettifica, la conversione tra valuta nazionale ed euro è effettuata al tasso di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile che precede l'esercizio finanziario considerato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C. La rettifica relativa a ciascun esercizio pertinente ha carattere unico e definitivo, indipendentemente da una modifica successiva dell'RNL preso in considerazione.»; |
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6) |
l'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Interessi sugli importi messi a disposizione tardivamente 1. Ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di interessi di mora. 2. Per le risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, gli interessi sono dovuti solo in relazione ai ritardi nell'iscrizione degli importi:
3. Si rinuncia a recuperare interessi di importo inferiore a 500 EUR. 4. Per gli Stati membri che partecipano all'Unione economica e monetaria il tasso d'interesse è pari al tasso del primo giorno del mese della scadenza applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, o allo zero per cento, a seconda del tasso più elevato, maggiorato di 2,5 punti percentuali. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti percentuali per ogni mese di ritardo. La maggiorazione totale a norma del primo e secondo comma non supera 16 punti percentuali. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora. 5. Per gli Stati membri che non partecipano all'Unione economica e monetaria il tasso d'interesse è pari al tasso del primo giorno del mese in questione applicato dalle banche centrali alle loro operazioni principali di rifinanziamento o allo zero per cento, a seconda del tasso più elevato, maggiorato di 2,5 punti percentuali. Per gli Stati membri per i quali il tasso della banca centrale non è disponibile, il tasso d'interesse è pari al tasso più equivalente applicato il primo giorno del mese in questione sui mercati monetari dei singoli Stati membri o allo zero per cento, a seconda del tasso più elevato, maggiorato di 2,5 punti percentuali. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti percentuali per ogni mese di ritardo. La maggiorazione totale a norma del primo e secondo comma non supera 16 punti percentuali. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora. 6. Per il pagamento degli interessi di mora di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applica, mutatis mutandis, l'articolo 9, paragrafi 2 e 3.»; |
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7) |
l'articolo 13 è così modificato:
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8) |
all'articolo 14, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. Soltanto in caso di mancato pagamento da parte del beneficiario di un prestito contratto o garantito in applicazione dei regolamenti e delle decisioni adottati dal Consiglio, ovvero dal Parlamento europeo e dal Consiglio, in circostanze in cui la Commissione non possa porre in atto altre misure previste dalle disposizioni finanziarie applicabili a siffatti prestiti in tempo utile per garantire l'adempimento degli obblighi legali dell'Unione nei confronti dei mutuanti, le disposizioni dei paragrafi 2 e 4 possono essere temporaneamente applicate senza tener conto delle condizioni di cui al paragrafo 2, per provvedere al servizio dei debiti dell'Unione. 4. Fatto salvo il secondo comma, la differenza tra gli averi globali e i bisogni di tesoreria è ripartita tra gli Stati membri, per quanto possibile proporzionalmente alla previsione delle entrate del bilancio provenienti da ciascuno Stato membro. La Commissione, nel coprire i bisogni di tesoreria, mira a ridurre l'incidenza dell'obbligo per gli Stati membri di accreditare gli importi degli interessi negativi ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, terzo comma, disponendo in via prioritaria delle somme accreditate sui conti in questione.»; |
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9) |
l'articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 Esecuzione degli ordini di pagamento 1. Gli Stati membri o le rispettive banche centrali nazionali eseguono gli ordini di pagamento della Commissione conformemente alle sue istruzioni e non oltre il terzo giorno feriale successivo alla ricezione degli ordini. Per le operazioni relative a movimenti di tesoreria, gli Stati membri o le rispettive banche centrali nazionali eseguono gli ordini entro i termini chiesti dalla Commissione la quale, salvo in casi eccezionali, ne dà loro notifica almeno un giorno prima della data in cui l'ordine deve essere eseguito. 2. Gli Stati membri o le rispettive banche centrali nazionali trasmettono alla Commissione, per via elettronica e al più tardi il secondo giorno feriale dalla realizzazione di ciascuna operazione, un estratto conto in cui figurano i movimenti connessi.»; |
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10) |
l'articolo 18 è sostituito dal seguente: «Articolo 18 Abrogazione 1. Fatto salvo il paragrafo 2, il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2014. 2. L'articolo 10, paragrafo 7 bis, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata nell'allegato II.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.
Fatti salvi il terzo e il quarto comma, esso si applica a decorrere dalla stessa data.
L'articolo 1, punto 6, si applica al calcolo degli interessi di mora relativi alle risorse proprie in scadenza dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento. Tuttavia, la limitazione della maggiorazione totale del tasso d'interesse a 16 punti percentuali nonché la limitazione del pagamento degli interessi per le risorse proprie basate sull'IVA solo in relazione ai ritardi nell'iscrizione degli importi risultanti dalle rettifiche particolari degli stessi, alla data specificata ai sensi delle misure adottate dalla Commissione, si applica altresì al calcolo degli interessi di mora relativi alle risorse proprie in scadenza prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora la Commissione o lo Stato membro interessato abbiano avuto conoscenza di tali risorse proprie solo dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
L'articolo 1, punto 10, si applica dal 1o gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2016
Per il Consiglio
Il presidente
M.H.P. VAN DAM
(1) Parere del Parlamento europeo del 15 dicembre 2015.
(2) GU C 5 dell'8.1.2016, pag. 1.
(3) Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).
(4) Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).
(5) Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105).
(6) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).
(7) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
(8) Regolamento (UE, Euratom) n. 1377/2014 del Consiglio, del 18 dicembre 2014, che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 367 del 23.12.2014, pag. 14).
(9) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernte il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).
(10) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).