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Document 32020R0972

    Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2020/4349

    GU L 215 del 07/07/2020, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/972/oj

    7.7.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 215/3


    REGOLAMENTO (UE) 2020/972 DELLA COMMISSIONE

    del 2 luglio 2020

    che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 4,

    visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), e l’articolo 2,

    sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Una parte delle norme in materia di aiuti di Stato adottate nell’ambito dell’iniziativa del 2012 per la modernizzazione degli aiuti di Stato scade alla fine del 2020. In particolare, i regolamenti (UE) n. 1407/2013 (2) e (UE) n. 651/2014 (3) della Commissione scadranno il 31 dicembre 2020.

    (2)

    Ai fini della prevedibilità e della certezza del diritto, è opportuno che la Commissione, contestualmente all’elaborazione di un eventuale futuro aggiornamento delle norme in materia di aiuti di Stato adottate nel quadro dell’iniziativa per la modernizzazione degli aiuti di Stato, agisca in due fasi.

    (3)

    In un primo momento, è opportuno che la Commissione proroghi il periodo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato che altrimenti giungerebbero a scadenza alla fine del 2020. In un secondo tempo, in linea con i propri orientamenti per legiferare meglio (4), è opportuno che la Commissione valuti le norme in questione contestualmente alle altre norme in materia di aiuti di Stato adottate nel quadro dell’iniziativa per la modernizzazione degli aiuti di Stato. Il 7 gennaio 2019 la Commissione ha avviato la valutazione di dette norme sotto forma di un «controllo dell’adeguatezza». Nell’ambito del Green Deal europeo (5) e dell’agenda digitale europea, la Commissione ha già annunciato la propria intenzione di rivedere una serie di orientamenti entro la fine del 2021. Su tale base, la Commissione deciderà se prorogare ulteriormente o aggiornare tali norme.

    (4)

    Considerando l’ampia portata del controllo dell’adeguatezza e il fatto che i risultati delle valutazioni non saranno disponibili prima della fine del 2020, non sarà possibile adottare una decisione sulla definizione delle norme in materia di aiuti di Stato applicabili dopo il 2020 in tempo per garantire alle parti interessate certezza e stabilità giuridica riguardo alle norme applicabili dopo il 2020. La proroga risulta pertanto necessaria per consentire di valutare le norme in materia di aiuti di Stato in modo corretto e garantire agli Stati membri la prevedibilità e la stabilità di tali norme.

    (5)

    È pertanto opportuno prorogare di tre anni, fino al 31 dicembre 2023, il periodo di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e (UE) n. 651/2014.

    (6)

    È quindi opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1407/2013 e (UE) n. 651/2014.

    (7)

    A seguito della proroga del periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014, alcuni Stati membri potrebbero voler prorogare la validità delle misure di aiuto esenti a norma di detto regolamento e riguardo alle quali sono già state trasmesse informazioni sintetiche ai sensi dell’articolo 11, lettera a), del medesimo. Al fine di garantire la trasparenza, è opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione le informazioni sintetiche aggiornate relative alla proroga di tali misure.

    (8)

    È opportuno che i regimi di cui alle sezioni 1 (ad eccezione dell’articolo 15), 2, 3, 4, 7 (ad eccezione dell’articolo 44) e 10 del capo III del regolamento (UE) n. 651/2014, aventi una dotazione annuale media di aiuti di Stato superiore a 150 milioni di EUR, che sono stati esentati per un periodo superiore a sei mesi a norma di una decisione della Commissione e che lo Stato membro desidera prorogare per il periodo successivo al 31 dicembre 2020, continuino a essere esentati fino al 31 dicembre 2023, a condizione che gli Stati membri abbiano fornito alla Commissione le informazioni sintetiche aggiornate e abbiano presentato una relazione di valutazione finale in linea con il piano di valutazione approvato dalla Commissione.

    (9)

    In considerazione delle conseguenze economiche e finanziarie della pandemia di Covid-19 per le imprese e al fine di garantire la coerenza con la risposta politica generale adottata dalla Commissione, in particolare nel periodo 2020-2021, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 651/2014. In particolare, le imprese che sono diventate imprese in difficoltà a seguito della pandemia di Covid-19 dovrebbero rimanere ammissibili ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 per un periodo di tempo limitato. Analogamente, non si deve ritenere che le imprese che devono licenziare temporaneamente o definitivamente personale a causa della pandemia di Covid-19 abbiano violato gli impegni in materia di delocalizzazione assunti prima del 31 dicembre 2019 al momento in cui hanno ricevuto aiuti a finalità regionale. È opportuno che tali disposizioni eccezionali si applichino per un periodo limitato dal 1o°gennaio 2020 al 30 giugno 2021.

    (10)

    È quindi opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1407/2013 e (UE) n. 651/2014.

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Esso si applica fino al 31 dicembre 2023.».

    Articolo 2

    Il regolamento (UE) n. 651/2014 è così modificato:

    1.

    l’articolo 1 è così modificato:

    (1)

    al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    ai regimi di cui alle sezioni 1 (ad eccezione dell’articolo 15), 2, 3, 4, 7 (ad eccezione dell’articolo 44) e 10 del capo III del presente regolamento, se la dotazione annuale media di aiuti di Stato supera 150 milioni di EUR, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore. La Commissione può decidere che il presente regolamento continua ad applicarsi per un periodo più lungo a ciascuno di questi regimi di aiuti dopo aver esaminato il relativo piano di valutazione trasmesso dallo Stato membro alla Commissione entro 20 giorni lavorativi a decorrere dall’entrata in vigore del regime in questione. Qualora la Commissione abbia già prorogato l’applicazione del presente regolamento oltre i sei mesi iniziali in ordine a tali regimi, gli Stati membri possono decidere di prorogare detti regimi fino al termine del periodo di applicazione del presente regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato abbia presentato una relazione di valutazione in linea con il piano di valutazione approvato dalla Commissione. Tuttavia, gli aiuti a finalità regionale concessi a norma del presente regolamento possono essere prorogati, mediante deroga, fino alla scadenza del periodo di validità delle relative carte degli aiuti a finalità regionale;»;

    (2)

    al paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, dei regimi di aiuti all’avviamento e dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, purché tali regimi non prevedano per le imprese in difficoltà un trattamento più favorevole rispetto alle altre imprese. Tuttavia, il presente regolamento si applica, mediante deroga, alle imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma lo sono diventate nel periodo dal 1o gennaio 2020 al 30 giugno 2021.»;

    2.

    all’articolo 2, il punto (27) è sostituito dal seguente:

    «(27)

    “zone assistite”: zone designate in una carta degli aiuti a finalità regionale approvata in applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato per il periodo 1o luglio 2014 – 31 dicembre 2021 per gli aiuti a finalità regionale concessi fino al 31 dicembre 2021, e zone designate in una carta degli aiuti a finalità regionale approvata in applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato per il periodo 1o gennaio 2022 – 31 dicembre 2027 per gli aiuti a finalità regionale concessi dopo il 31 dicembre 2021;»;

    3.

    l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 11

    Relazioni

    1.   Gli Stati membri oppure, nel caso degli aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea, lo Stato membro in cui ha sede l’autorità di gestione di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1299/2013, trasmettono alla Commissione:

    a)

    attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento nel formato standardizzato di cui all’allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese le sue modifiche, entro venti giorni lavorativi dall’entrata in vigore della misura di aiuto;

    b)

    una relazione annuale, a norma del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (*1), in formato elettronico, sull’applicazione del presente regolamento, contenente le informazioni indicate nel regolamento (CE) n. 794/2004, relativamente all’intero anno o alla porzione di anno in cui il presente regolamento si applica.

    2.   Qualora, a seguito della proroga del periodo di applicazione del presente regolamento fino al 31 dicembre 2023 con regolamento (UE) 2020/972 (*2) della Commissione, uno Stato membro intenda prorogare le misure riguardo alle quali sono state presentate informazioni sintetiche alla Commissione conformemente al paragrafo 1, esso aggiorna tali informazioni sintetiche per quanto attiene alla proroga di dette misure e comunica l’aggiornamento alla Commissione entro venti giorni lavorativi a decorrere dall’entrata in vigore dell’atto che proroga la misura in questione da parte dello Stato membro.

    (*1)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)."

    (*2)  Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione, del 2 luglio 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti (GU L 215 del 7.7.2020, pag. 3);"

    4.

    all’articolo 14, paragrafo 16, è aggiunta la frase seguente:

    “Per quanto riguarda gli impegni assunti prima del 31 dicembre 2019, qualsiasi perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE, verificatasi tra il 1o gennaio 2020 e il 30 giugno 2021, non è considerata un trasferimento a norma dell’articolo 2, paragrafo 61 bis, del presente regolamento.”;

    5.

    all’articolo 59, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    “Esso si applica fino al 31 dicembre 2023.”».

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2020

    Per la Commissione

    La president

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

    (3)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

    (4)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione «Better Regulation Guidelines» (Orientamenti per legiferare meglio), SWD (2017) 350 del 7 luglio 2017.

    (5)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).


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